2017-10-24 free
Pagamento dei decreti ingiuntivi emessi in danno della ASL
A seguito della sentenza n. 186/2013 della Corte Costituzionale sono venute meno le ragioni che non consentivano de jure all'Azienda Sanitaria di provvedere al pagamento dei decreti ingiuntivi. Il pagamento di detti decreti non può ritenersi impedito dalla necessità di dover assicurare la continuità dell'erogazione delle funzioni essenziali connesse al servizio sanitario, tenuto conto che a presidio di tale essenziale esigenza già risulta da tempo essere posta la previsione di cui all'art. 1 comma 5, d.l. 18 gennaio 1993 n. 9 (recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale"), convertito con modificazioni, dalla l. 18 marzo 1993 n. 67, in base alla quale è assicurata l'impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari. Il pagamento dei decreti ingiuntivi non può ritenersi impedito nemmeno dalle disposizioni dettate dall'art. 3, d.l. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in l. con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, l. 6 giugno 2013 n. 64, recante disposizioni per il pagamento dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale, in assenza di una specifica norma di carattere derogatorio, né dalle conseguenti determinazioni assunte dalla A.S.L. e dal Commissario e/o Subcommissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario, pur apprezzabili perché finalizzate comunque ad assicurare l'ordinato pagamento dei debiti dell'azienda sanitaria.
******************************************
T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. II, 01/02/2017 n. 265
FATTO e DIRITTO
Con i decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, il Tribunale di Milano ha accertato il credito vantato da Albitalia Società Cooperativa Sociale in Liquidazione nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale di Napoli 3 Sud, condannandola al relativo pagamento ed ha altresì condannato la stessa al pagamento di ulteriori somme, oltre interessi di legge, spese e accessori, come specificato nei decreti stessi.
Considerato che, da quanto emerge dagli atti, non risulta che l'A.S.L. intimata abbia effettuato il reclamato pagamento e che, pertanto, si debba provvedere a soddisfare la domanda di parte ricorrente, poiché i decreti ingiuntivi risultano non opposti e pertanto hanno acquisito efficacia di cosa giudicata;
Considerato, altresì, che potrebbe eccepirsi l'inammissibilità in rito della iniziativa esecutiva, avuto concorrente riguardo:
a) alla ventilabile impignorabilità della provvista finanziaria dell'azienda sanitaria de qua, in quanto complessivamente interessata dai piani di rientro di cui all'art. 11, comma 2 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 ed al preordinato fine di assicurare la continuità della erogazione delle funzioni essenziali connesse al servizio sanitario di cui al D.M. 15 ottobre 1993, in data 12 luglio 2013;
b) alla scansione procedimentale di cui agli artt. 3, 6, 9 e 11 della L. 6 giugno 2013, n. 64, preordinata alla cadenzata e progressiva estinzione dei debiti delle pubbliche amministrazioni e, come tale, in ipotesi preclusiva (avuto riguardo ai formali adempimenti certificativi richiesti) della preferenziale aggressione in executivis finalizzata al coattivo recupero delle poste creditorie insoddisfatte;
c) alla strutturata attivazione di apposite, ed asseritamente non surrogabili, procedure di pagamento dei debiti mercé l'istituzione di "Centrale unica dei pagamenti", istituita nel contesto del complessivo quadro del piano di rientro dal disavanzo della Regione di interesse e caratterizzata, tra l'altro, dalla prefigurazione di specifica procedura di negoziazione in chiave transattiva, finalizzata alla sollecita estinzione dei debiti;
d) alla sopravvenuta modifica, ad opera dell'art. 13 del D.L. n. 83/2015, conv. in L. 6 agosto 2015, n. 132, dell'art. 480 c.p.c., relativamente al contenuto necessario dell'atto di precetto (quanto al necessario avvertimento della facoltà di avvalersi dell'ausilio di organismo di composizione della crisi o di un professionista a designarsi per porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento), la cui concreta carenza potrebbe essere preclusiva non solo dell'esecuzione forzata civile ma anche, in virtù dell'argomento analogico, dell'ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo;
Ritenuto che, per effetto della sentenza n. 186/2013 della Corte Costituzionale (cfr., in terminis, TAR Salerno, 20 febbraio 2016, n. 393, TAR Milano, 9 ottobre 2014, n. 2432, nonché Cons. Stato, sezione III, 5 febbraio 2014, n. 578):
a) sono venute meno le ragioni che non consentivano de jure all'Azienda Sanitaria di provvedere al pagamento di decreti ingiuntivi;
b) il pagamento del decreto ingiuntivo non può ritenersi impedito dalla necessità di dover assicurare la continuità dell'erogazione delle funzioni essenziali connesse al servizio sanitario, tenuto conto che, come la stessa Corte Costituzionale ha ricordato nell'indicata decisione, a presidio di tale essenziale esigenza già risulta da tempo essere posta la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 18 gennaio 1993, n. 9 (recante "Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio assistenziale"), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, in base alla quale è assicurata la impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini della erogazione dei servizi sanitari;
c) il pagamento dei decreti ingiuntivi in questione non può ritenersi impedito nemmeno dalle disposizioni dettate dall'art. 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 6 giugno 2013, n. 64, recante disposizioni per il pagamento dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale, in assenza di una specifica norma di carattere derogatorio, né dalle conseguenti determinazioni assunte dalla Azienda Sanitaria Locale in discorso e dal Commissario e/o Subcommissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario, pur apprezzabili perché finalizzate comunque ad assicurare l'ordinato pagamento dei debiti dell'azienda sanitaria;
d) in ogni caso, la mancata adesione al "piano di rientro", che prevedeva, fra l'altro, un soddisfacimento prioritario dei creditori che accettassero alcune decurtazioni, non può assumere concreto rilievo ostativo, se non altro perché, alla luce della documentazione, risultano in facto ormai decorse da tempo tutte le scadenze previste per i pagamenti ai creditori che vi avessero aderito: di tal che la mancata adesione non può essere addotta a giustificazione del perdurante inadempimento (cfr., sul punto, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 27 novembre 2015, n. 5394);
Ritenuto, altresì - in relazione alla possibile nullità dell'atto di precetto in quanto non conforme alla disposizione innovativa del Decreto Legge n. 83/2015, che ha parzialmente modificato l'art. 480 c.p.c. - che ciò sia palesemente fuori luogo, in quanto:
a) per un verso, il precetto risulta, nella specie, notificato anteriormente alla entrata in vigore della nuova disposizione (alla quale deve, per tal via, ratione temporis acti, ritenersi per quanto di ragione sottratto);
b) per altro, e per sé assorbente verso, la proposizione del ricorso per ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a. non è condizionata alla previa notifica del precetto, onde la sua ipotetica invalidità, quale atto prodromico alla esecuzione forzata civile, non appare già in astratto idonea a pregiudicare, atteso che, come è noto, quod differtur non aufertur, le condizioni per l'accesso alla alternativa procedura per l'ottemperanza amministrativa (cfr. ancora Cons. Stato n. 5394/2015 cit.; nonché - ex multis -TAR Campania - Salerno, 31 agosto 2016 n. 2065, TAR Campania - Napoli, 19 ottobre 2016 n. 4791, TAR Lazio - Roma, 19 ottobre 2015 n. 11907, TAR Lazio - Roma, 2 luglio 2015 n. 8872).
Ritenuto che, alla luce di quanto sopra, il ricorso per ottemperanza vada senz'altro accolto, dichiarando l'inottemperanza dell'Ente resistente e assegnandogli un termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione, per il pagamento:
1) delle somme tutte indicate nei provvedimenti giudiziali di cui si chiede l'ottemperanza, fermo restando che i conteggi dei relativi interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione resistente, se non nei limiti di cui agli artt. 1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili, e così del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231;
2) degli ulteriori accessori di legge, maturati in seguito, legittimamente richiesti e tuttora dovuti, nonché degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, per lo stesso provvedimento in quanto abbiano titolo in esso (cfr. T.A.R. Calabria - Reggio, 22 marzo 2016, n. 290);
3) degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza in esame, negli stessi limiti di cui al precedente punto 1.
Quanto alla domanda di cui all'art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a., come successivamente modificato ed in vigore dal primo gennaio 2016, non si ritiene di doverla accogliere, data la situazione in fatto ed economica dell'A.S.L. resistente.
Nel caso d'inutile decorso del termine assegnato per l'ottemperanza, è sin d'ora nominato Commissario ad acta il dirigente del Dipartimento della salute e delle risorse naturali della Regione Campania: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l'importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, riconoscimento di debito fuori bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti, che operino per il rientro dei disavanzi del settore sanitario per il territorio della regione di appartenenza.
In particolare, il Commissario predetto dovrà definire in ogni caso ed in modo compiuto la vicenda de qua; ciò tramite ogni tipo di operazione contabile e/o amministrativa e/o ogni tipo di atto amministrativo e/o contabile anche con riferimento al bilancio in corso e pure anche con eventuale riconoscimento di debito - come detto - fuori da esso, in modo tale da consentire il reperimento della somma ancora pretesa e concretizzare il relativo pagamento, con esclusione di iniziative proprie di novazione, mediazione, sostituzione, modificazione, transazione dell'accertata obbligazione economica, nonché di diluizione temporale o rateizzazione del relativo pagamento; ciò previa verifica che il medesimo non sia già intervenuto - in tutto o in parte (così provvedendo per il residuo) - anche presso l'esterno organismo di tesoreria, infine verificando il buon fine concreto di tutta l'operazione.
Una volta che tutti i compiti soprassegnati saranno stati espletati ed avranno ricevuto concreta esecuzione, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sulle operazioni contabili e di pagamento effettuate e sulle relative risultanze, almeno 10 giorni prima della Camera di Consiglio fissata in dispositivo per il prosieguo della trattazione.
Infine, tramite successivo decreto presidenziale e sulla base dei disposti del D.M. Giustizia n. 55/2014, al detto Commissario andrà assegnato un equo compenso, previa verifica della relativa congruità nell'ambito della proposta economica di rimborso spese, che il medesimo dovrà inviare a questo Tribunale, in allegato alla suddetta relazione; con la precisazione che la liquidazione del compenso avverrà anche tenendo conto della diligenza dimostrata nell'assolvimento del mandato ricevuto e nel rispetto dei termini assegnati, che in ogni caso non saranno suscettibili di ulteriore dilazione, se non per gravi e motivate ragioni.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda):
a) dichiara l'inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all'Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) il Commissario ad acta produrrà una dettagliata relazione sull'assolvimento del mandato ricevuto almeno 10 giorni prima della Camera di Consiglio fissata per il prosieguo della trattazione;
d) rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 13 ottobre 2017, ore di rito;
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Mario Mosconi, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Floriana Venera Di Mauro, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 01 FEB. 2017.