30.11.2007 free
CASSAZIONE CIVILE Sez. Lavoro – ( sulla rimozione del direttore amministrativo ASL e nullità del contratto )
§ - la mancata sottoscrizione di una specifica convenzione contrattuale da parte del direttore generale di un'azienda sanitaria locale e del direttore amministrativo da lui nominato non determina nullità, per vizio di forma, del contratto di lavoro del direttore amministrativo, ove sussista il previsto atto di nomina seguito dall'immissione delle funzioni e dallo svolgimento dell'incarico. Per quanto concerne i direttori generali, i direttori amministrativi ed i direttori sanitari della aziende sanitarie, la legge disciplina in maniera penetrante sia il contenuto dei rapporti, sia i requisiti sostanziali e formali degli atti relativi alla nomina, conferma e revoca, ponendo l'accento sugli atti unilaterali di nomina, revoca ecc. (D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 1 e segg., e successive modificazioni).
Per cui non sussistono, ai fini della conclusione del contratto, quelle esigenze formali richiamate dalla giurisprudenza che richiede la redazione e sottoscrizione di un unico atto da parte del legale rappresentante della P.A. e del professionista, sulla scorta di principi desunti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]
Cassazione Civile – Sezione Lavoro, Sent. n. 24045 del 20/11/2007
omissis
Svolgimento del processo
Con ricorso del 10 settembre 2002 il Dott. M.B.G. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, l'ASL NA X, esponendo che, con delibera del direttore generale della stessa ASL in data 11.1.2001 era stato nominato direttore amministrativo dell'Azienda Sanitaria;
Che aveva svolto ininterrottamente tali funzioni fino al 5.11.2001, quando era stato illegittimamente rimosso; che, infatti, su pressioni di organi politici, con nota del 24.10.2001 gli era stata comunicata l'avvenuta revoca della deliberazione di nomina ed assegnato il termine di dieci giorni per presentare le proprie deduzioni;
che, nonostante avesse articolato puntuali difese, con provvedimento del 5.11.2001 era stata revocata la sua nomina; che, a sostegno del provvedimento, l'Amministrazione aveva ritenuto che la sua professionalità, pur elevata, non era però maturata in ambito sanitario, come previsto dalla legge;
che il provvedimento era stato adottato al di fuori di ogni ipotesi di legge in tema di rimozione dei pubblici dirigenti;
che la sua estromissione non era giustificata da alcun preciso addebito riferito all'esercizio delle sue funzioni, nè era sussistente alcun interesse pubblico tale da giustificare il provvedimento;
che, al momento della sua nomina, il direttore generale era consapevole della sua qualità di alto magistrato e del mancato svolgimento di incarichi in ambito strettamente sanitario;
che, proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c., la sua tesi era stata accolta in sede di reclamo al collegio, ma nonostante ciò l'ASL non lo aveva reintegrato.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata illegittima e priva di efficacia, con contestuale revoca,
che fosse ordinato all'ASL NA X l'immediata reintegra nel suo ufficio di direttore amministrativo della suddetta ASL, già disposta nella fase cautelare; chiedeva inoltre la ricostruzione con effetto retroattivo del rapporto di lavoro a partire dalla sua illegittima rimozione, con tutte le conseguenze economiche e previdenziali, con la condanna dell'ASL ad iscriverlo nuovamente nel libro paga e matricola;
chiedeva inoltre la condanna dell'ASL al risarcimento di tutti i danni materiali e morali patiti in forza della illegittima rimozione, danni quantificati in Euro 500.000,00, e da liquidarsi anche in via equitativa.
L'ASL NA X, costituitasi, con articolate argomentazioni si opponeva alla domanda.
Con sentenza del 19 gennaio 2004 il Tribunale di Nola rigettava il ricorso, rilevando l'assoluta carenza, in capo al ricorrente, dei requisiti per ottenere la nomina a direttore amministrativo;
compensava le spese fra le parti.
La sentenza veniva impugnata dall'ex direttore amministrativo, che insisteva nella illegittimità della revoca e nella richiesta di reintegra nel proprio ufficio, chiedendo la corresponsione delle competenze retributive e previdenziali e U danno subito all'immagine, reputazione e dignità.
L'ASL NA X si costituiva e resisteva, eccependo la novità di alcune deduzioni dell'appellante.
Con sentenza del 30 giugno/20 settembre 2005
esaminava la domanda di risarcimento danni, tralasciata dal primo giudice, e ne dichiarava la inammissibilità per carenza dei requisiti minimi richiesti dall'art. 414 c.p.c..
Il rigetto della richiesta di ricostituzione del rapporto veniva dai giudici di secondo grado ricondotto:
a) alla natura autonoma del rapporto fra ASL e direttore sanitario, natura che impediva l'accoglimento delle richieste di ricostituzione e di "iscrizione nel libro paga e matricola", praticabili solo in presenza di rapporti di lavoro subordinato;
b) alla mancata stipulazione per iscritto del contratto di lavoro autonomo fra ASL ed appellante. In tal senso veniva corretta la motivazione della prima sentenza, con assorbimento di ogni questione concernente il possesso dei requisiti e la fondatezza o meno delle ragioni addotte dall'amministrazione per risolvere il rapporto.
Quanto alla domanda risarcitoria formulato al punto 4 delle conclusioni di primo grado, i giudici di appello, rilevato che la stessa andava comunque esaminata e non considerata assorbita dal rigetto della domanda principale, ritenevano che la stessa era formulata in termini troppo generici e sintetici, priva quindi della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto richiesti dall'art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando quattro motivi di censura, il Prof. M.B.G..
L'Azienda Sanitaria Locale Napoli X Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, fondato su un unico motivo.
Le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo la difesa del ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 3 e 3 bis, nel testo modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, della L. R. Campania 3 novembre 1994, n. 32, art. 22, e dell'art. 1350 c.c.;
nonchè vizio di motivazione.
Deduce che erroneamente i giudici di appello hanno affermato la nullità del contratto per mancanza di forma scritta, trascurando di considerare che, seppure la forma scritta è pacificamente richiesta a pena di nullità per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca iure privatorum, tale giurisprudenza non è applicabile al caso in esame, laddove non era necessario un previo provvedimento amministrativo (una delibera a contrattare) e l'atto di nomina conteneva un completo regolamento negoziale.
I giudici di appello avrebbero dovuto applicare esclusivamente il diritto privato e quindi valutare:
a) se l'atto di nomina, in forza del suo contenuto, poteva qualificarsi in termini di proposta contrattuale;
b) detto atto di nomina e quello di revoca;
c) gli effetti da collegare alla produzione in giudizio del citato atto di nomina, tenendo conto che l'amministrazione non aveva revocato la proposta.
Viene richiamata, con la memoria illustrativa, Cass. 4 aprile 2007 n. 8472. 3.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2237 c.c., in relazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 bis, nel testo modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, e alla L. R. Campania 3 novembre 1994, n. 32, art. 22, nonchè vizio di motivazione, la difesa del ricorrente critica la sentenza nella parte in cui sembra ritenere che sia sempre consentito al committente, nel contratto di opera professionale, recedere liberamente dal contratto.
Rileva che la durata del contratto, nel caso del direttore amministrativo di Asl, è stabilita dalla legge, con la elencazione di specifiche ipotesi di cessazione ante tempus, escludendo quindi ogni possibilità di recesso ad nutum.
4. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 2229 e segg. c.c., in relazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3 bis, nel testo modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, e alla L. R. Campania 3 novembre 1994, n. 32, art. 22, dell'art. 112 c.p.c., degli art. 1362 c.c., e segg., nonchè vizio di motivazione in relazione alla ritenuta impossibilità di accoglimento della domanda per avere il ricorrente chiesto la tutela reintegratoria ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, inapplicabile al rapporto di lavoro autonomo.
Si sostiene che
5. Con il quarto motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inesistenza di richieste risarcitorie, anche sotto il profilo della nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata specificazione di queste richieste e dell'esposizione dei fatti ed elementi di diritto addotti a sostegno.
Assume che i danni richiesti "si radicano nella sola illegittimità del recesso unilaterale dal contratto di lavoro, con riserva, comunque, di proporre, in altra sede ulteriori richieste risarcitorie, fondate su altro titolo." Deduce che, essendo pacifico che la mancata prestazione dell'attività lavorativa non può attribuire il diritto al compenso in senso proprio, ma solo il diritto al risarcimento del danno rappresentato dalla perdita del compenso, la domanda di condanna al pagamento del compenso e al risarcimento del danno non necessitava di ulteriori specificazioni, spettando al giudice di qualificarla giuridicamente.
Critica poi il rigetto della domanda di risarcimento dei danni morali perchè solo genericamente indicati e non provati nel loro ammontare, assumendo che il danno da illegittima risoluzione del contratto con un direttore amministrativa è in re ipsa.
Deduce che il ricorrente aveva fornito, riportando articoli di stampa, il grave pregiudizio subito dalla propria immagine professionale e morale, oltre che dalla sua reputazione.
6. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione ed errata applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c., e art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione su punto decisivo, la difesa della Azienda Sanitaria Locale Napoli X critica la sentenza impugnata nella parte in cui, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non ha giudicato assorbita dal rigetto della domanda principale ogni questione inerente al risarcimento del danno.
Deduce che il Dott. M.B. aveva fondato la sua domanda risarcitoria esclusivamente sull'asserita esistenza di un valido contratto fra le parti e sulla pretesa illegittimità della cessazione del contratto.
Di conseguenza, una volta accertata la legittimità della rimozione dall'incarico per insussistenza di un contratto scritto,
Aggiunge che sussisteva una ulteriore ragione, non rilevata dalla Corte di Appello, per rigettare nel merito le domande risarcitorie di controparte:
Il Dott. M.B., non aveva fornito alcun supporto probatorio ai molteplici profili di danno rivendicati, limitandosi a riservarsi "di articolare prova contraria su eventuali strumenti probatorì dovessero essere articolati dalla controparte". 7. Osserva il Collegio che i giudici di appello hanno rigettato le domande di illegittimità della rimozione dal rapporto e di ricostituzione dello stesso, con la reintegra del Dott. M. B. nel suo ufficio di direttore amministrativo e la "iscrizione nel libro paga e matricola", sulla scorta di due autonome ragioni:
a) la natura autonoma del rapporto fra asl e direttore sanitario, natura che impediva l'accoglimento delle richieste di ricostituzione e di "iscrizione nel libro paga e matricola", praticabili solo in presenza di rapporti di lavoro subordinato;
b) la mancata stipulazione per iscritto del contratto di lavoro autonomo fra ASL ed appellante.
Il primo motivo del ricorso principale censura la seconda ratio decidendi, mentre il terzo motivo attacca la prima.
Per l'accoglimento del ricorso, in ordine al rigetto delle domande di ricostituzione del rapporto, di iscrizione nel libro paga e matricola, di pagamento delle competenze stipendiali e previdenziali, è necessario che entrambi i motivi siano fondati, essendo evidente che la correttezza di una sola delle argomentazioni adoperate è sufficiente, attesa la loro autonomia, a sorreggere la decisione.
Solo l'accoglimento di entrambi i motivi consentirebbe di riaprire la questione, ritenuta assorbita dai giudici di appello, del possesso da parte del ricorrente del requisito dell'espletamento di "qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa per almeno 5 anni in enti e strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione." 8.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
Con sentenza n. 8472 del 4 aprile 2007 questa Corte ha affermato che "la mancata sottoscrizione di una specifica convenzione contrattuale da parte del direttore generale di un'azienda sanitaria locale e del direttore amministrativo da lui nominato non determina nullità, per vizio di forma, del contratto di lavoro del direttore amministrativo, ove sussista il previsto atto di nomina seguito dall'immissione delle funzioni e dallo svolgimento dell'incarico." A tale soluzione
Per cui non sussistono, ai fini della conclusione del contratto, quelle esigenze formali richiamate dalla giurisprudenza che richiede la redazione e sottoscrizione di un unico atto da parte del legale rappresentante della P.A. e del professionista, sulla scorta di principi desunti del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 16 e 17.
Il Collegio ritiene persuasiva la motivazione adottata dalla sentenza n. 8472/07 e, di conseguenza, ne condivide il principio di diritto adottato.
9. E' ora necessario esaminare il terzo motivo, che censura l'altra ratio deciderteli:
La impossibilità giuridica di accogliere la domanda di reintegrazione (nel senso di ricostituzione del rapporto), di iscrizione nel libro matricola e paga, di corresponsione delle competenze stipendiali e previdenziali, trattandosi, per legge, di un rapporto di lavoro di natura autonoma, ancorché caratterizzato da una collaborazione continuativa e coordinata.
Il motivo non è fondato.
Dalla sentenza impugnata (pag. 2) risulta che il ricorrente aveva chiesto, con il ricorso introduttivo di merito:
a) che fosse dichiarata illegittima e priva di efficacia, con contestuale revoca, l'impugnata delibera n. 2399 del 5.11.2001 con la quale era stata revocata la sua nomina a direttore amministrativo;
b) che fosse ordinata all'ASL NA X l'immediata reintegra nel suo ufficio di direttore amministrativo, già disposta nella fase cautelare dal Tribunale di Nola;
c) la ricostruzione con effetto retroattivo del rapporto di lavoro con l'ASL Napoli X a partire dalla sua legittima rimozione, con tutte le conseguenze economiche e previdenziali, ordinando all'ASL di iscriverlo nuovamente nel suo libro paga e matricola;
d) la condanna dell'ASL al risarcimento di tutti i danni materiali e morali patiti in forza della illegittima rimozione dal suo incarico di direttore amministrativo, danni quantificati nella misura di 500.000 euro e da liquidarsi anche in via equitativa.
Nel suo istituzionale potere di interpretare fatto introduttivo il giudice di appello ha ritenuto che fosse stata invocata una tutela reintegratoria, estranea al rapporto di parasubordinazione e possibile solo nel rapporto di lavoro subordinato dei non dirigenti, assistito da tutela reale.
La difesa del ricorrente principale critica tale interpretazione dell'atto introduttivo, senza peraltro riportarlo (con violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione), ma non contesta la correttezza dei principi affermati.
10. Il secondo motivo del ricorso principale, relativo alla sussistenza o meno di un potere del committente di recedere liberamente dal contratto di opera professionale quando questo abbia una durata predefinita e siano previste specifiche ipotesi di recesso, resta assorbito dal rigetto del terzo motivo.
I giudici di appello hanno ritenuto che la reintegrazione chiesta non era possibile (e che mancava il contratto scritto), per cui non si sono soffermati sulle modalità del recesso.
11. Il quarto motivo con il quale si critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la domanda risarcitoria, in quanto formulata in termini troppo generici e con estrema sinteticità, risultasse priva dei requisiti minimi richiesti dall'art. 414 c.p.c., in relazione alla mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, e fosse quindi nulla - non può essere accolto.
Va infatti rilevato che anche in questo caso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non viene riportato il ricorso introduttivo nella parte relativa alla domanda di risarcimento danni.
Il che rende la censura inammissibile.
12. Il ricorso incidentale, in quanto proposto dalla parte totalmente vittoriosa, è inammissibile (art. 100 c.p.c.). Tende infatti ad ottenere una diversa motivazione in ordine al rigetto della domanda di risarcimento danni: il rigetto deriverebbe dalla inesistenza di un valido contratto fra le parti e dalla legittimità del recesso, e non dalla genericità della domanda.
Ma tali questioni avrebbero potuto essere riproposte al giudice del rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale.
In conclusione il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio vanno poste a carico del ricorrente principale, che, atteso l'esito finale della lite, deve ritenersi l'unica parte soccombente (artt. 91 e 385 c.p.c.).
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara inammissibile l'incidentale;
Condanna il ricorrente principale al rimborso, in favore della resistente Asl Napoli X, delle spese di giudizio, in Euro 97,00, per spese ed Euro 3.000,00, per onorario di avvocato, oltre spese generali, IVA e contributo previdenziale.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2007