18.09.03 free
TRIBUNALE di PRATO - Rimessione all' ARAN, per l'interpretazione, in via pregiudiziale , dell'art.5 CCNL Dirigenza Medica - 08.06.2000 (se, ai fini dell'indennità di esclusività, nell'ambito dell'esperienza professionale maturata nel S.S.N. ed utile per il riconoscimento del diritto, possa essere incluso anche il servizio prestato presso le infermerie militari e l'istituto medico legale dell'Areonautica Militare)
Nota del Centro Studi :
Saranno comunicati,appena possibile, anche gli esiti della prossima udienza, fissata , per il 28 Novembre 2003, innanzi il Tribunale di Prato.
Tribunale di Prato
Il Giudice del Lavoro,
dott. Roberta Santoni Rugiu,
esaminati gli atti della causa n. 426/2002 RG introdotta dal dott. Giuseppe Antonucci con ricorso depositato in data 30.5.2002 contro la azienda USL n.4 di Prato;
rilevato che il ricorrente, dipendente della Azienda USL n. 4 dal 10.7.2000, ed in servizio presso il presidio medico ospedaliero di Prato quale dirigente medico di I° livello, anestesia e rianimazione, chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità di esclusività di cui all' art. 43 CCNL (parte normativa) per i dirigenti sanitari e di cui all' art. 5 CCNL (parte economica), ritenendo computabile a tale fine anche il pregresso periodo di lavoro presso l'Aeronautica Militare quale ufficiale medico in servizio permanente effettivo del Corpo Sanitario Aeronautico;
segnatamente, il ricorrente aveva svolto servizio - nel periodo dal 30.4.1994 al 9.7.2000 - prima presso l'infermeria del 32° Stormo dell'A. M. "Amendola" a Foggia, poi presso l'istituto medico legale dell'A.M. di Roma, e quindi presso l'infermeria dello Stato Maggiore dell'A.M. Italiana a Roma;
nei propri atti difensivi il ricorrente argomentava che le infermerie militari e l'istituto medico legale da lui praticati avrebbero dovuto essere assimilati agli < ospedali militari > di cui all'art. 25 DPR 20.12.1979 n. 761, laddove fra le aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale (ricompresse nel Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale di cui al CCNQ 2.6.98), e richiamate nell' art. 5 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria stipulato l'8.6.2000 (il quale fa riferimento all'esperienza professionale maturata nel S.S.N.), dovevano includersi anche gli ospedali militari, ai sensi dell'art. 118 DPR 384/90 e dell'art. 25 DPR 761/79; inoltre all'odierna udienza aggiungeva il richiamo agli artt. 722 e 723 RD 10.2.1927 n. 443 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (norme vigenti all'epoca del servizio svolto dal ricorrente negli anni dal 1994 al 2000), ove si prevedeva che "le infermerie di presidio, gli stabilimenti balneari e i depositi di convalescenza sono amministrati dai rispettivi direttori, come distaccamenti dell'ospedale militare dal quale dipendono";
sul pressuposto dell'equivalenza fra il servizio prestato presso le infermerie militari e l'istituto medico legale (da assimilare a loro volta ad ospedali militari), ed il servizio prestato nell'ambito del S.S.N., il ricorrente concludeva quindi nel senso di avere già maturato presso l'A.M. i cinque anni di esperienza professionale, richiesti dall' art. 5 CCNL 8.6.2000 quale dirigente nel S.S.N., ai fini del riconoscimento dell'indennità di esclusività;
per contro, nei propri scritti difensivi la Azienda USL n. 4 di Prato negava che al servizio prestato presso le infermerie e l'istituto medico legale potesse essere attribuito il valore rivendicato dal ricorrente - e sul punto invocava il CCNL pronunciato dall'ARAN in data 12.7.2002, con contenuto di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 CCNL II Biennio economico 2000/2001 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. stipulato l'8.6.2000, ove si stabiliva che "al fine del computo dell'esperienza professionale per la corresponsione dell'indennità di esclusiva viene considerata valida esclusivamente quella maturata in qualità di dirigente del S.S.N., senza soluzione di continuità, presso aziende o enti del comparto Sanità di cui al CCNQ del 2.6.98" laddove comunque "nell'esperienza professionale ... sono compresi i servizi già riconosciuti agli effetti economici della carriera in virtù dell'ex art. 118 DPR 384/90";
letto l'art. 64 D. L.vo 30.3.2001 n. 165 e ritenuto che nel caso di specie si imponga la rimessione all'ARAN della questione pregiudiziale di carattere interpretativo dell' art. 5 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. per il biennio economico 2000/2001 stipulato in data 8.6.2000;
in particolare per la decisione del caso di specie è necessario risolvere la questione interpretativa dell' art. 5 CCNL 8.6.2000 - anche alla luce dell'interpretazione autentica della stessa norma già resa con il CCNL pronunciato dall'ARAN in data 12.7.2002 - per stabilire se, ai fini dell'indennità di esclusività, nell'ambito dell'esperienza professionale maturata nel S.S.N. ed utile per il riconoscimento del diritto, possa essere inclusoanche il servizio prestato presso le infermerie militari e l'istituto medico legale dell'Areonautica Militare, qualora tale prestazione possa essere a sua volta ricompresa fra i < servizi equivaenti > prestati presso gli ospedali militari ai sensi dell'art. 118 DPR 384/90 e dell'art. 25 DPR 761/79;
P.Q.M.
dispone che, a cura della cancelleria di questo ufficio, sia data comunicazione all'ARAN della presente ordinanza, insieme al ricorso introduttivo del dott. Giuseppe Antonucci, alla memoria di costituzione e risposta della Azienda USL n. 4 di Prato, nonché alle rispettive memorie autorizzate;
fissa la nuova udienza di discussione alla data del 28 novembre 2003, h.11).
Prato, 9.5.2003.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Roberta Santoni Rugiu
Saranno comunicati,appena possibile, anche gli esiti della prossima udienza, fissata , per il 28 Novembre 2003, innanzi il Tribunale di Prato.
Tribunale di Prato
Il Giudice del Lavoro,
dott. Roberta Santoni Rugiu,
esaminati gli atti della causa n. 426/2002 RG introdotta dal dott. Giuseppe Antonucci con ricorso depositato in data 30.5.2002 contro la azienda USL n.4 di Prato;
rilevato che il ricorrente, dipendente della Azienda USL n. 4 dal 10.7.2000, ed in servizio presso il presidio medico ospedaliero di Prato quale dirigente medico di I° livello, anestesia e rianimazione, chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità di esclusività di cui all' art. 43 CCNL (parte normativa) per i dirigenti sanitari e di cui all' art. 5 CCNL (parte economica), ritenendo computabile a tale fine anche il pregresso periodo di lavoro presso l'Aeronautica Militare quale ufficiale medico in servizio permanente effettivo del Corpo Sanitario Aeronautico;
segnatamente, il ricorrente aveva svolto servizio - nel periodo dal 30.4.1994 al 9.7.2000 - prima presso l'infermeria del 32° Stormo dell'A. M. "Amendola" a Foggia, poi presso l'istituto medico legale dell'A.M. di Roma, e quindi presso l'infermeria dello Stato Maggiore dell'A.M. Italiana a Roma;
nei propri atti difensivi il ricorrente argomentava che le infermerie militari e l'istituto medico legale da lui praticati avrebbero dovuto essere assimilati agli < ospedali militari > di cui all'art. 25 DPR 20.12.1979 n. 761, laddove fra le aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale (ricompresse nel Comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale di cui al CCNQ 2.6.98), e richiamate nell' art. 5 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria stipulato l'8.6.2000 (il quale fa riferimento all'esperienza professionale maturata nel S.S.N.), dovevano includersi anche gli ospedali militari, ai sensi dell'art. 118 DPR 384/90 e dell'art. 25 DPR 761/79; inoltre all'odierna udienza aggiungeva il richiamo agli artt. 722 e 723 RD 10.2.1927 n. 443 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (norme vigenti all'epoca del servizio svolto dal ricorrente negli anni dal 1994 al 2000), ove si prevedeva che "le infermerie di presidio, gli stabilimenti balneari e i depositi di convalescenza sono amministrati dai rispettivi direttori, come distaccamenti dell'ospedale militare dal quale dipendono";
sul pressuposto dell'equivalenza fra il servizio prestato presso le infermerie militari e l'istituto medico legale (da assimilare a loro volta ad ospedali militari), ed il servizio prestato nell'ambito del S.S.N., il ricorrente concludeva quindi nel senso di avere già maturato presso l'A.M. i cinque anni di esperienza professionale, richiesti dall' art. 5 CCNL 8.6.2000 quale dirigente nel S.S.N., ai fini del riconoscimento dell'indennità di esclusività;
per contro, nei propri scritti difensivi la Azienda USL n. 4 di Prato negava che al servizio prestato presso le infermerie e l'istituto medico legale potesse essere attribuito il valore rivendicato dal ricorrente - e sul punto invocava il CCNL pronunciato dall'ARAN in data 12.7.2002, con contenuto di interpretazione autentica degli artt. 5 e 12 CCNL II Biennio economico 2000/2001 dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. stipulato l'8.6.2000, ove si stabiliva che "al fine del computo dell'esperienza professionale per la corresponsione dell'indennità di esclusiva viene considerata valida esclusivamente quella maturata in qualità di dirigente del S.S.N., senza soluzione di continuità, presso aziende o enti del comparto Sanità di cui al CCNQ del 2.6.98" laddove comunque "nell'esperienza professionale ... sono compresi i servizi già riconosciuti agli effetti economici della carriera in virtù dell'ex art. 118 DPR 384/90";
letto l'art. 64 D. L.vo 30.3.2001 n. 165 e ritenuto che nel caso di specie si imponga la rimessione all'ARAN della questione pregiudiziale di carattere interpretativo dell' art. 5 CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. per il biennio economico 2000/2001 stipulato in data 8.6.2000;
in particolare per la decisione del caso di specie è necessario risolvere la questione interpretativa dell' art. 5 CCNL 8.6.2000 - anche alla luce dell'interpretazione autentica della stessa norma già resa con il CCNL pronunciato dall'ARAN in data 12.7.2002 - per stabilire se, ai fini dell'indennità di esclusività, nell'ambito dell'esperienza professionale maturata nel S.S.N. ed utile per il riconoscimento del diritto, possa essere inclusoanche il servizio prestato presso le infermerie militari e l'istituto medico legale dell'Areonautica Militare, qualora tale prestazione possa essere a sua volta ricompresa fra i < servizi equivaenti > prestati presso gli ospedali militari ai sensi dell'art. 118 DPR 384/90 e dell'art. 25 DPR 761/79;
P.Q.M.
dispone che, a cura della cancelleria di questo ufficio, sia data comunicazione all'ARAN della presente ordinanza, insieme al ricorso introduttivo del dott. Giuseppe Antonucci, alla memoria di costituzione e risposta della Azienda USL n. 4 di Prato, nonché alle rispettive memorie autorizzate;
fissa la nuova udienza di discussione alla data del 28 novembre 2003, h.11).
Prato, 9.5.2003.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Roberta Santoni Rugiu