07.06.2005 free
TAR PUGLIA - (guardia medica intra-ospedaliera e riconoscimento rapporto publico impiego)
§ - I rapporti convenzionali liberamente costituiti fra le Unità sanitarie locali e i medici liberi professionisti, anche se dovessero comportare la presenza stabile e continuativa del medico nella struttura ospedaliera e la sua utilizzazione nell’ambito dello schema organizzativo dei servizi secondo orari predeterminati, non sono per questo solo configurabili come rapporti di pubblico impiego, ma conservano la propria natura privatistica, da un lato costituendo attuazione di specifiche previsioni normative e, dall’altro, essendo più logicamente riconducibili ai rapporti di prestazione d’opera professionale a carattere continuativo di cui all’art. 409, n. 3, Cod. proc. civ., ricompresi nel concetto di parasubordinazione (www.dirittosanitario.net)
SENTENZA N. 2223 / 05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA SEDE DI BARI -
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (n. 108/1999) proposto dalla dott.ssa GM, rappresentata e difesa dall’ avv. Antonio G. Jannarelli ed elettivamente domiciliata in Bari, Via Melo n. 141, presso lo studio dell’avv. Rosa Cerabino, contro
la U.S.L. FG/3, in persona dell’ Amministratore straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Celestino presso il cui studio in Bari, Via M. Amoruso n. 15, è elettivamente domiciliata, per il riconoscimento del suo diritto alla conversione del rapporto convenzionale di guardia medica in rapporto di pubblico impiego e per la conseguente condanna
della intimata U.S.L. FG/3 all’adozione di tutti i consequenziali provvedimenti di carattere giuridico, economico e previdenziale. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della U.S.L. FG/3; Visti gli atti tutti della causa; Relatore nella pubblica udienza del 9 marzo 2005 il Cons. Leonardo Spagnoletti; uditi i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con atto (n. 108 del 1994) notificato il 9 dicembre 1993 e depositato il successivo 13 gennaio 1994 la dott.ssa GM, premesso di aver svolto dal maggio 1986 fino all’aprile 1993, senza soluzione di continuità, attività di medico convenzionato di guardia medica prefestiva, festiva e notturna in forma attiva presso il Servizio di pronto soccorso dell’Ospedale Umberto I di San Marco in Lamis, ricadente nel comprensorio della U.S.L. FG/3, ha proposto ricorso a questo Tribunale affinché sia riconosciuto il suo diritto ad ottenere che il rapporto convenzionale, in corso con la struttura sanitaria, sia convertito in rapporto di pubblico impiego, atteso che nell’arco temporale sopra indicato ella non si è limitata a svolgere attività libero professionale in regime di convenzionamento, ma è stata stabilmente inserita, con carattere di continuità, nella Divisione di chirurgia-Servizio di pronto soccorso, soggiacendo a vincoli di natura gerarchica.
Deduce.
a) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di costituzione di rapporto di pubblico impiego – Eccesso di potere per travisamento, illogicità e contraddittorietà, atteso che nel caso di specie sono presenti tutti gli elementi tipici del rapporto di pubblico impiego, e cioè: a) lo stabile inserimento nella struttura dell’ente; b) il rapporto di dipendenza e di subordinazione gerarchica; c) l’esistenza di atti formali di assegnazione di mansioni ultronee rispetto a quelle tipiche del rapporto di convenzionamento; d) la inequivoca volontà dell’ente, comunque espressa, di inserirla stabilmente nella propria struttura.
2. – Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la U.S.L. FG/3, la quale ha fatto riserva di svolgere le proprie difese a mezzo di successiva memoria, che invece non è stata depositata.
3. – Visti gli atti di causa il Collegio rileva – d’ufficio – che il ricorso in esame, notificato in data 9 dicembre 1993 a mezzo del servizio postale e ricevuto dall’intimata U.S.L. il successivo 13 dicembre, è stato depositato in giudizio il 13 gennaio 1994 (giovedì) e, quindi, oltre il termine decadenziale di trenta giorni fissato dall’ art. 21, co. 2, L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e non decorrente dal ricevimento della cartolina di ritorno. E’ stato infatti da tempo chiarito (Cons. Stato, V Sez., 23 marzo 1998 n. 341 e 21 novembre 2003 n. 7621; IV Sez. 12 giugno 1998 n. 927) che il ricorrente, al fine di rispettare il termine di deposito del ricorso sancito dal succitato art. 21, co. 2, L. n. 1034 del 1971 e alla luce della successiva L. 20 novembre 1982 n. 890, può depositare il ricorso notificato tramite il servizio postale anche privo dell’avviso di ricevimento, purchè al momento della decisione la ritualità della notifica venga comprovata con il deposito della cartolina verde.
4. - Preme peraltro al Collegio chiarire che, quand’anche fosse possibile prescindere da questo preliminare profilo di inammissibilità del ricorso, la ricorrente non sarebbe in grado di ricavare alcun risultato vantaggioso dall’esame, nel merito, della pretesa azionata ed intesa ad ottenere la conversione del rapporto convenzionale, che prima della declaratoria di decadenza la legava alla struttura sanitaria pubblica, in rapporto di pubblico impiego.
Ed invero, l’azione intesa ad ottenere l’accertamento giudiziale dell’esistenza di detto rapporto è certamente ammissibile indipendentemente dalla tempestiva impugnazione degli atti che qualificavano il rapporto come libero-professionale (Cons. Stato, V Sez., 18 dicembre 2003 n. 8343), ma nel merito la pretesa è priva di pregio, quali che siano le modalità con le quali si è articolato in punto di fatto il rapporto in questione, atteso che, come è stato da tempo chiarito dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, i rapporti convenzionali liberamente costituiti fra le Unità sanitarie locali e i medici liberi professionisti, anche se dovessero comportare la presenza stabile e continuativa del medico nella struttura ospedaliera e la sua utilizzazione nell’ambito dello schema organizzativo dei servizi secondo orari predeterminati, non sono per questo solo configurabili come rapporti di pubblico impiego, ma conservano la propria natura privatistica, da un lato costituendo attuazione di specifiche previsioni normative e, dall’altro, essendo più logicamente riconducibili ai rapporti di prestazione d’opera professionale a carattere continuativo di cui all’art. 409, n. 3, Cod. proc. civ., ricompresi nel concetto di parasubordinazione (Cons. Stato, V Sez., 15 giugno 1992 n. 556, 29 ottobre 1994 n. 1459, 18 luglio 1997 n. 1136, 10 aprile 2003 n. 1895).
5. – Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ma la ricorrente può essere esonerata dal rimborso degli onorari e delle spese di giudizio atteso che l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva meritevole di considerazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Bari, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 9 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, Sez. I, con l’intervento dei signori:
Gennaro Ferrari Presidente Leonardo Spagnoletti Consigliere est. Concetta Anastasi Consigliere.