26/05/2018 free
Trasferimento alle ASL degli immobili delle USL: chi occupa gli edifici è tenuto al rilascio e al risarcimento del danno
Una volta trasferiti alle ASL i beni immobili prima appartenenti alle USL, in virtù del principio dell'accessione, divengono di proprietà della ASL anche le strutture edificate sul terreno. Conseguentemente chi occupa tali edifici è tenuto al rilascio degli stessi nonché al risarcimento dell’eventuale danno da quantificare con riferimento al canone che la ASL proprietaria avrebbe potuto ricavare.
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Tribunale S.Maria Capua V., sez. I, 11/01/2018, n. 112
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
prima sezione civile
Il tribunale in persona del giudice monocratico Raffaele Sdino ha
pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2600 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2001 , avente ad oggetto accertamento diritto di proprietà:
TRA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA (già A.S.L. CE 2), in
persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine della
citazione, dall'avv. Aurelio Marino presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORE
E
COMUNE DI CURTI , elettivamente domiciliato presso l'avv. Gaetano
Tabuso che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della
comparsa di costituzione e di delibera n. 148 del 25.10.2001
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.07.2017 il procuratore dell'attore ha concluso per
l'accoglimento delle domande insistendo per l'ammissione dei mezzi di prova; il
difensore del convenuto ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di
spese o spese compensate 'tenendo conto degli immobili già nella disponibilità
della ASL'.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la A.S.L. CE 2 premesso:
che l'art. 5 del Dlgs 502/1992 aveva previsto il trasferimento alle costituende Aziende sanitarie locali dei beni immobili dei soppressi enti ospedalieri inizialmente trasferiti ai Comuni con vincolo di destinazione a favore delle Unità Sanitarie Locali;
che la legge regionale n. 32 del 1994 aveva istituito l'Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 (d'ora in poi ASL Caserta) attribuendole tutti i beni con vincolo di destinazione a favore delle UU.SS.LL. di Se. Au., Ca., Sa. Ma. Ca. Ve., Ca. di Pr. e Av.;
che, per espressa scelta normativa, il trasferimento diventava efficace al momento dell'emanazione di un decreto del Presidente della Regione di individuazione dei singoli cespiti;
che in data 01.07.1996 il Presidente della Regione aveva emesso il decreto n. 10608 che aveva, tra l'altro, individuato il terreno denominato Terara riportato nel NCT del Comune di Curti al foglio (omissis), p.lle (omissis) e (omissis);
che, in virtù del principio dell'accessione, erano divenute di proprietà della ASL Caserta anche le strutture edificate sul terreno;
che la protratta occupazione del fondo da parte del Comune di Curti aveva danneggiato l'ASL privandola dei canoni di locazione che avrebbe potuto ottenere concedendo in godimento i terreni e le strutture;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse accertato che la ASL Caserta era proprietaria del predetto fondo Te. e degli edifici insistenti su di esso e condannato il Comune di Curti all'immediato rilascio nonché al risarcimento del danno da quantificarsi con riferimento al 'complessivo' canone che l'ASL avrebbe potuto ricavare dal 1996 in poi concedendo in locazione i beni.
Si costituiva il Comune convenuto allegando:
che inizialmente la legge 833/1978 aveva trasferito ai Comuni le proprietà immobiliari degli enti ospedalieri soppressi tra i quali l'Ospedale San Gi. e Me.;
che, sino al successivo Dlgs del 1992, il Comune era stato il legittimo proprietario del fondo sebbene con un vincolo di destinazione in favore della USL;
che, nel periodo dal 1978 al 1992, in esecuzione degli strumenti urbanistici, il Comune aveva realizzato su parte del predetto fondo, ovvero per mq 54.211, opere pubbliche quali opere per la viabilità comunale, impianti sportivi ed edifici di edilizia popolare destinando i proventi, in ossequio al vincolo di destinazione, alla costruzione di una struttura sanitaria polivalente che era stata consegnata alla USL sin dal 1994;
che la ASL Caserta 2 non aveva accettato la proposta di ricevere la predetta struttura sanitaria polivalente in luogo dei mq 54.211 pur essendo la prima di valore nettamente superiore al terreno;
che, in realtà, il Comune di Curti non si era mai rifiutato di consegnare alla ASL i beni facenti parte del proprio patrimonio con vincolo di destinazione a favore della disciolta USL, ma aveva solo chiesto che 'l'ASL CE 2 prendesse atto della nuova situazione di fatto sopravvenuta a seguito dell'utilizzo del terreno da parte del Comune proponendo di consegnare alla ASL la struttura sanitaria polivalente' (così letteralmente nella comparsa di costituzione alla pagina 3);
ciò premesso, concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna della ASL al pagamento della 'differenza dei valori tra i beni immobili (terreno mq 54.211) e struttura sanitaria' e dei canoni non corrisposti dal mese di aprile 1994 in poi.
La causa era istruita con l'interrogatorio formale del Sindaco, CTU ed integrazione di CTU e, infine, rimessa in decisione sulle conclusioni prima ricordate.
La domanda di accertamento della proprietà del fondo e la domanda consequenziale di condanna alla restituzione sono fondate e vanno accolte.
Dalla lettura della comparsa di costituzione si evince con chiarezza che il Comune non ha mai contestato (né, d'altronde, avrebbe potuto farlo) la titolarità in capo alla ASL del fondo in questione. Del resto, lo stesso è stato individuato con un decreto del Presidente della Regione che non è stato oggetto di impugnativa. Non può, dunque, essere condivisa l'ordinanza del g.i. del 16.06.2014 che ha interpretato la difesa del Comune come se il convenuto avesse invocato un acquisto a titolo originario derivante dalla cd. occupazione acquisitiva tramite l'accessione invertita.
Il g.i. ha conferito al Ctu il mandato di accertare se le opere pubbliche erano state realizzate (l'impianto sportivo, gli edifici dell'edilizia popolare, ecc…) in virtù di una dichiarazione di pubblica utilità e se vi era stata l'irreversibile trasformazione.
Tuttavia, si ribadisce, diversamente da quanto ritenuto dal precedente istruttore, negli atti di causa e, soprattutto, nelle difese svolte dal Comune non vi è traccia delle pertinenti allegazioni né tanto meno delle prove degli invocati acquisti a titolo originario. Deve, dunque, decisamente escludersi che nell'oggetto del giudizio rientri anche l'accertamento dell'acquisto a titolo originario delle parti del fondo sulle quali insistono le opere pubbliche.
Se anche, tuttavia, si volesse affermare che tale causa petendi è stata introdotta al fine di ottenere il rigetto della domanda, la stessa difetterebbe totalmente degli elementi previsti dal codice di rito mancando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Va ricordato che la CTU non può avere una funzione esplorativa supplendo alle gravissime ed irrimediabili carenze di allegazione e di prova.
In realtà, la difesa del Comune richiama non tanto le opere pubbliche realizzate quando il fondo era del Comune (nel periodo anteriore al Dlgs del 1992), quanto la struttura polivalente consegnata sin dalla sua costruzione alla USL sia per giustificare la mancata consegna alla ASL del fondo sia per proporre una sorta di transazione avente ad oggetto, da un lato, la struttura polivalente e, dall'altro, il terreno su cui insistono le opere pubbliche. Transazione o soluzione negoziale che, tuttavia, nonostante i vari rinvii concessi non si sono mai concretizzate.
Anche la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ASL è fondata e va accolta.
Il Ctu ha quantificato in € 123.628,44 il valore che la ASL avrebbe ricevuto concedendo in fitto il terreno dall'epoca del trasferimento al 2015 avendo come riferimento un terreno agricolo. Secondo la difesa attorea il consulente non ha, tuttavia, considerato che il canone andava calcolato considerando anche le opere realizzate e che, trattandosi di un debito di valore, sugli importi calcolati anno per anno andava poi applicata la rivalutazione monetaria.
Si tratta di censure fondate che impongono un supplemento istruttorio.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal Comune, la stessa deve ritenersi implicitamente, ma inequivocabilmente rinunciata avendo, in sede di precisazione delle conclusioni, chiesto solo il rigetto della domanda (cfr. verbale di udienza del 11.07.2017).
In ogni caso, la domanda avrebbe dovuto essere respinta: in primo luogo, la domanda di condanna della Asl al pagamento dei canoni non corrisposti per l'uso della struttura polivalente è infondata sia perché la Asl ne è divenuta proprietaria in virtù del principio di accessione sia perché il Comune, nel realizzarla e consegnarla alla USL, non aveva fatto altro che rispettare il vincolo di destinazione previsto dalla legge.
Anche la domanda finalizzata ad ottenere la presunta differenza di valore tra la struttura polivalente e il terreno è infondata poiché assolutamente carente sia in punto di allegazioni che di prova: il Comune non ha mai provato né chiesto di provare quale sia il valore della struttura e quale sia il valore del terreno e, ancora una volta, la CTU non può essere surrettiziamente usata dalle parti per aggirare l'onere della prova. Trattandosi di sentenza non definitiva non si procede alla statuizione sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie la domanda ed accerta che il terreno oggetto di causa (meglio descritto in citazione ed identificato dal Ctu con le nuove p.lle derivanti dalle originarie alla pagina 6 della relazione integrativa) e tutte le opere realizzate sullo stesso sono di proprietà della ASL di Caserta;
b) condanna il Comune di Curti all'immediato rilascio del terreno e dei manufatti alla Asl di Caserta;
c) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 30/11/2017
IL GIUDICE monocratico Raffaele Sdino
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la A.S.L. CE 2 premesso:
che l'art. 5 del Dlgs 502/1992 aveva previsto il trasferimento alle costituende Aziende sanitarie locali dei beni immobili dei soppressi enti ospedalieri inizialmente trasferiti ai Comuni con vincolo di destinazione a favore delle Unità Sanitarie Locali;
che la legge regionale n. 32 del 1994 aveva istituito l'Azienda Sanitaria Locale Caserta 2 (d'ora in poi ASL Caserta) attribuendole tutti i beni con vincolo di destinazione a favore delle UU.SS.LL. di Se. Au., Ca., Sa. Ma. Ca. Ve., Ca. di Pr. e Av.;
che, per espressa scelta normativa, il trasferimento diventava efficace al momento dell'emanazione di un decreto del Presidente della Regione di individuazione dei singoli cespiti;
che in data 01.07.1996 il Presidente della Regione aveva emesso il decreto n. 10608 che aveva, tra l'altro, individuato il terreno denominato Terara riportato nel NCT del Comune di Curti al foglio (omissis), p.lle (omissis) e (omissis);
che, in virtù del principio dell'accessione, erano divenute di proprietà della ASL Caserta anche le strutture edificate sul terreno;
che la protratta occupazione del fondo da parte del Comune di Curti aveva danneggiato l'ASL privandola dei canoni di locazione che avrebbe potuto ottenere concedendo in godimento i terreni e le strutture;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse accertato che la ASL Caserta era proprietaria del predetto fondo Te. e degli edifici insistenti su di esso e condannato il Comune di Curti all'immediato rilascio nonché al risarcimento del danno da quantificarsi con riferimento al 'complessivo' canone che l'ASL avrebbe potuto ricavare dal 1996 in poi concedendo in locazione i beni.
Si costituiva il Comune convenuto allegando:
che inizialmente la legge 833/1978 aveva trasferito ai Comuni le proprietà immobiliari degli enti ospedalieri soppressi tra i quali l'Ospedale San Gi. e Me.;
che, sino al successivo Dlgs del 1992, il Comune era stato il legittimo proprietario del fondo sebbene con un vincolo di destinazione in favore della USL;
che, nel periodo dal 1978 al 1992, in esecuzione degli strumenti urbanistici, il Comune aveva realizzato su parte del predetto fondo, ovvero per mq 54.211, opere pubbliche quali opere per la viabilità comunale, impianti sportivi ed edifici di edilizia popolare destinando i proventi, in ossequio al vincolo di destinazione, alla costruzione di una struttura sanitaria polivalente che era stata consegnata alla USL sin dal 1994;
che la ASL Caserta 2 non aveva accettato la proposta di ricevere la predetta struttura sanitaria polivalente in luogo dei mq 54.211 pur essendo la prima di valore nettamente superiore al terreno;
che, in realtà, il Comune di Curti non si era mai rifiutato di consegnare alla ASL i beni facenti parte del proprio patrimonio con vincolo di destinazione a favore della disciolta USL, ma aveva solo chiesto che 'l'ASL CE 2 prendesse atto della nuova situazione di fatto sopravvenuta a seguito dell'utilizzo del terreno da parte del Comune proponendo di consegnare alla ASL la struttura sanitaria polivalente' (così letteralmente nella comparsa di costituzione alla pagina 3);
ciò premesso, concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna della ASL al pagamento della 'differenza dei valori tra i beni immobili (terreno mq 54.211) e struttura sanitaria' e dei canoni non corrisposti dal mese di aprile 1994 in poi.
La causa era istruita con l'interrogatorio formale del Sindaco, CTU ed integrazione di CTU e, infine, rimessa in decisione sulle conclusioni prima ricordate.
La domanda di accertamento della proprietà del fondo e la domanda consequenziale di condanna alla restituzione sono fondate e vanno accolte.
Dalla lettura della comparsa di costituzione si evince con chiarezza che il Comune non ha mai contestato (né, d'altronde, avrebbe potuto farlo) la titolarità in capo alla ASL del fondo in questione. Del resto, lo stesso è stato individuato con un decreto del Presidente della Regione che non è stato oggetto di impugnativa. Non può, dunque, essere condivisa l'ordinanza del g.i. del 16.06.2014 che ha interpretato la difesa del Comune come se il convenuto avesse invocato un acquisto a titolo originario derivante dalla cd. occupazione acquisitiva tramite l'accessione invertita.
Il g.i. ha conferito al Ctu il mandato di accertare se le opere pubbliche erano state realizzate (l'impianto sportivo, gli edifici dell'edilizia popolare, ecc…) in virtù di una dichiarazione di pubblica utilità e se vi era stata l'irreversibile trasformazione.
Tuttavia, si ribadisce, diversamente da quanto ritenuto dal precedente istruttore, negli atti di causa e, soprattutto, nelle difese svolte dal Comune non vi è traccia delle pertinenti allegazioni né tanto meno delle prove degli invocati acquisti a titolo originario. Deve, dunque, decisamente escludersi che nell'oggetto del giudizio rientri anche l'accertamento dell'acquisto a titolo originario delle parti del fondo sulle quali insistono le opere pubbliche.
Se anche, tuttavia, si volesse affermare che tale causa petendi è stata introdotta al fine di ottenere il rigetto della domanda, la stessa difetterebbe totalmente degli elementi previsti dal codice di rito mancando l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Va ricordato che la CTU non può avere una funzione esplorativa supplendo alle gravissime ed irrimediabili carenze di allegazione e di prova.
In realtà, la difesa del Comune richiama non tanto le opere pubbliche realizzate quando il fondo era del Comune (nel periodo anteriore al Dlgs del 1992), quanto la struttura polivalente consegnata sin dalla sua costruzione alla USL sia per giustificare la mancata consegna alla ASL del fondo sia per proporre una sorta di transazione avente ad oggetto, da un lato, la struttura polivalente e, dall'altro, il terreno su cui insistono le opere pubbliche. Transazione o soluzione negoziale che, tuttavia, nonostante i vari rinvii concessi non si sono mai concretizzate.
Anche la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ASL è fondata e va accolta.
Il Ctu ha quantificato in € 123.628,44 il valore che la ASL avrebbe ricevuto concedendo in fitto il terreno dall'epoca del trasferimento al 2015 avendo come riferimento un terreno agricolo. Secondo la difesa attorea il consulente non ha, tuttavia, considerato che il canone andava calcolato considerando anche le opere realizzate e che, trattandosi di un debito di valore, sugli importi calcolati anno per anno andava poi applicata la rivalutazione monetaria.
Si tratta di censure fondate che impongono un supplemento istruttorio.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal Comune, la stessa deve ritenersi implicitamente, ma inequivocabilmente rinunciata avendo, in sede di precisazione delle conclusioni, chiesto solo il rigetto della domanda (cfr. verbale di udienza del 11.07.2017).
In ogni caso, la domanda avrebbe dovuto essere respinta: in primo luogo, la domanda di condanna della Asl al pagamento dei canoni non corrisposti per l'uso della struttura polivalente è infondata sia perché la Asl ne è divenuta proprietaria in virtù del principio di accessione sia perché il Comune, nel realizzarla e consegnarla alla USL, non aveva fatto altro che rispettare il vincolo di destinazione previsto dalla legge.
Anche la domanda finalizzata ad ottenere la presunta differenza di valore tra la struttura polivalente e il terreno è infondata poiché assolutamente carente sia in punto di allegazioni che di prova: il Comune non ha mai provato né chiesto di provare quale sia il valore della struttura e quale sia il valore del terreno e, ancora una volta, la CTU non può essere surrettiziamente usata dalle parti per aggirare l'onere della prova. Trattandosi di sentenza non definitiva non si procede alla statuizione sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie la domanda ed accerta che il terreno oggetto di causa (meglio descritto in citazione ed identificato dal Ctu con le nuove p.lle derivanti dalle originarie alla pagina 6 della relazione integrativa) e tutte le opere realizzate sullo stesso sono di proprietà della ASL di Caserta;
b) condanna il Comune di Curti all'immediato rilascio del terreno e dei manufatti alla Asl di Caserta;
c) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 30/11/2017
IL GIUDICE monocratico Raffaele Sdino