04.10.2005 free
CORTE di CASSAZIONE - (sulla richiesta di riliquidazione e sul rimborso delle maggiori imposte versate; sul computo dei termini)
§ - In materia di rimborso di versamenti indebiti, trova applicazione il termine decadenziale di diciotto mesi stabilito dall'art. 38 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, che si riferisce a tutte le ipotesi di indebito verificatesi nell'assolvimento del tributo, mentre il termine di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., richiamato dall'art. 37 del citato d.p.r. n. 602/1973, si rende, invece, applicabile soltanto alle ritenute operate direttamente dallo stato.(www.dirittosanitario.net)
sentenza sez. V, 08-08-2005, n. 16721
Svolgimento del processo
S.RM presentava istanza, ex art. 38 del d.p.r. n. 602/1973, con la quale chiedeva la riliquidazione del quadro 6^ del mod. 740 per i redditi dichiarati negli anni d'imposta dal 1995 al 1997, al fine di escludere dalla base imponibile per il calcolo del C.S.S.N., il reddito di medico specialista ambulatoriale, in quanto esente in base alla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 193/E del 27.8.1997.
Formatosi su tale domanda il silenzio rifiuto lo impugnava in sede giurisdizionale, con distinti ricorsi, insistendo nella richiesta di riliquidazione e per il rimborso delle maggiori imposte versate.
L'adita C.T.P. di Torino, con decisione confermata in appello dalla decisione in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso, relativo al periodo d'imposta 1996, nella considerazione che i compensi di medico specialista ambulatoriale non devono essere computati nella base imponibile per la determinazione del C.N.N.S. e che, d'altronde, non fosse applicabile il termine decadenziale di cui all'art. 38 del d.p.r. n. 602/1973, bensì l'ordinario termine di prescrizione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a due mezzi, hanno chiesto la cassazione della decisione di appello. L'intimata, in questa sede, non ha svolto difese.
Motivi della decisione
I ricorrenti censurano l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt, 38 d.p.r. n. 602/1973 e 2946 c.c, nonchè per motivazione insufficiente e contraddittoria. Deducono l'illegittimità della pronuncia perchè basata sull'erroneo presupposto che allorquando si verte, come si sostiene nel caso in questione, in tema di indebito oggettivo, sarebbe applicabile l'ordinaria prescrizione decennale e non già il termine decadenziale di diciotto mesi previsto dal citato art. 38. Trattasi di doglianze fondate alla luce dell'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 7087/2003; n. 3956/2002;
11250/2001; n. 5579/2000) secondo cui, in materia di rimborso di versamenti indebiti, trova applicazione il termine decadenziale di diciotto mesi stabilito dall'art. 38 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, che si riferisce a tutte le ipotesi di indebito verificatesi nell'assolvimento del tributo, mentre il termine di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., richiamato dall'art. 37 del citato d.p.r. n. 602/1973, si rende, invece, applicabile soltanto alle ritenute operate direttamente dallo stato.
Costituendo tale condiviso principio ius receptum il ricorso va accolto per manifesta fondatezza. Per l'effetto, la sentenza va cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della C.T.R. del Piemonte, la quale procederà al riesame e, attenendosi al richiamato principio, deciderà sul merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. del Piemonte.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2005