13.10.03 free
TAR Lazio - ( sulla legittimita' dell'attribuzione dell'incarico di specialistica ambulatoriale, anche a sanitari, titolari di guardia medica)
Sentenza n.7944 del 02 ottobre 2003
Massima: In virtu' dell'art. 10 lett. d) D.P.R. 29 luglio 1996 n. 500 (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali) gli incarichi ambulatoriali presso le A.S.L. vanno assegnati non solo ai medici specialisti in convenzione ambulatoriale con queste ultime, ma anche ai sanitari convenzionati svolgenti attività di guardia medica)
omissis
DIRITTO.
Il ricorso è fondato e va accolto. Il D.P.R. 29.7.1996 n. 500 recepisce l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali sottoscritto il 2.2.1996, ed è vigente, in quanto non sostituito da nuove disposizioni, nella parte relativa alla istituzione di turni vacanti e alle modalità di conferimento degli incarichi in merito (artt. 9 e 10). In particolare la lettera d) dell'art. 10 riguarda il conferimento di incarico allo "specialista che svolga altra attività con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attività ambulatoriale e a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza". Il dott. Ragozzino, titolare di convenzione con il Servizio sanitario nazionale per attività di continuità assistenziale (guardia medica), ha i requisiti di cui alla norma menzionata ai fini dell'assunzione dell'incarico.
La tesi sostenuta dalle Amministrazioni, secondo cui gli incarichi in parola possono essere conferiti soltanto ai medici specialisti in convenzione ambulatoriale con l'Azienda sanitaria concedente, non ha riscontro nella normativa in vigore.
Né il testo attuale dell'art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 sul riordino della disciplina sanitaria, come modificato dal D.Lgs. 7.12.1993 n. 517, è in grado di superare il dettato del succitato art. 10 del D.P.R. n. 500/1996, trattandosi di normativa anteriore e in parte desueta (i commi 5 e 7 del citato art. 8, i quali statuivano l'instaurarsi di nuovi rapporti d'impiego in luogo dei regimi di convenzionamento, sono stati abrogati dal D.Lgs. 19.6.1999 n. 229).
Non rileva in fattispecie la normativa di cui all'art. 34 della L. 27.12.1997 n. 449 e al D.P.C.M. 30.7.1997 n. 365, richiamata nelle memorie di controparte. Peraltro l'intento legislativo di superare i regimi dei rapporti convenzionati nel servizio sanitario non fa venir meno i medesimi rapporti tuttora in atto, riguardo ai quali l'Amministrazione sanitaria non può ignorare la normativa in vigore, peculiarmente quella sorta dagli accordi collettivi.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, sussistendo ragioni di equità.