29.05.03 free
TAR VENETO – (sulla legittimita’ di destinare un medico specialista, regolarmente inserito in una divisione oculistica di un ospedale, nei poliambulatori del distretto ; sulla inesistenza del danno alla progressione di carriera)
Ric. n. 2822/97 Sent. n.2596/03
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione terza, costituito da:
Umberto Zuballi - Presidente
Claudio Rovis - Consigliere relatore
Mauro Springolo - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2822/97 proposto da BORSETTO PIETRO, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Cartia, con elezione di domicilio presso l’intestato Tribunale, in Venezia, ai sensi dell’art. 35 del Rd n. 1054/24;
CONTRO
U.S.L. N. 19 - ADRIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Migliorini e Marco Cappelletto e domiciliata presso il secondo in Venezia, piazzale Roma n. 521;
PER
l'annullamento del provvedimento 4.8.1997 n. 21975 contenente disposizioni di servizio relative al ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’intimata USL;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 12.3.2003 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - i procuratori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con determinazione 4.8.1997 n. 21975 la Dirigenza medica dell’Ospedale di Adria, preso atto della necessità di destinare personale medico specialistico ai poliambulatori dei distretti e rilevato, altresì, che all’interno dell’Ospedale stesso si era instaurata una situazione di conflittualità tra il dott. Pietro Borsetto - assistente corresponsabile ospedaliero, specialista in oftalmologia - e gli altri colleghi e personale non medico della divisione oculistica - situazione questa che aveva creato un certo disservizio nell’attività svolta dal reparto - stabiliva di assegnare il dott. Borsetto, in conformità con la proposta formulata da una commissione appositamente istituita, a prestare servizio presso i poliambulatori dei centri socio sanitari di Porto Viro e Porto Tolle.
Avversava tale determinazione l’interessato denunciandone l’illegittimità per violazione dell’art. 56 del DLgs n. 29/93 e del CCNL di settore, nonché eccesso di potere per sviamento.
Resisteva in giudizio l’Amministrazione sanitaria intimata opponendo l’infondatezza del gravame, del quale, conseguentemente, chiedeva la reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 12.3.2003.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo il ricorrente assume che, con l’impugnato provvedimento, l’USL gli avrebbe imposto di svolgere prestazioni previste né dalla legge né dal contratto collettivo, prestazioni, peraltro, che sono proprie non già dei medici ospedalieri, ma dei medici ambulatoriali.
Il motivo è infondato.
L’art. 56, I comma del DLgs n. 29/93 stabilisce, nel testo all’epoca vigente, che “il prestatore di lavoro dev’essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro".
L’art. 24, ultimo comma, della LR n. 56/94, a sua volta, prevede espressamente che “in ogni Unità locale socio sanitaria e in ogni Azienda ospedaliera è garantita l’attività poliambulatoriale che assicura l’erogazione di prestazioni specialistiche sia in ambito ospedaliero che distrettuale sulla base di programmi definiti dal direttore sanitario dell’Unità locale socio sanitaria”.
Orbene, è proprio in tale specifico contesto – ove l’attuata istituzionalizzazione dell’attività poliambulatoriale nei distretti ha comportato che i relativi compiti siano divenuti “complementari e strumentali” agli obiettivi di lavoro dei medici ospedalieri – che la resistente ULSS, verificato che “la normativa vigente…limita la possibilità per l’Ente di acquisire ulteriore personale con contratto SUMAI”, ha destinato il ricorrente ad espletare servizio ambulatoriale di livello specialistico presso i Centri socio sanitari di Porto Viro e Porto Tolle, sforniti e, quindi, necessitanti di tale servizio.
Né può condividersi l’assunto dell’interessato secondo cui le funzioni assegnategli costituirebbero un declassamento del proprio status giuridico: non può condividersi non solo perché – come si è visto – si tratta di funzioni che, in quanto complementari e strumentali agli obiettivi di lavoro, sono inerenti alla qualifica di appartenenza, ma soprattutto perché il ricorrente organizza e svolge l’attività affidatagli – la quale, essendo di carattere specialistico, è di rango qualitativo non inferiore a quella svolta nell’ambito dell’èquipe ospedaliera – in piena autonomia.
Così come non può condividersi l’assunto di un danno economico e nella progressione in carriera, e ciò in quanto nessun danno può derivare a chi, come il ricorrente, sia destinato allo svolgimento di prestazioni che, connesse con la qualifica posseduta, costituiscono finalità istituzionali dell’ente.
2.- Con l’ulteriore censura il ricorrente afferma che l’impugnato provvedimento, formalmente adottato per impartire disposizioni di servizio, realizzerebbe, in realtà, finalità disciplinari.
Anche tale censura è destituita di fondamento.
L’impugnato provvedimento, invero, ancorché risolva contestualmente (ma indirettamente) una situazione conflittuale insorta all’interno della divisione di oculistica dell’Ospedale, è di carattere squisitamente organizzativo, in quanto volto ad attuare una specifica disposizione legislativa (l’art. 24, Vi comma della LR n. 56/94) preordinata a garantire l’estensione dei servizi specialistici in ambito territoriale.
In tale contesto, pertanto, è affatto irrilevante (in quanto esterno al rapporto esistente tra le finalità proprie dell’atto posto in essere e le finalità concretamente perseguite dall’Amministrazione nel caso specifico e, quindi, sotto questo profilo meramente “casuale”) che l’occasione rappresentata dalla necessità di destinare personale specialistico ai poliambulatori esterni abbia, di fatto, contribuito anche all’ulteriore risultato di dirimere una situazione di disagio venutasi a creare nell’Ospedale.
Poiché l’atto amministrativo va considerato come una realtà obiettiva e non come il punto d’arrivo del processo psichico dell’agente, al fine di escludere l’esistenza di un sviamento della funzione dell’atto è necessario e sufficiente constatare che sussista piena coincidenza tra la finalità effettivamente perseguita (erogazione di attività medico-oculistica sul territorio) dall’atto concretamente posto in essere (provvedimento di organizzazione del servizio di prestazioni specialistiche di tipo oculistico in ambito territoriale) e la finalità istituzionale (funzione) propria del tipo astratto cui quest’ultimo corrisponde: coincidenza che indubbiamente sussiste nel caso di specie, atteso che il potere è stato (correttamente) usato per perseguire lo scopo istituzionale suo proprio di erogazione sul territorio dell’attività oculistica.
3.- Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 12.3.2003.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Il Segretario