14.02.2005 free
TAR CAMPANIA - Medici e Borse di studio 1983/91 - (appartiene alla competenza del Giudice Ordinario la azione tesa ad ottenere emolumenti per la frequenza di una scuola di specializzazione medica)
§ - Il riconoscimento di una borsa di studio a favore dei medici specializzandi riveste chiaramente, tanto ai sensi del D. L.vo 8.8.1991 n. 257 che dell'art. 11 della L. 19.10.1999 n. 370, natura di diritto soggettivo, in presenza dei requisiti normativamente stabiliti. L’assenza di interventi autoritativi con valenza conformativa dei rapporti intercorsi con l’Amministrazione, fa si che la genesi delle utilità rivendicate resti ancorata ad una dimensione paritetica ed inquadrabile nel binomio diritto/obbligo ( piuttosto che potere/interesse legittimo) che fa discendere il diritto al compenso direttamente dalla normativa di settore.(www.dirittosaniario.net)
sentenza n. 538/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Sezione Seconda
composto dai Signori Magistrati: Dott. Antonio Onorato Presidente Dott. ssa Anna Pappalardo Consigliere Dott. Umberto Maiello Ref., estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10152/2001 proposto da V.G. rappresentato e difeso dagli Avvocati Raffaele Moschettino e Simona Scatola ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale Scatola alla via Belvedere 200; contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via Diaz 11 – ope legis domicilia; il Ministero della Sanità, in persona del Ministro pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via Diaz 11 – ope legis domicilia; il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via Diaz 11 – ope legis domicilia; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro - tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via Diaz 11 – ope legis domicilia; l’Università degli Studi di Napoli, in persona del Rettore pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via Diaz 11 – ope legis domicilia; per l’annullamento della nota dell’Università degli Studi di Napoli del 20.7.2001 prot.llo 045759, di reiezione della richiesta di corresponsione di emolumenti per la frequenza di una scuola di specializzazione medica;
per la declaratoria
del diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione della borsa di studio della scuola di specializzazione in fisioterapia frequentata dall’anno 1985/1986 all’anno 1988;
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 13 gennaio 2005 il dott. Umberto Maiello; Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza. Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, dottore in medicina, ha frequentato la scuola di specializzazione in fisioterapia presso l’Università degli Studi di Napoli negli anni accademici dal 1985/1986 al 1988, conseguendo all’esito il relativo titolo abilitativo. Ritenendo di possedere tutti i requisiti stabiliti dalla normativa di settore ha chiesto all'Università degli Studi di Napoli la corresponsione della borsa di studio per tutto il periodo di frequenza della scuola di specializzazione.
Con nota del 20.7.2001 prot.llo 045759, il predetto Ente ha respinto l’istanza de qua, per intervenuta prescrizione della relativa pretesa creditoria.
Avverso il suddetto atto il ricorrente, con il gravame in epigrafe, ha articolato le seguenti censure: violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 16.6.1975 n°75/363 e 26.1.1982 n°82/76 ed, in via mediata, degli artt. 5 e 189 comma 3° del trattato istitutivo della Comunità Europea; illegittimità manifesta del D.M. 17.12.1991 e del D.M. 28.12.1991; violazione degli artt. 3, 97, 11, 26, 32 Cost.
Segnatamente, la parte ricorrente rivendica, a sostegno del proposto petitum, l’immediata efficacia delle direttive comunitarie n. 75/363/CE e n. 82/76/CE, in ordine all'attribuibilità dei benefici economici a favore dei medici specializzandi. In ragione di ciò dovrebbero essere disapplicati gli atti di normazione interna ( art. 11 della legge 370/1999 e art. 6 del d. lgs. 257/1991 ) che non consentono l’applicazione al ricorrente del principio suindicato. Né ricorrerebbero i presupposti dell’eccepita prescrizione.
All’udienza del 13 gennaio 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Vale, infatti, premettere che, con il gravame in epigrafe, il ricorrente ha azionato un diritto soggettivo di natura patrimoniale, involgente, da un punto di vista contenutistico, una pretesa creditoria al pagamento di emolumenti pecuniari. La stessa articolazione della domanda attorea riflette con assoluta evidenza l’assenza di interventi autoritativi con valenza conformativa dei rapporti intercorsi con l’Amministrazione intimata, sicchè la genesi delle utilità rivendicate resta, nella stessa prospettazione di parte, ancorata ad una dimensione paritetica ed inquadrabile nel binomio diritto/obbligo ( piuttosto che potere/interesse legittimo) che fa discendere il diritto al compenso direttamente dalla normativa di settore.
D’altronde, ad una piana lettura dei relativi referenti normativi, il riconoscimento di una borsa di studio a favore dei medici specializzandi riveste chiaramente, tanto ai sensi del D. L.vo 8.8.1991 n. 257 che dell'art. 11 della L. 19.10.1999 n. 370, natura di diritto soggettivo, in presenza dei requisiti normativamente stabiliti. Tanto radica, com’è noto, la giurisdizione del Giudice ordinario.
Non ricorre, invero, nel caso di specie, nessuna delle tassative ipotesi derogatorie di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo previste dall’ordinamento ( cfr. T.A.R. LAZIO ROMA, Sez. III - BIS, 09 luglio 2003, n. 6112; T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. II, 05 luglio 2002, n. 3969). Segnatamente, non può ritenersi configurabile un caso di giurisdizione in tema di pubblico impiego – tuttora rimessa alla cognizione del Giudice Amministrativo per i rapporti fino al 20.6.1998 – atteso che il D. L.vo precitato esclude (art. 4, terzo comma) che durante la frequenza della scuola di specializzazione possa determinarsi la costituzione di un rapporto d'impiego (pubblico o privato).
Sul punto, si è evidenziato in giurisprudenza che l'attività svolta in qualità di medici iscritti ad una scuola di specializzazione universitaria non dà luogo ad un rapporto di pubblico impiego e, peraltro, nemmeno ad un rapporto di lavoro subordinato o c.d. parasubordinato, non potendo essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e gli emolumenti previsti dalla legge a favore degli specializzandi, essendo destinati tali emolumenti a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno posto dagli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione, sicchè vanno configurati come borse di studio e non costituiscono quindi il corrispettivo delle prestazioni svolte (Tribunale Reggio Calabria, 14 agosto 2003).
Peraltro, anche a prescindere dai rilievi suesposti, ove si acceda ad una diversa opzione ermeneutica incline a ritenere comunque configurabile un rapporto di pubblico impiego, in ragione del chiaro disposto dell’art. 63 del D. Lgs. 165/2001, il ricorso in epigrafe resterebbe, comunque, soggetto alla sanzione processuale dell’inammissibilità, in quanto introdotto dopo il termine di decadenza del 15 settembre 2000.
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2005.