04.11.2004 free
CORTE di CASSAZIONE - Specialisti ambulatoriali - (sulla ammissibilita' di rapporti di lavoro autonomo, per prestazioni non superiori a tre mesi, presso varie Amministrazioni; sui limiti connessi)
Massima:
Il comma 27 dell'art. 3, legge 24 dicembre 1993, n. 537 , che prevede che non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona nell'arco di un anno - si raccorda con il comma 23 della medesima disposizione (che preclude alle pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi) e persegue la finalità di evitare la radicalizzazione di fenomeni di precariato presso le pubbliche amministrazioni, quale effetto della reiterazione di plurimi rapporti a termine. Tale divieto pertanto riguarda solo la fattispecie della pluralità di rapporti intrattenuti con la medesima pubblica amministrazione e non già anche quella di una pluralità di rapporti con distinte e diverse pubbliche amministrazioni".(www.dirittosanitario.net)
SENTENZA 2 luglio 2004, n. 12156
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato in data 2/2/1998 il Dott- .. adiva il Pretore di Benevento in funzione di giudice del lavoro convenendo in giudizio la ASL Benevento 1. Premetteva di occupare il 16^ posto nella graduatoria degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali per l'anno 1997 per la branca di fisiochinesiterapia e di essere stato convocato a mezzo telegramma del 14/11/1997 per il conferimento dell'incarico con decorrenza 1/12/1997.
Successivamente gli veniva comunicato a voce che non aveva diritto all'incarico in questione in quanto aveva già effettuato sei mesi presso due ASL (Caserta e Benevento) e si avvedeva che in sua vece era stata chiamata la D.ssa .. che non risultava nemmeno inclusa nella graduatoria del comitato zonale di Benevento ex art.ll d.p.r. 500/96. Solo dietro formale richiesta dello stesso ricorrente la ASL Benevento 1 con raccomandata a.r. del 9/12-11/12/1997, gli aveva comunicato che non era possibile il conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 537 del 1993. Il Dott. .. pertanto ricorreva al Pretore di Benevento in funzione di giudice del lavoro per sentir dichiarare il suo diritto all'incarico.
Instaurato il contraddittorio, l'adito Pretore di Benevento rigettava la domanda con sentenza n. 667 del 24/9/1998-8/3/1999. 2. Il Dott. .. con ricorso depositato in data 6/4/1999 proponevaappello avverso tale pronuncia, chiedendone l'integrale riforma. Ribadiva che la revoca era illegittima in quanto basata sull'erroneo presupposto giuridico di ritenere non consentita l'instaurazione di più di due rapporti autonomi con le varie ASL. Tale limite (di non più di due rapporti di lavoro autonomo) si riferiva alla stessa singola ASL e non a diverse ASL, come ritenuto dal giudice di primo grado. In particolare l'appellante sosteneva che l'art. 3, comma 27, della legge n. 537 del 1993 dovesse essere interpretato nel senso che il prescritto limite numerico dei due rapporti di lavoro autonomo per non più di tre mesi andava calcolato con riferimento alla stessa ASL e non a tutte le ASL del S.S.N. in Italia. Si costituiva in giudizio l'ASL sostenendo l'infondatezza dell'appello. Il Tribunale diBenevento con sentenza del 18-20/11/2000 rigettava l'appello interpretando l'art. 3, comma 27, della legge 24/12/1993 n. 537 nel senso che il limite dei due rapporti di lavoro autonomo con la stessa persona andava individuato con riferimento non già alla stessa ASL, ma a tutte le ASL del S.S.N. e ritenendo che il limite in questione andasse applicato solo con riferimento alla stessa persona, mentre la ASL poteva essere diversa.
3. Per la cassazione di questa pronuncia ricorre il Nardone con tre motivi di impugnazione, cui resiste l'intimata ASL.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo ed il terzo motivo il ricorrente - denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 27, della legge 24dicembre 1993 n. 537, nonchè vizio di motivazione - si duole dell'erronea interpretazione della citata disposizione da parte del tribunale di Benevento. Sostiene il ricorrente che il limite dell'art. 3, comma 27, cit. si applica distintamente alle singole pubbliche amministrazioni.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente - denunciando ancora la violazione dell'art. 3, comma 27, cit. - sostiene che il limite suddetto si applica solo ai rapporti di pubblico impiego e non anche a quelli in convenzione del personale sanitario. 2. Il primo ed il terzo motivo di ricorso - che possono essere trattati congiuntamente (assorbito il secondo) - sono fondati.
2.1. L'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, prevede al comma 27(successivamente abrogato dall'art. 43 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80) che non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno. Tale disposizione si raccorda con il precedente comma 23 che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi. Il riferimento è alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 (che, con il rinvio all'art. 1, comma 2, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, prima dell'abrogazione ad opera dell'art. 72 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165,richiama anche tutte le Amministrazioni del settore pubblico allargato tra cui rientrano gli enti del Servizio Sanitario Nazionale); sono queste Amministrazioni a non poter stabilire rapporti di lavoro autonomo (oltre che di lavoro subordinato) per prestazioni superiori a tre mesi. La disposizione è quindi costruita guardando alle Amministrazioni pubbliche ed è orientata nel senso di porre prescrizioni restrittive per le Amministrazioni medesime nella gestione del loro personale piuttosto che limitazioni per l'accesso al lavoro pubblico in senso ampio (i.e.: lavoro pubblico privatizzato e lavoro autonomo), talchè la finalità sottesa alla norma è quella di evitare la radicalizzazione di fenomeni di precariato presso le pubbliche amministrazioni, quale effetto della reiterazione di plurimi rapporti di lavoro autonomo a tempo determinato (cfr. in proposito C. conti, sez., contr. enti, 2 giugno 1994, n. 22/Rel).
Pertanto dal coordinamento dei due commi citati emerge che il limite in questione ed il conseguente divieto di stabilire rapporti di lavoro autonomo richiedono la medesimezza non solo del lavoratore ma anche del datore di lavoro; sicchè il divieto scatta quando vi è una pluralità di rapporti intrattenuti con la medesima pubblica amministrazione e non già in caso di singoli rapporti con distinte e diverse pubbliche amministrazioni. Ciò del resto emerge indirettamente anche dal successivo comma 28 del medesimo art. 3 che - prevedendo la responsabilità patrimoniale e disciplinare a carico di chi ha disposto l'assunzione in violazione del suddetto divieto posto dal precedente comma 27 - implica, perchè ci sia consapevolezza della violazione, che la parte datoriale contraente sia la stessa non potendosi ragionevolmente ipotizzare che l'Amministrazione pubblica, prima di porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di durata infratrimestrale, debba indagare in ordinea tutti i possibili rapporti intrattenuti dal lavoratore, aspirante al contratto, con qualsivoglia altra amministrazione pubblica nell'arco dell'anno.
Per contro infatti, se non fosse necessaria l'identità dell'amministrazione pubblica contraente, non sarebbe neppure desumibile nè predicabile, in ragione del dato testuale che non consentirebbe comunque una restrizione di tal genere, la limitazione del divieto ad un ambito più ristretto (quale potrebbe essere quello della Sanità pubblica, degli Enti locali, dei Beni culturali, etc); nulla autorizzerebbe una tale distinzione con la conseguenza - paradossale e di dubbia legittimità costituzionale (perchè contrastante con il riconoscimento del diritto al lavoro ex art. 35 Cost., nonchè con lo stesso canone di eguaglianza e diragionevolezza ex art. 3 Cost.) - che qualsiasi rapporto autonomo con qualsivoglia amministrazione pubblica sarebbe rilevante al fine del raggiungimento della soglia che non consente più di accedere ad ulteriori rapporti di lavoro autonomo di durata inferiore a tre mesi. Quindi, con riferimento al caso di specie, rileva la pluralità di rapporti solo con la medesima A.S.L., avente autonoma soggettività (atteso che ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dall'art. 3 d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229, le aziende sanitarie locali sono organismi dotati di personalità giuridica), e non già con qualsiasi Amministrazione pubblica e quindi neppure con altre A.S.L. del Servizio Sanitario Nazionale.
2.2. Mette conto rilevare anche, marginalmente, che la difesa dell'A.S.L. intimata ha obiettato che in realtà, trattandosi di rapporto convenzionale, il conferimento dell'incarico si inseriva nel contesto delle trattative precontrattuali e che semmai l'illegittimo rifiuto dell'incarico avrebbero potuto essere fonte di danno risarcibile, ma che in ogni caso non sussisteva il diritto alla stipulazione della convenzione. Questo rilievo non è però determinante, nè preclusivo dell'accoglimento del ricorso tenuto conto della circostanza che la domanda originaria del ricorrente ha avuto ad oggetto innanzi tutto l'accertamento del "diritto all'incarico" - quale esito di una procedura concorsuale il cui contenuto e le cui caratteristiche sono rimaste fuori dal thema decidendum (nel senso che le parti non hanno controverso in ordine al fatto che i sanitari utilmente collocati ingraduatoria avessero "diritto" all'incarico) - e non è stato verificato dai giudici di merito se il ricorso avesse riguardato anche il riconoscimento di una ragione di risarcimento del danno per non aver l'A.S.L. ingiustificatamente stipulato la convenzione per l'incarico ambulatoriale al quale il dott. Nardone riteneva di aver "diritto". Il rilievo dell'A.S.L. quindi non vale a revocare in dubbio le censure del ricorrente, che sono fondate perchè il diritto all'incarico è stato negato sulla base dell'erronea interpretazione della legge (come sopra argomentato).
3. In conclusione la pronuncia impugnata ha errato nell'interpretare art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il cui divieto di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi si riferisce alle singole pubbliche amministrazioni distintamente considerate e non già a tutte le pubbliche amministrazioni o a quelle di un determinato settore.
La pronuncia impugnata deve quindi essere cassata e la causa deve essere rinviata, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli che farà applicazione del seguente principio di diritto: "Il comma 27 dell'art. 3 detta legge 24 dicembre 1993, n. 537 - che prevede che non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona nell'arco di un anno - si raccorda con il precedente comma 23 della medesima disposizione (che preclude alle pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi) e persegue la finalità di evitare la radicalizzazione di fenomeni di precariatopresso le pubbliche amministrazioni, quale effetto della reiterazione di plurimi rapporti a termine. Tale divieto pertanto riguarda solo la fattispecie della pluralità di rapporti intrattenuti con la medesima pubblica amministrazione e non già anche quella di una pluralità di rapporti con distinte e diverse pubbliche amministrazioni".
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2004.