07.10.03 free
CONSIGLIO DI STATO - ( sulla giurisdizione del G.A. , nel caso di mancata conferma nell’incarico di Direttore generale e di risoluzione del relativo contratto)
SEZ. V sentenza 3 ottobre 2003 n. 5746
Massima: La mancata conferma da parte della Regione, dell’incarico di direzione generale di un’azienda sanitaria locale a seguito della verifica dei risultati amministrativi e di gestione prevista dall’art. 1 del, comma 6, del D.L. 27.8.1994, n. 512, convertito nella legge 17.10.1994, n. 590, come già l’originario atto di nomina, consegue ad un procedimento caratterizzato da valutazioni discrezionali dell’amministrazione nei cui confronti l’interessato non vanta posizioni di diritto soggettivo ma solo di interesse legittimo tutelabili davanti al giudice amministrativo.
omissis..
FATTO
Il Dott. Giuseppe Megna impugnava la deliberazione della Giunta regionale del 23.7.1996, n. 4482, e il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 406 del 9.8.1996, esecutiva della predetta deliberazione, di mancata conferma nell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Sanitaria n. 8, con sede in Vibo Valentia, e di risoluzione del relativo contratto.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso. L’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia non si costituiva in giudizio. Il T.A.R. della Calabria, Sede di Catanzaro, con la sentenza del 5.9.1997, n. 547, dichiarava il difetto di giurisdizione.
Il Dott. Megna appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma. Resiste all’appello la Regione Calabria, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All’udienza del 10.6.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il Dott. Giuseppe Megna appella la sentenza del 5.9.1997, n. 547, con la quale il T.A.R. della Calabria, Sede di Catanzaro, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul suo ricorso diretto all’annullamento della deliberazione della Giunta regionale del 23.7.1996, n. 4482, e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 406 del 9.8.1996, esecutiva della predetta deliberazione.
Con tali provvedimenti la Regione Calabria aveva stabilito, sentita una commissione istituita per la verifica dei risultati amministrativi e della gestione delle unità sanitarie locali, di non confermare il Dott. Megna nell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia, conferitogli con il decreto del Presidente della Giunta regionale in data 11.1.1995, e di risolvere il relativo contratto. La Sezione ritiene che il T.A.R. sia incorso in errore declinando la propria giurisdizione.
Secondo principi già affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (IV, 16.9.1999, n. 1463, in fattispecie concernente l’A.S.L. di Cosenza), condivisi dalla Corte di Cassazione (SS.UU., 23.4.1998, n. 4215, in fattispecie analoga su ricorso della Regione Calabria), la mancata conferma da parte della Regione dell’incarico di direzione generale di un’azienda sanitaria locale a seguito della verifica dei risultati amministrativi e di gestione prevista dall’art. 1 del, comma 6, del D.L. 27.8.1994, n. 512, convertito nella legge 17.10.1994, n. 590, come già l’originario atto di nomina, consegue ad un procedimento caratterizzato da valutazioni discrezionali dell’amministrazione nei cui confronti l’interessato non vanta posizioni di diritto soggettivo ma solo di interesse legittimo tutelabili davanti al giudice amministrativo.
La sentenza appellata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio della controversia al T.A.R. per il giudizio di primo grado. Il regime delle spese, per quanto concerne i due gradi del presente giudizio, sarà regolato dal T.A.R. nella definizione delle spese del rinnovato primo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, annulla la sentenza appellata con rinvio al T.A.R. per il giudizio di competenza e per le spese dei due gradi del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio, il 10.6.2003, con l'intervento dei signori: Agostino Elefante Presidente Francesco D’Ottavi Consigliere Claudio Marchitiello Consigliere estensore Aniello Cerreto Consigliere Carlo Deodato Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Claudio Marchitiello f.to Agostino Elefante
Depositata in Segreteria il 3 ottobre 2003.
Massima: La mancata conferma da parte della Regione, dell’incarico di direzione generale di un’azienda sanitaria locale a seguito della verifica dei risultati amministrativi e di gestione prevista dall’art. 1 del, comma 6, del D.L. 27.8.1994, n. 512, convertito nella legge 17.10.1994, n. 590, come già l’originario atto di nomina, consegue ad un procedimento caratterizzato da valutazioni discrezionali dell’amministrazione nei cui confronti l’interessato non vanta posizioni di diritto soggettivo ma solo di interesse legittimo tutelabili davanti al giudice amministrativo.
omissis..
FATTO
Il Dott. Giuseppe Megna impugnava la deliberazione della Giunta regionale del 23.7.1996, n. 4482, e il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 406 del 9.8.1996, esecutiva della predetta deliberazione, di mancata conferma nell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Sanitaria n. 8, con sede in Vibo Valentia, e di risoluzione del relativo contratto.
La Regione Calabria si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso. L’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia non si costituiva in giudizio. Il T.A.R. della Calabria, Sede di Catanzaro, con la sentenza del 5.9.1997, n. 547, dichiarava il difetto di giurisdizione.
Il Dott. Megna appella la sentenza deducendone la erroneità e domandandone la riforma. Resiste all’appello la Regione Calabria, chiedendo la conferma della sentenza appellata.
All’udienza del 10.6.2003, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
Il Dott. Giuseppe Megna appella la sentenza del 5.9.1997, n. 547, con la quale il T.A.R. della Calabria, Sede di Catanzaro, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul suo ricorso diretto all’annullamento della deliberazione della Giunta regionale del 23.7.1996, n. 4482, e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 406 del 9.8.1996, esecutiva della predetta deliberazione.
Con tali provvedimenti la Regione Calabria aveva stabilito, sentita una commissione istituita per la verifica dei risultati amministrativi e della gestione delle unità sanitarie locali, di non confermare il Dott. Megna nell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Sanitaria n. 8 di Vibo Valentia, conferitogli con il decreto del Presidente della Giunta regionale in data 11.1.1995, e di risolvere il relativo contratto. La Sezione ritiene che il T.A.R. sia incorso in errore declinando la propria giurisdizione.
Secondo principi già affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (IV, 16.9.1999, n. 1463, in fattispecie concernente l’A.S.L. di Cosenza), condivisi dalla Corte di Cassazione (SS.UU., 23.4.1998, n. 4215, in fattispecie analoga su ricorso della Regione Calabria), la mancata conferma da parte della Regione dell’incarico di direzione generale di un’azienda sanitaria locale a seguito della verifica dei risultati amministrativi e di gestione prevista dall’art. 1 del, comma 6, del D.L. 27.8.1994, n. 512, convertito nella legge 17.10.1994, n. 590, come già l’originario atto di nomina, consegue ad un procedimento caratterizzato da valutazioni discrezionali dell’amministrazione nei cui confronti l’interessato non vanta posizioni di diritto soggettivo ma solo di interesse legittimo tutelabili davanti al giudice amministrativo.
La sentenza appellata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio della controversia al T.A.R. per il giudizio di primo grado. Il regime delle spese, per quanto concerne i due gradi del presente giudizio, sarà regolato dal T.A.R. nella definizione delle spese del rinnovato primo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, annulla la sentenza appellata con rinvio al T.A.R. per il giudizio di competenza e per le spese dei due gradi del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio, il 10.6.2003, con l'intervento dei signori: Agostino Elefante Presidente Francesco D’Ottavi Consigliere Claudio Marchitiello Consigliere estensore Aniello Cerreto Consigliere Carlo Deodato Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Claudio Marchitiello f.to Agostino Elefante
Depositata in Segreteria il 3 ottobre 2003.