01.10.03 free
CONSIGLIO di STATO - (sulla indennita' di responsabilita' primariale e sulla illegittimita' della richiesta , da parte di medici, che pur ricoprendo incarichi apicali, esercitano solo funzioni dirigenziali)
Massima: L’art. 47 d.P.R. n.348/83, attribuisce l’indennità di responsabilità primariale , solo ai medici primari, dovendosi intendere la categoria degli aventi diritto con riferimento ai soli sanitari che svolgono le funzioni connesse a quella posizione (che esercitano, cioè, negli ospedali le relative mansioni) e non anche con riguardo a quelli che ricoprono posizioni apicali negli organici delle Aziende Sanitarie (ma che esercitano solo funzioni dirigenziali).
La funzione dell’indennità in questione, e' ravvisabile nell’esigenza di compensare l’elevato grado di responsabilità connesso all’esercizio delle funzioni di primario ospedaliero e induce a circoscrivere il novero dei titolari, ai soli sanitari concretamente esposti ai rischi che giustificano l’attribuzione del peculiare emolumento in questione.
Sentenza : N. 5449/03
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n.9976/1997 proposto da ittoli Carlo Alberto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ranieri Felici e Sergio Del Vecchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via dei Prati Fiscali n.158;
CONTRO
l’A.U.S.L. n.9 della Regione Marche, non costituita; per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche n.64/97 in data 7.2.97; Visto l’atto di appello con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 27 maggio 2003, relatore il consigliere Carlo Deodato uditi, altresì, l’avv. Del Vecchio; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con la sentenza appellata il T.A.R. delle Marche respingeva il ricorso n.1072/94 proposto dal Dott. Carlo Alberto ittoli contro il provvedimento con il quale l’Amministratore Straordinario della U.S.L. n.15 delle Marche aveva determinato in L.15.340.200 la somma indebitamente percepita dal ricorrente nel periodo 1.1.1983-31.3.1991 a titolo di indennità primariale, annullando, tuttavia, in parziale accoglimento del ricorso n.1072/94 ed in accoglimento di quello (riunito) n.220/96, i provvedimenti con i quali era stato disposto il recupero del predetto importo.
Avverso il capo della decisione con il quale era stata respinta la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ricognitivo della non debenza della c.d. indennità primariale proponeva rituale appello il Dott. ittoli, denunciando l’erroneità del convincimento espresso dal Tribunale marchigiano circa la correttezza del provvedimento controverso ed invocando la riforma della sentenza impugnata.
Non si costituiva l’A.U.S.L. n.9 della Regione Marche (medio tempore succeduta alla U.S.L. n.15). Alla pubblica udienza del 27 maggio 2003 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- E’ controversa la spettanza al ricorrente Dott. ittoli dell’indennità di responsabilità primariale prevista dall’art.47 del d.P.R. 25 giugno 1983, n.348, nel periodo corrente tra l’1.1.1983 ed il 31.3.1991.
Era, in particolare, accaduto che il ricorrente, medico primario in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico provinciale di Macerata, era transitato nei ruoli regionali ed ivi inquadrato, dapprima, come coadiutore sanitario con delibera di G.R. n.1821 del 18.4.1987 e, successivamente, a rettifica di tale errata determinazione, nella posizione funzionale di dirigente sanitario del profilo professionale medici con delibera di G.R. n.1916 del 29.3.1989 e che l’Amministratore Straordinario della U.S.L. n.15, preso atto dell’attribuzione al Dott. ittoli della diversa indennità di dirigenza medica ed operati i necessari conteggi, aveva determinato, con delibera n.431 del 17.5.1994, in L.15.340.200 l’importo indebitamente percepito dal sanitario interessato a titolo di indennità primariale a far data dall’inquadramento nei ruoli regionali e disponeva l’avvio del procedimento finalizzato alla ripetizione delle somme versate senza titolo.
Tale determinazione, unitamente agli atti con i quali l’Azienda aveva proceduto al recupero del predetto importo, è stata impugnata dal Dott. ittoli dinanzi al T.A.R. delle Marche che, con la decisione appellata, ne sanciva la legittimità, respingendo, quindi, in parte qua il ricorso, ma annullava i provvedimenti di ripetizione delle somme indebitamente versate al ricorrente.
Con il presente appello il ricorrente lamenta l’erroneità del capo della decisione con il quale sono state disattese le censure rivolte contro il provvedimento ricognitivo della non debenza delle somme versate a titolo di indennità primariale.
La controversia risulta, pertanto, circoscritta alla sola questione della spettanza al ricorrente dell’indennità di responsabilità primariale per il periodo controverso, restando, invece, estraneo al thema decidendum il problema della legittimità degli atti con i quali l’Azienda ha concretante provveduto al recupero dell’indebito (in quanto annullati, con autorità di cosa giudicata, dal giudice di prima istanza).
2.- La domanda proposta con il ricorso, formulata in termini impugnatori, va, in realtà, qualificata come azione di accertamento della spettanza al sanitario ricorrente dell’indennità di responsabilità primariale nel periodo compreso tra l’1.1.1983 ed il 31.3.1991, posto che la controversia sostanziale si incentra proprio sulla debenza di tale voce retributiva e che l’iniziativa giurisdizionale del Dott. ittoli risulta, nella sostanza, finalizzata alla dichiarazione del suo diritto al percepimento (o, meglio, alla conservazione) degli importi che l’Azienda, invece, intende ripetere in quanto non dovuti.
2.1- Così qualificata la domanda proposta dal Dott. ittoli, si deve rilevare che, a fronte del suo inquadramento nei ruoli regionali con la posizione di dirigente sanitario, della perdita di quella di primario ospedaliero e della pacifica attribuzione dell’indennità di dirigenza medica, la “revoca” dell’indennità primariale risultava atto imposto dalla sopravvenuta mancanza dei presupposti costitutivi del diritto al beneficio nella specie reclamato. Come, infatti, univocamente sancito dall’art. 47 d.P.R. n.348/83, l’indennità di responsabilità primariale spetta solo ai medici primari, dovendosi intendere la categoria degli aventi diritto con riferimento ai soli sanitari che svolgono le funzioni connesse a quella posizione (che esercitano, cioè, negli ospedali le relative mansioni) e non anche con riguardo a quelli che ricoprono posizioni apicali negli organici delle Aziende Sanitarie (ma che esercitano solo funzioni dirigenziali).
Tale conclusione, imposta dal tenore letterale della disposizione, risulta, oltretutto, avvalorata dalla considerazione della funzione dell’indennità in questione, agevolmente ravvisabile nell’esigenza di compensare l’elevato grado di responsabilità connesso all’esercizio delle funzioni di primario ospedaliero, che induce a circoscrivere il novero dei titolari ai soli sanitari concretamente esposti ai rischi che giustificano l’attribuzione del peculiare emolumento in questione. In coerenza con tale ricostruzione della ratio dell’istituto è stato, peraltro, affermato che l’indennità differenziata di responsabilità primariale non è cumulabile con quella di dirigenza medica (C.S., Sez. VI, 31 ottobre 1997, n.1538), sulla base del decisivo rilievo della diversa funzione delle due voci retributive e della differenza delle posizioni soggettive legittimanti, sicchè, anche sotto tale profilo, va negato al ricorrente il titolo a beneficio di cui all’art. 47 d.P.R. n.348/83 (posto che, per il periodo in contestazione, egli ha certamente goduto della diversa indennità, di dirigenza medica, connessa alle sue nuove funzioni).
La riscontrata, sopravvenuta mancanza nella posizione del ricorrente della situazione costitutiva del diritto all’indennità reclamata (e cioè l’esercizio delle funzioni di primario ospedaliero) impone, in definitiva, di giudicare doverosa, prima che legittima, la determinazione negativa della debenza al Dott. ittoli del beneficio in questione ed impone, al contempo, di negare la sussistenza di tutti i vizi denunciati nel ricorso.
2.2- In ordine, in particolare, all’affermata erroneità dell’omessa considerazione della riconducibilità dell’indennità al c.d. maturato economico e del suo conseguente mantenimento, sia pure con riassorbimento, è sufficiente osservare che la rilevata non debenza del beneficio ed il suo imprescindibile collegamento ad una situazione soggettiva ormai perduta dall’interessato impedisce il suo computo, a qualunque fine, nel trattamento economico, siccome estranea al novero dei diritti definitivamente acquisiti dal dipendente (così come confermato, peraltro, dall’art.55 d.P.R. n.348/83, che afferma il principio dello scaglionamento dei benefici contrattuali).
2.3- Le medesime considerazioni valgono, inoltre, a disattendere gli argomenti con i quali si assume la violazione del principio del divieto di reformatio in pejus, che postula, invero, la riduzione di un trattamento economico legittimamente riconosciuto e che non risulta, invece, configurabile in presenza della “revoca” di un beneficio non dovuto.
2.4- Né vale, da ultimo, denunciare l’omessa motivazione sull’interesse pubblico alla “revoca” del beneficio in questione, posto che, secondo un univoco e costante orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis C.S., Sez. V, 20 agosto 2001, n.4444) dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, i provvedimenti intesi a rimuovere atti illegittimi che hanno comportato indebito e continuativo esborso di denaro pubblico (quali, evidentemente, quelli ricognitivi di un emolumento non spettante) non richiedono, in quanto atti dovuti, espressa motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico specifico.
3.- Alle suesposte considerazioni conseguono, in definitiva, la reiezione dell’appello e la conferma della decisione impugnata.
4.- Nulla sulle spese per l’omessa costituzione dell’Azienda Sanitaria appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso indicato in epigrafe; nulla per le spese;
ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 maggio 2003, con l’intervento dei signori: Emidio Frascione - Presidente Francesco D’Ottavi - Consigliere Claudio Marchitiello - Consigliere Aniello Cerreto - Consigliere Carlo Deodato - Consigliere Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Fto Carlo Deodato F.to Emidio Frascione IL SEGRETARIO F.to Antonietta Fancello
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24 settembre 2003 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE F.to Antonio Natale