16.06.03 free
CORTE diAPPELLO BARI - (sulla illegittimita' della conversione di un rapporto convenzionale a tempo indeterminato, senza seguire l'iter procedurale ordinario)
Sentenza n.355 del 15.5.2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione del Lavoro - composta dai Magistrati:
1) Dott. Donato BERLOCO Presidente
2) Dott. Michele CRISTINO Consigliere Relatore
3) Dott. Emma MININNI Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA N.355
nella causa di lavoro in grado di appello per "rapporto di collaborazione", iscritta nel Ruolo Generale Lavoro, sotto il numero d'ordine 1803/2000.
TRA
Azienda Sanitaria Locale FG/1 assistita e difesa dall'Avv. R. Guido Rodio
-APPELLANTE-
Fiadino Angela assistita e difesa dall'Avv. Quirino Fiore
-APPELLATO-
all'udienza collegiale del 10/4/2001 la causa veniva discussa e decisa sulle conclusioni delle parti in narrativa precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/6/1996 Fiadino Angela conveniva in giudizio, dinanzi al Pretore del lavoro di Foggia, Sezione distaccata di S. Severo, la AUSL FG/1 per sentire dichiarare, previa declaratoria di illegittimità della risoluzione unilaterale del contratto dalla stessa operato, la natura indeterminata del rapporto di lavoro intercorso tra essa ricorrente e la suindicata resistente, con conseguente ripristino dell'incarico nel consultorio di Serracapriola.
A sostegno della propria richiesta la ricorrente deduceva che, a seguito di deliberazione dell'amministrazione ordinaria della USL n. 1972/95, il rapporto in convenzione conferitole dalla USL FG/1, con delibera n. 508/89, era stato illegittimamente interrotto; che il rapporto di lavoro, così convenzionalmente instauratosi, si era nel tempo tacitamente prorogato ben oltre il limite di legge, nonché di quello convenzionalmente stabilito nella delibera di conferimento, non essendole mai stata notificata la mancata conferma dell'incarico ai sensi dell'art.9 DPR n. 316/90, cosicché lo stesso doveva ritenersi conferito a tempo indeterminato per espressa statuizione di legge.
Si costituiva ritualmente la resistente che pur non contestando la esistenza del rapporto di lavoro convenzionato intercorso tra le parti, evidenziava la validità del provvedimento di recesso non solo perché fondato su inderogabili esigenze di servizio, ma anche perché la rescissione dei rapporti in convenzione rientrava nell'ambito dei propri poteri discrezionali; eccepiva, comunque, il difetto di giustificazione dell'A.G.O., per essere la stessa del TAR ed, in ogni caso, la litispendenza con identico procedimento instaurato dalla ricorrente dinanzi al TAR.
Con sentenza del 2/5/98, il Tribunale di Foggia (in grado di appello), in riforma della sentenza di difetto di giurisdizione emessa dal Pretore G.L., rimetteva le parti dinanzi a quest'ultimo.
Regolarmente riassunta, con sentenza del 25/9/2000, il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda, dichiarava illegittima la delibera della AUSL FG/1 nr. 1972/95 di risoluzione del rapporto in convenzione e disponeva il ripristino del rapporto di lavoro tra le parti, condannando la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni maturate dalla risoluzione del rapporto al ripristino.
Avverso tale decisione interponeva gravame 1'AUSL FG/1, lamentando l'erroneità della sentenza appellata per i motivi esposti nell'atto di appello e che, sostanzialmente, riprendono quelli già esposti in prime cure.
Resisteva all'appello la Fiadino che insisteva per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza fissata per la discussione, uditi i procuratori delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono essere disattese perché inammissibili e, comunque, infondate, le eccezioni relative alla violazione del principio del ne bis in idem, ovvero al difetto di giurisdizione del G.O. posto che, nel primo caso non v'è alcun pericolo di violazione del suddetto principio trattandosi di giurisdizioni diverse e, nel secondo caso, che sulla giurisdizione del G.O. si è ormai formato il giudicato, non essendo stata impugnata in Cassazione la sentenza di appello del Tribunale di Foggia che, affermando giurisdizione del G.O., rimetteva le parti dinanzi al Pretore.
L'impossibilità di poter porre in discussione la giurisdizione del G.O. rende, poi, del tutto superflua ogni questione sulla assunta insussistenza, in capo all'appellato, di un diritto soggettivo, tenuto conto che la stessa era stata prospettata ai soli fini di contestare la giurisdizione del G.O.
Nel merito l'appello va accolto perché fondato.
Ed invero, premesso che la dottrina e la giurisprudenza più accreditate sono ormai concordi nel ritenere che il rapporto convenzionale tra la ASL ed i professionisti, rientra tra le attività di prestazione di opera professionale a carattere continuativo e configura un rapporto di cd. parasubordinazione, ritiene la Corte che, nel caso di specie, il potere di revoca dalla convenzione sia stato esercitato legittimamente non potendosi fare riferimento alla disciplina di cui all'art.9 comma 7, DPR 316/90.
Infatti, a prescindere dal fatto che non è possibile adattare la suddetta norma al caso di specie, sia perché non previsto da alcuna disposizione di legge o collettiva, sia perché non previsto dalla stessa convenzione intercorsa tra le parti, l'ostacolo maggiore ed insuperabile, ad avviso della Corte, è costituito dal fatto che, nel caso in questione, il conferimento dell'incarico non è avvenuto nel rispetto e con riferimento all'elenco di cui all'art.8 del DPR citato, ma al di fuori e senza tener conto di eventuali graduatorie esistenti a norma del decreto suddetto e, quindi, della conseguente procedura di conferimento del primo incarico.
Ne consegue, da quanto innanzi esposto, che il rapporto di lavoro di cui trattasi, non essendo stato costituito facendo ricorso alle graduatorie previste dalla normativa suddetta, non potrà giammai trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come previsto dall'art.9, comma 7 del citato DPR 316/90.
Del resto, che le parti non abbiano voluto che il rapporto sorgesse secondo la normativa indicata dall'appellata, si ricava anche dal fatto che quest'ultima non ha sottoscritto la dichiarazione di accettazione delle norme della disciplina collettiva della materia, ai sensi del disposto di cui all'art.12 del citato decreto presidenziale.
In definitiva, l'odierna appellata ha sottoscritto una convenzione con cui si è convenuto che il rapporto di collaborazione avesse una durata annuale, con possibilità per le parti di rinnovo tacito di anno in anno e di recesso ad nutum previo avviso non inferiore a trenta giorni.
Cosa che è regolarmente avvenuta nel caso di specie, in applicazione del punto 6 della convenzione intercorsa tra le parti che non prevede affatto, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, la trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ostandovi proprio la natura cd. parasubordinata del rapporto e, quindi, l’impossibilità di applicare un istituto tipico del rapporto di lavoro subordinato.
L'accoglimento dell'appello, nei termini innanzi esposti, comporta il rigetto della domanda di cui al ricorso del 12/6/96, mentre le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno interamente compensate tra le parti sussistono equi e giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte di Appello, sezione lavoro, uditi i procuratori delle parti , accoglie l'appello proposto da Azienda Sanitaria Locale FG/1, con ricorso del 7/12/2000 avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Foggia del 25/9/2000, nei confronti di Fiadino Angela e, in riforma di detta sentenza così provvede: rigetta la domanda avanzata con ricorso del 12/6/1996.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio il 10/4/2001
IL PRESIDENTE
(F.to: dr. Donato Berloco)
IL CONSIGLIERE RELATORE
(F.to: dr. Michele Cristino)
Depositato in Cancelleria
Il 15 maggio 2001