24.06.2005 free
TAR CAMPANIA - (richiesta di danni alla Regione per ritardato incarico convenzionale di continuita' assistenziale)
§ - Il considerevole ritardo nell’esecuzione degli adempimenti previsti per la copertura delle zone carenti nella Regione Campania va fatto constatare nei modi di legge contemplati dall’ordinamento, per tutelare gli interessi dei soggetti lesi dall’inerzia della pubblica amministrazione (onere di adempiere alle formalità previste dall’art. 25 testo unico n. 3 del 1957) In assenza e' inconfigurabile la ipotesi di illecito aquiliano mancando per un verso l’acclaramento dell’illegittimità dell’operato della p.a., per altro verso la ricostruibilità di un profilo soggettivo di colpa dell’amministrazione, pur necessario ai fini della sussistenza della dedotta ipotesi di responsabilità (www.dirittosanitario.net)
SENTENZA N. 7363
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione V^
- composto dai Signori: N. 5286 Reg. Ric. 1) Carlo d’Alessandro - Presidente 2) Paolo Carpentieri - Consigliere – relatore 3) Michelangelo Francavilla - Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5286/2004 Reg. Gen., proposto da M.M. rappresentata e difesa dall’avv. Achille Maria Velucci, con domicilio eletto in Napoli alla Via Vittoria Colonna 24 presso lo studio dell’avv. Troianiello, contro la Regione Campania, in persona del Presidente della giunta regionale p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Michele Cioffi, con domicilio eletto in Napoli alla via Santa Lucia 81, presso la sede legale dell’ente; nonché il Dirigente del Settore assistenza sanitaria della Regione Campania, non costituito; e nei confronti di Magliacano Angelo, non costituite; per l’annullamento, previa sospensiva
<<1) della nota-provvedimento del Dirigente Settore assistenza sanitaria della Regione Campania del 3.2.2004, prot. n. 0087558, ricevuta il 13.2.2004, in risposta ad atto stragiudiziale di diffida e costituzione in mora, notificato dalla ricorrente in data 30.12.2003, in merito alla richiesta formulata di risarcimento del danno procurato alla ricorrente da ritardo e/o da compressione illegittima di una facoltà; nonché per l’accertamento
del danno ingiusto procurato alla ricorrente dal provvedimento impugnato e dal comportamento omissivo ed illegittimo della regione Campania, che con “ritardo” di ben quattro anni (1999-2003) ha attribuito alla ricorrente un incarico di continuità assistenziale (nella specie presidio di Capri – A.S.L. NA 5), con la conseguente condanna della stessa Regione Campania, in persona del Presidente p.t. e/o del Dirigente Settore assistenza sanitaria, e/o dei funzionari responsabili, in solido, al risarcimento del danno, che come sarà precisato innanzi e come già richiesto in sede di diffida, viene quantificato in euro 25.000,00 o, in quella maggiore o minore somma che sarà determinata dal Tribunale adito, ovvero da liquidarsi ex art. 35 d.l. 80/98 e/o in via equitativa ex art. 1226.>>. VISTI il ricorso ed i relativi allegati; VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione regionale con gli annessi allegati; VISTA l’ordinanza n. 3916/2004 dell’8 luglio 2004 con la quale la Sezione ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato; VISTI gli atti tutti di causa; UDITI alla pubblica udienza del 7 aprile 2005 - relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale; RITENUTO e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso – ritualmente notificato in data 7 aprile 2004 e depositato nella segreteria del tribunale il successivo 22 aprile – la ricorrente – medico in possesso di attestato specifico di formazione in medicina generale conseguito nel 1999 – lamenta il fatto che la Regione Campania avrebbe valutato il suddetto attestato, ai fini del suo inserimento nelle pertinenti graduatorie regionali per l’assegnazione di incarichi convenzionati per la copertura di zone carenti di assistenza primaria e di continuità assistenziale, solo da pochi mesi e sulla base di varie pronunce giurisdizionali, ragion per cui la ricorrente avrebbe infine ricevuto un incarico di continuità assistenziale presso il presidio ospedaliero di Capri (ASL NA 3) con un ritardo di ben quattro anni (dal 1999 al 2003).
La dott.ssa M. impugna dunque la nota prot. 2004.0087558 del 3 febbraio 2004 con la quale l’amministrazione convenuta ha respinto la domanda risarcitoria all’uopo fatta pervenire dalla ricorrente con atto stragiudiziale di diffida e di costituzione in mora del 30 gennaio 2003 ed ha chiesto la condanna dell’amministrazione regionale al risarcimento dei danni, nei termini riportati in epigrafe.
L’amministrazione regionale si è costituita ed ha resistito in giudizio concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso. Con ordinanza n. 3916/2004 dell’8 luglio 2004 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato; Alla pubblica udienza del 7 aprile 2005 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è privo di fondamento e va respinto.
Premesso che il capo impugnatorio del ricorso – diretto avverso la nota regionale prot. 2004.0087558 del 3 febbraio 2004 - è palesemente inammissibile per difetto di natura provvedimentale dell’atto gravato – la pretesa risarcitoria – connessa per un verso al ritardo nella pubblicazione delle zone carenti relative agli anni 1999, 2000 e 2001, per altro verso alla mancata valutazione dell’attestato di formazione in medicina generale conseguito dopo la formazione della graduatoria unica regionale – è priva di pregio e non può ricevere accoglimento siccome già giudicata infondata con la sentenza n. 10258/2003 del 29 luglio 2003 con la quale questa Sezione ha rigettato il ricorso collettivo n. 10347/2001 Reg. Gen. proposto, contro la Regione Campania, (tra gli altri) dalla stessa odierna ricorrente dott.ssa M.M., per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 384 del 19 luglio 2001 di pubblicazione delle zone carenti di assistenza primaria e continuità assistenziale per l’anno 1998 nella parte in cui non prevedeva la valutazione dell’attestato di formazione specifica in medicina generale in possesso dei ricorrenti.
Nella citata sentenza questa Sezione ha avuto modo di chiarire che: a) non è illegittima la mancata valutazione dei titoli conseguiti dopo la formazione della graduatoria unica regionale; b) il considerevole ritardo nell’esecuzione degli adempimenti previsti per la copertura delle zone carenti nella Regione Campania avrebbe dovuto farsi constare nei modi di legge contemplati dall’ordinamento per tutelare gli interessi dei soggetti lesi dall’inerzia della pubblica amministrazione (onere di adempiere alle formalità previste dall’art. 25 testo unico n. 3 del 1957; nella fattispecie, la dott.ssa M. non ha dimostrato di aver a tanto provveduto); c) comunque, la soluzione interpretativa fornita, in base alla quale, in sostanza, l’attribuzione degli incarichi avviene, in relazione a ciascun anno, tenendo conto dei requisiti e dei titoli posseduti con riferimento alla tornata concorsuale di quell’anno, i medici possono ottenere, sia pur con ritardo, esattamente gli stessi incarichi che avrebbero conseguito se non ci fosse stato il deprecato ritardo attuatuivo; d) la complessa normativa succedutasi nella materia ha preso in considerazione e risolto con apposite previsioni transitorie le difficoltà applicative di volta in volta verificatesi.
In base alle esposte considerazioni si appalesa l’inconfigurabilità, nel caso di specie, dell’ipotesi di illecito aquiliano (o, se si vuole aderire a una diversa ipotesi ricostruttiva, di tipo paracontrattuale) prospettata dalla ricorrente, mancando per un verso l’acclaramento dell’illegittimità dell’operato della p.a., per altro verso la ricostruibilità di un profilo soggettivo di colpa dell’amministrazione, pur necessario ai fini della sussistenza della dedotta ipotesi di responsabilità. Per le esposte ragioni il ricorso, siccome infondato, deve essere rigettato. Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore della costituita amministrazione regionale, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2005.