04.06.2007 free
CORTE d’APPELLO di Milano – ( ispezione igienico sanitaria della ASL riscontra l’esercizio abusivo della professione medica) .
§ - condanna per esercizio abusivo della professione sanitaria di medico odontoiatra per avere effettuato gli imputati, soltanto odontotecnici, una prestazione di natura odontoiatrica consistente nella “pulizia dei denti” . Nel caso specifico, entrambi erano stati trovati mentre attendevano alla cura di un paziente, che, nella immediatezza, aveva riferito di essersi recato nell'ambulatorio per la pulizia dei denti, operazione che i due stavano verosimilmente eseguendo dato che solo loro erano presenti nell'ambulatorio e sul tavolo di appoggio della postazione di lavoro erano visibili ferri e materiale vario per uso dentistico, in parte appena usati, come una carta di masticazione e una radiografia. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]
Corte d’Appello di Milano, Sezione II, Sent. del 30/03/2007
Omissis
Svolgimento del processo
A seguito di opposizione al decreto penale di condanna n. 441/2004 emesso in data 22.1.04 il GIP del Tribunale di Vigevano con decreto emesso il 9.1.06 disponeva la citazione a giudizio di X.X. e da Y.Y. per rispondere, nelle forme del rito abbreviato, del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria di medico odontoiatra in quanto, pur essendo soltanto odontotecnici, avevano effettuato una prestazione di natura odontoiatrica (la pulizia dei denti) sul paziente P.F. in data […] nell'ambulatorio denominato X.Y. S.n.c., di cui gli stessi erano titolari.
Il fatto era emerso con nota in data xxx dell'ASL in quanto durante una ispezione igienico sanitaria svolta dal servizio di Igiene erano stati trovati entrambi gli imputati mentre attendevano alla cura di un paziente, tale signor P.F. che, nella immediatezza, aveva spontaneamente riferito che quel giorno si era recato nell'ambulatorio per la pulizia dei denti, operazione che i due stavano verosimilmente eseguendo dato che solo loro erano presenti nell'ambulatorio e sul tavolo di appoggio della postazione di lavoro erano visibili ferri e materiale vario per uso dentistico, in parte appena usati, come una carta di masticazione e una radiografia.
Sulla base di tali risultanze il GUP, con sentenza in data 17.3.06, dichiarava gli imputati responsabili del reato loro ascritto e li condannava, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 300,00 di multa ciascuno (p.b. Euro 500,00 ridotta a Euro 450,00 ex art. 62 bis c.p. e ulteriormente ridotta alla pena finale per la scelta del rito speciale).
Proponeva separati appelli il Difensore dei due imputati che in via principale chiedeva l'assoluzione dal reato in difetto di prova piena della rispettiva responsabilità, sul rilievo che il gabinetto dentistico aveva un direttore sanitario che svolgeva all'attività odontoiatrica, che non era stato dimostrato che essi stessero effettivamente praticando la pulizia dei denti al paziente, nulla escludendo che questi fosse in attesa dell'arrivo dell'odontoiatra; in subordine chiedevano che, applicato il minimo della pena, fossero concessi i doppi benefici di legge. Alla odierna udienza, all'esito della discussione, il P.G. e il difensore rassegnavano le conclusioni di cui al verbale in atti.
Motivi della decisione
Lamentano gli appellanti che il Tribunale abbia affermato la loro responsabilità in forza di una controvertibile deduzione basata sul semplice fatto che essi fossero presenti nel gabinetto dentistico unitamente a un paziente (signor F.P.), senza tenere conto che costui poteva essere in attesa del direttore sanitario dello studio medico, abilitato alla professione odontoiatrica, e che lo X. aveva a sua volta dichiarato ai verbalizzanti che stava effettuando la lucidatura di una dentiera, operazione questa consentita agli odontotecnici.
La censura è priva di fondamento giacché la prova che gli imputati "stavano lavorando su un paziente" (v. il rilievo ispettivo 58/DG) fu tratta dalle dichiarazioni rese loro immediatamente e spontaneamente dal paziente medesimo ("mi ero recato presso questo studio per la pulizia dei denti"), in un contesto nel quale, data l'assenza di un dentista, esse non potevano che riguardare il rapporto con i professionisti lì presenti, contitolari dello studio.
Qualsiasi possibile dubbio al riguardo deve poi ritenersi superato in considerazione delle altre circostanze attestate dai verbalizzanti, e cioè che sul tavolo di appoggio vi erano proprio gli attrezzi utilizzati per la pulizia dei denti e altro materiale comunemente adoperato in occasione di prestazioni siffatte (carta di masticazione "appena usata"; tamponcini di cotone, ecc.), ciò che rende inverosimile la ipotesi difensiva che il paziente potesse essere in attesa dell'odontoiatra (il quale, guarda caso, non arrivò nel corso della ispezione) ovvero che X. fosse intento a eseguire la pulizia di una dentiera, in riferimento alla quale non si saprebbe invero come giustificare la carta di masticazione "appena usata" né gli anellini salivari che pure vengono utilizzati durante quel tipo di operazione e che non avrebbero potuto essere predisposti se non per essere immessi nella bocca di una persona presente.
Tutti gli elementi valorizzati dal primo giudice convergono dunque, secondo canoni di logica elementare, nel senso già emergente dalle dichiarazioni del paziente, relegando a livello di inverosimile ipotesi l'alternativa ricostruzione prospettata dalla difesa.
Merita invece parziale accoglimento il secondo motivo di gravame in quanto, mentre la determinazione della pena appare adeguata alla gravità, non modesta, del reato ascritto (il che impedisce di rideterminare la sanzione al minimo edittale), ricorrono le condizioni di cui agli artt. 163 e 175 c.p. per concedere a entrambi gli imputati (incensurati) i doppi benefici di legge.
P.Q.M.
Visto l'art. 605 c.p.p.
in parziale riforma
della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Vigevano in data 17.3.06, appellata dagli imputati X.X. e Y.Y., concede loro i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale. Conferma nel resto la impugnata sentenza.
Così deciso in Milano il 29 marzo 2007. Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2007.