25.06.03 free
TAR LAZIO - (sul mancato riconoscimento della richiesta conversione di un rapporto convenzionale in un rapporto di pubblico impiego)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione 1^ bis, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 4566/1993 proposto da TABORCHI Marco rappresentato e difeso dall’avv.to Luigi Terrinoni ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via delle Terme Deciane, n. 6;
contro
l’Unità Sanitaria Locale RM/24, non costituitasi in giudizio;
per il riconoscimento
della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della U.S.L. intimata;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista la memoria prodotta dalla parte istante a sostegno della propria difesa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 06.05.2002 il Consigliere Polito Bruno Rosario;
Udito per il ricorrente l’avv.to Cipriani in sostituzione dell’avv.to Terrinoni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente dottore in medicina e chirurgia TABORCHI Marco espone in punto di fatto:
- di aver svolto a partire dal 1°.12.1986 in virtù di formale atto deliberativo dell’ U.S.L. RM 24 incarico professionale a tempo indeterminato per la medicina generale presso il S.A.T. (Servizio Assistenza Tossicodipendenti) per la durato di 12 ore settimanali;
- che dal febbraio 1988 gli veniva assegnata la responsabilità dell’Unità Operativa A.I.D.S. e che a partire dal 1°.05.1989 l’orario lavorativo era ampliato a 24 ore settimanali, poi ridotto a 20 ore dal novembre 1991;
- che in rappresentanza della U.S.L. partecipava a conferenze organizzative e programmatiche sul tema dell’A.I.D.S., con conseguenti modifiche all’orario di servizio;
- che con decorrenza 05.12.1991 era riconosciuto responsabile dell’Ambulatorio vaccinazioni anti epatite B.
Il dott. TABORCHI ritiene che il complesso dette prestazioni lavorative, tutte elencate in dettaglio, derivanti dalla qualità di responsabile dell’Unità Operativa A.I.D.S. e dell’Ambulatorio vaccinazioni anti epatite B, - ricondotte sul piano formale ad un rapporto di natura convenzionale - rivelano al contrario, in relazione allo svolgimento di funzioni di natura pubblicistica indirizzate al perseguimento dei compiti istituzionali dell’ente, alla stabilità e continuità della prestazione lavorativa ed alle modalità di retribuzione, la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata
Formula pertanto domanda di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di natura impiegatizia alle dipendenze dell’U.S.L. RM/10 a partire quantomeno dal 1°.12.1986, con ogni conseguenza di legge.
Con successiva memoria il ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza del 06.05.2002 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1). La domanda del ricorrente tesa al riconoscimento della natura di rapporto di pubblico impiego di natura subordinata alle prestazioni rese in favore dell’U.S.L. RM/24 in base a rapporti di lavoro in convenzione regolati dal D.P.R. 16.10.1984, n. 886, non può formare oggetto di accoglimento.
Osserva il collegio che l’attività lavorativa resa dal dott. TABORCHI in favore dell’U.S.L. RM/24 è stata per un primo periodo caratterizzato da una durata settimanale di 12 ore (periodo 11.12.1986/34.04.1989), poi elevata a 24 ore e ridotto a dal novembre 1991 a 20 ore.
Si versa, pertanto, a fronte di una prestazione lavorativa che sotto il profilo quantitativo non può in alcun modo essere assimilata a quella resa dai medici in stabile rapporto di impiego.
Difetta, inoltre, l’ulteriore elemento che caratterizza il rapporto di pubblico impiego e che attiene allo svolgimento di un’attività lavorativa con vincolo di esclusività e piena utilizzazione da parte dell’ente pubblico delle energie lavorative dell’interessato; resta, quindi, preclusa la possibilità di parificare sul piano sostanziale l’attività resa dal dott. TABORCHI con ridotto orario di servizio e senza inibitoria dell’attività libero professionale, alla posizione di “status” dei sanitari assunti nell’organico dell’ente.
2). Ai fini della corretta qualificazione giuridica delle prestazioni lavorative rese dal ricorrente in favore dell’U.S.L. RM/24 è opportuno, inoltre, ricordare che l’ordinamento espressamente contempla (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.) la categoria di rapporti di lavoro autonomo che sono caratterizzati da un’attività prevalentemente personale e continuativa coordinata ad un’impresa o ad un ente pubblico. Detti rapporti proprio in relazione ai su riferiti aspetti (continuità nel tempo dell’ “opus” e collegamento con le finalità dell’impresa e dell’ente) possono formare oggetto di una più dettagliata disciplina sul contenuto, tempi e modalità della prestazione e comportare una più accentuata ingerenza e controllo del committente, elementi che non comportano, tuttavia, la riconduzione degli stessi nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 4887 del 20.9.2000; Corte di Cassazione, n. 5517 del 24.6.1987; 4647 del 15.7.1988; Cons. Giust. Sic. n. 68 del 15.4.1988).
In particolare nel settore della tutela del diritto alla salute ed dell’assistenza in genere il modulo del conferimento di incarichi professionali a tempo determinato eventualmente rinnovabili è tradizionalmente utilizzato dagli enti preposti alla tutela di detti interessi e trova sostegno normativo nell’art. 48 della legge 23.12.1978, n. 833, oltreché nell’obiettiva esigenza di soddisfare bisogni degli assistiti mutevoli nel tempo e di avvalersi in relazione a specifiche contingenze di professionalità non sempre reperibili nelle posizioni previste nella pianta organica dell’ente.
Passando all’esame degli aspetti che hanno caratterizzato l’attività professionale resa dall’ istante in favore dell’U.S.L. RM/24 deve osservarsi che l’individuazione di una durata settimanale della prestazione lavorativa è ben compatibile con il rapporto di lavoro autonomo di tipo professionale al fine di stabilire precisi limiti all’attività da rendersi con carattere di continuità, e ciò a garanzia dei reciproci obblighi delle parti ed in vista del risultato che si ripropone l’ente pubblico (cfr. sul principio Cons. St., Sez. V^, n. 4887/2000 cit.; n. 162 del 7.3.1987; Cons. Giust. Sic., n. 80 del 14.6.1981).
Inoltre le prestazioni rese in rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833/1978 necessariamente comportano l’inserimento del medico nell’assetto organizzativo dell’ente - dovendo questi avvalersi per il loro espletamento dei mezzi posti a disposizione dall’U.S.L. e rendere la prestazione professionale all’interno delle relative strutture – il perseguimento degli scopi istituzionali dell’organismo sanitario, essendo ciò peculiare al rapporto di collaborazione professionale in posizione di c.d. parasubordinazione, nonché il coordinamento attraverso atti di indirizzo dell’attività del professionista in rapporto convenzionale con i compiti demandati al restante personale in servizio presso la U.S.L.
Si tratta, quindi, di elementi e modalità di svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria che sono coessenziali ai rapporti di natura convenzionale costituiti nel quadro della regolamentazione dettata dall’art. 48 della legge n. 833/1978 e dagli accordi collettivi nazionali e che non possono essere elevati ad indici rivelatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Con riferimento a specifici compiti espletati dal dott. TABORCHI in virtù del rapporto in convenzione e dallo stesso indicati quali elementi caratterizzanti la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego di natura subordinata va osservato che:
- l’impiego del personale in rapporto convenzionale per obiettivi di assistenza in relazione agli scopi ed alle esigenze territoriali di assistenza della U.S.L. (nella specie vaccinazioni anti epatite B e cura e prevenzione del virus HIV) consente l’utilizzazione di detto personale in settore specifico e prevalente e non determina immutazione della natura del rapporto di lavoro;
- l’incarico di rappresentante dell’ USL/RM24 in organi della regione non è indice dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego poiché, ove a ciò non ostino le disposizioni che regolano la composizione dell’organo collegiale, deve ritenersi consentita la partecipazione dell’ente all’interno dello stesso anche a mezzo di soggetti non legati da rapporto di lavoro subordinato;
- l’ esercizio di potestà certificativa è peculiare anche ai medici legati alla U.S.L. in rapporto convenzionale.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Sezione 1^ bis, respinge il ricorso in epigrafe 4566/1993 proposto da TABORCHI Marco.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2002 con l'intervento dei seguenti magistrati:
-POLITO Bruno Rosario Presidente f.f. est.;
-POLITI Roberto, Consigliere;
-MORABITO Pietro, Consigliere.