21.06.2007 free
CASSAZIONE PENALE – ( conseguenze di una lettera diffamatoria inviata all’Ordine dei Medici )
§ - In passato, la Suprema Corte ha affermato che integra l'elemento obiettivo del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con più persone, l'invio a mezzo telefax di missiva contenente espressioni lesive dell'altrui reputazione, poiché le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di persone. Si ritiene allora che, nell'invio di una lettera ad un Ordine professionale, non sia automaticamente esclusa la possibilità di un'ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone, ben potendo sussistere la possibilità giuridica e pratica per un numero indeterminato di soggetti, ancorché qualificati da un titolo (personale dipendente dell'Ordine, medici veterinari presenti nella sede dell'Ordine, ecc), di accedere senza legittima opposizione di chi sull'ambiente stesso eserciti un potere di fatto o di diritto, ad una lettera genericamente indirizzata al Consiglio (e non nella forma riservata e personale, indirizzata ad un solo componente del consiglio). [ Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]
Cassazione Penale - Sez. I, Sent. n. 18888 del 16/05/2007
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Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Osserva
Rilevato che il giudice di pace di Treviso declinava la propria competenza nel procedimento a carico di L.M. perchè l'imputazione di cui all'art. 595 c.p., comma 3, eccedeva la sua competenza; rimetteva le parti avanti al tribunale di Treviso;
che il tribunale di Treviso, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal difensore del L., escludeva che la contestata diffamazione fosse avvenuta a mezzo stampa o con altro mezzo idoneo a darne pubblicità a un numero indeterminato di persone (la lettera diffamatoria era stata indirizzata all'Ordine Professionale dei Medici veterinari, e si poteva al più parlare di un numero determinato di persone), escludeva pertanto l'aggravante di cui all'art. 595 c.p., comma 3, e sollevava conflitto di competenza;
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto in quanto dal rifiuto dei due giudici di conoscere del procedimento consegue una stasi insuperabile del processo, che può essere risolta solo con la decisione di questa Corte.
In passato, la Suprema Corte (Cass. 5, 24.4-222.7.2003, n. 30819 - ric. Verde) ha affermato che integra l'elemento obiettivo del reato di diffamazione, sotto il profilo della comunicazione con più persone, l'invio a mezzo di un telefax di missiva contenente espressioni lesive dell'altrui reputazione, poiché le caratteristiche e la natura del mezzo prescelto implicano la conoscenza o conoscibilità del contenuto della comunicazione da parte di un numero indeterminato di persone.
Si ritiene allora che, nell'invio di una lettera ad un Ordine professionale, non sia automaticamente esclusa la possibilità di un'ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone, ben potendo sussistere la possibilità giuridica e pratica per un numero indeterminato di soggetti, allorché qualificati da un titolo (personale dipendente dell'Ordine, medici veterinari presenti nella sede dell'Ordine, ecc), di accedere senza legittima opposizione di chi sull'ambiente stesso eserciti un potere di fatto o di diritto, ad una lettera genericamente indirizzata al Consiglio (e non nella forma riservata e personale, indirizzata ad un solo componente del consiglio);
del resto, il capo d'imputazione è stato formulato proprio nei termini aggravati, ed il tribunale di Treviso non poteva sic et simpliciter escludere l'aggravante, senza aver svolto al riguardo alcun accertamento istruttorio;
la Suprema Corte ha anche già avuto modo di affermare che, in tema di conflitti di competenza, quando la risoluzione di un conflitto dipende dalla sussistenza di circostanze aggravanti e non possa essere esclusa, allo stato, in base ad una valutazione sommaria delle risultanze probatorie acquisite, la più grave delle ipotesi prospettate, il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione di competenza del giudice superiore, il quale è in grado di decidere definitivamente sulla gravità e sulla esatta configurazione giuridica del fatto, col sussidio che può essere offerto dall'acquisizione e dal vaglio di ulteriori elementi nel giudizio, pronunciandosi, ove occorra, anche sul reato meno grave (Cass. 1^, 13.12.1991-21.1.1992, n. 4875 - confl. Comp. G.I. Trapani; Cass. 1^, 5.5-25.6.1993, n. 2040 - confl. comp. Gip Pret. Salerno);
ne consegue che la competenza appartiene al giudice superiore, libero di giungere all'esclusione eventuale dell'aggravante, ma solo alla luce della compiuta istruttoria dibattimentale.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto determina la competenza del tribunale di Treviso cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2007