03.09.2007 free
CONSIGLIO di STATO – ( L’ASL deve dare precedenza alla graduatoria più antica per coprire i posti vacanti)
§ - l’Azienda sanitaria, una volta ritenuto di coprire i posti vacanti in organico mediante l’utilizzazione di precedenti graduatorie concorsuali, non può avvalersi del criterio territoriale delle soppresse USL, ma deve dare la precedenza - a seguito della costituzione delle ASL (con assorbimento delle USL) - alla graduatoria più antica per ragioni connesse ai principi di buona amministrazione e imparzialità. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]
Consiglio di Stato - Sez. V, Sent. n. 4484 del 24/08/2007
Omissis
FATTO e DIRITTO
1.Con sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, n.833/2000, è stato respinto il ricorso proposto dal sig. B. avverso la deliberazione del Direttore generale della ASL n. 3 di R. n.2781 del 12 dicembre 1997 nella parte in cui è stato nominato in servizio in qualità di collaboratore amministrativo il dott. Mazzuca al posto dell’istante.
2.Avverso la sentenza del TAR ha proposto appello il dott. E. B., facendo presente che la ASL n.x di R. aveva proceduto alla nomina di due collaboratori amministrativi attingendo simultaneamente e per scorrimento da due precedenti graduatorie relative a concorsi indetti dalla USL di Corigliano e di Trebisacce (con le graduatorie approvate rispettivamente 9.4.1993 ed il 9.7.1993) assumendo il dott. X per un posto riferibile alla USL di Trebisacce e la la dott.ssa G. B. per il posto riferibile alla USL di Corigliano; che l’istante si era collocato nella graduatoria della USL di Y dopo la dott.ssa X. K..
Ha quindi dedotto quanto segue:
-il TAR ha respinto il ricorso ritenendo legittimo il criterio territoriale di utilizzazione delle graduatorie, ed un eventuale criterio temporale avrebbe favorito la graduatoria approvata successivamente in base all’art. 13 del D. P.R. n.761/1979, ma l’Amministrazione aveva omesso ogni valutazione in ordine alle possibili soluzioni alternative;
-il criterio territoriale utilizzato è illegittimo e contrario ai principi in materia di concorsi pubblici nonché alle riforme di ristrutturazione che hanno informato le Unità sanitarie locali ed in particolare quelle di Corigliano e Trebisacce confluite nella ASL n. x di R., trascurando il criterio cronologico di approvazione delle graduatorie, con preferenza alla graduatroria più antica;
-una volta intervenuta detta ristrutturazione è illogico continuare a considerare, anche ai fini della utilizzazione delle graduatorie pregresse, profili territoriali ormai superati e ricondotti nell’ambito di un’unica ASL come del resto ritenuto dalla circolare Ministero della sanità n.1220/1996;
3.Costituitasi in giudizio la ASL ha chiesto il rigetto dell’appello richiamandosi alla sentenza del TAR.
Con memoria conclusiva, l’appellante ha insistito per l’accoglimento del gravame, rilevando che la ASL doveva tener conto della graduatoria più antica e considerando l’inapplicabilità dell’art. 13 D.P,R. n. 761/1979 in quanto concernente un sistema di reclutamento superato dalla normativa successiva, come precisato dalle decisioni della Sezione n. 4742/2003 e n.147/2004. Alla pubblica udienza del 3 aprile 2007, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. L’appello è fondato e merita accoglimento.
4.1.L’appellante in sostanza sostiene che l’Azienda sanitaria, una volta ritenuto di coprire i due posti in organico di collaboratore amministrativo vacanti mediante l’utilizzazione di precedenti graduatorie concorsuali, non poteva avvalersi del criterio territoriale delle soppresse USL (come invece aveva fatto) ma doveva dare la precedenza, a seguito della costituzione delle ASL (con assorbimento delle USL), alla graduatoria più antica e cioè a quella approvata il 9.4.1993.
4.2. Si osserva al riguardo che in relazione alla configurazione delle aziende sanitarie, merita di essere ricordato, che il d.l.vo 502/1992 ha istituito le aziende sanitarie con personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale contabile, gestionale e tecnica (art. 3 comma I), per cui l'Azienda sanitaria, non può considerarsi una semplice sommatoria degli enti-usl, trattandosi di un ente distinto ed autonomo.
Alla luce di tale necessaria premessa, deve ritenersi che la ASL doveva dare preferenza alla graduatoria di data precedente per ragioni connesse ai principi di buona amministrazione e imparzialità, oltre a rispondere alle regole fissate dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1993, come chiarito dalla Sezione con le decisioni n. 4742/2003 e n.147/2004, dalle quali non vi sono ragioni per discostarsi.
A dette considerazioni si aggiunge, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, l'inapplicabilità dell'art. 13 del DPR 761/1979, che non esprime un principio generale ma si inserisce in un sistema di reclutamento superato già dalla legge 20 maggio 1985, n. 207 che ha sancito il principio di utilizzazione delle graduatorie per l'intero periodo di validità.
5.Pertanto, con assorbimento delle altre doglianze, l’appello va accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, deve essere accolto il ricorso di primo grado con l’annullamento della delibera impugnata .
Le spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, accoglie il ricorso originario ed annulla la delibera impugnata, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese dei due gradi compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 3 Aprile 2007, con l’intervento dei Signori:
Omissis
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE omissis IL SEGRETARIO omissis DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 24/08/07
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) P. IL DIRIGENTE omissis omissis