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TRIBUNALE di S.MARIA C.V. (sulla legittimita' del pagamento del Compenso Aggiuntivo, anche in costanza di doppio rapporto convenzionale)
Massima: Il compenso aggiuntivo, costituisce una voce generalizzata dei compenso dei medici convenzionati dei quale costituisce una componente ulteriore. La percezione del compenso stesso non trova la propria ragione nell'adeguamento dei complesso retributivo ai mutamenti del costo della vita. La incumulabilità non trova giustificazione né nella funzione dell'istituto né nel testo del d.p.r. 484196.
Sentenza n. 2798 del 15.11.2001
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
li Giudice del lavoro, dott. Renato Castaldo, all'udienza del 19/9/01 ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 879/00 r.g.a.c. e vertente
TRA ASL, Ce 1, elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Duca D'Aosta n. 265 presso lo studio dell'avv. Trematerra che lo rappresenta e lo difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato; (opponente)
E Graziano Nicola, elettivamente domiciliato in Caserta C.so Giannone n. 78 presso lo studio dell'avv. Ennio Grassini che lo rappresenta e lo difende per procura in calce al decreto ingiuntivo;
(opposto) Oggetto : differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/1/99 e ritualmente notificato alla controparte, la AsI Ce 1 si opponeva al decreto n. 1537/99 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di Graziano Nicola della somma di L. 14.246.458 per mancata corresponsione del compenso aggiuntivo ex art. 45 d.p.r. 484/96. A sostegno dell'opposizione deduceva che il ricorrente era titolare anche di altro incarico per il quale percepiva già il compenso aggiuntivo, compenso che non poteva ricevere nuovamente.
In forza di tali premesse concludeva chiedendo la revoca dei decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite. Si costituiva Graziano Nicola che contestava l'opposizione chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite. Il 19/9/01 le parti discutevano la causa che veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Con il ricorso per decreto ingiuntívo il ricorrente, titolare di un rapporto di convenzione esterna per l'assistenza primaria e di uno per la continuità assistenziale con la Asl ce I di Caserta, ha chiesto che gli venisse corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 45 del d.p.r. 484/96 (c.d. compenso aggiuntivo) sul trattamento spettante per l'assistenza primaria. Sostiene la AsI opponente, che non contesta il mancato versamento del compenso in oggetto, che le somme richieste non competerebbero all'opposto in quanto quest'ultimo usufruisce già del trattamento aggiuntivo sui compensi che riceve per l'altro incarico di cui è titolare sempre per la medesima Asl.
I rilievi dell'opponente sono infondati. Dispone l'art. 45 del d.p.r. 484/96 che disciplina il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria: I. Il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria è costituito da una quota fissa del compenso per assistito e da una quota variabile, secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32. 2. Ai medici di medicina generale, iscritti negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, la quotafissa del compenso per assistito è articolata nelle voci: onorario professionale, indennità di piena disponibilità, compenso aggiuntivo, indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale, concorso nelle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario ... ... ... ... ... .....
C) Compenso aggiuntivo. Ai medici iscritti negli elenchi della assistenza primaria sono attribuite quote mensili determinate con i criteri di cui al punto F dell'art. 41 D.P.R. 314190. Il compenso, nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, è incrementato del 3,5% dal I' gennaio 1995, dei 2,5% dal 'dicembre 1995, dell'1,6% dal 'gennaio 1996, del 3,5% dal I' settembre 1996, del 3% dal I' settembre 1997 moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte o della quota individuale. Le percentuali vengono applicate sulla base del piede di partenza rivalutato con la percentuale precedente. Di identico tenore è l'art. 58 dei d.p.r. 484196 che disciplina il trattamento economico dei medici che, come il ricorrente, svolgono attività relativa alla continuità assistenziale:
4. Il compenso aggiuntivo è corrisposto con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 41191. 1 compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art. 45, punto e, secondo alinea. La lettura del dato normativo rende evidente che la tesi dell'Asl non è condivisibile. Le argomentazioni dell'opponente, invero, appaiono legate all'originaria funzione dell'istituto retributivo del quale il compenso aggiuntivo ha preso il posto. L'art. 41 del d.p.r.314/90, al quale l'art. 45 dei d.p.r 484/96 fa riferimento, disciplinava la c.d. indennità di carovita e prevedeva un meccanismo di adeguamento dei compensi al costo della vita. In questa prospettiva trovava giustificazione il principio di incumulabilità su due retribuzioni di tale compenso che, pertanto, non spettava a coloro che già usufruivano di altri meccanismi automatici di adeguamento della retribuzione.
Tale ragionamento non è estensibile al compenso aggiuntivo che è un istituto nuovo introdotto con il d.p.r. 4%4/96 e che non assolve alla funzione che aveva l'indennità di carovita. L'art. 45 richiamato, infatti, fa riferimento all'indennità di carovita solo allo scopo di individuare il sistema di quantificazione dei compenso aggiuntivo" determinate con i criteri di cui al punto F dell'art. 41 D.P.R. 314190" ; diversa è, invece, la natura e la funzione dell'istituto in disamina. Il compenso aggiuntivo, infatti, costituisce una voce generalizzata dei compenso dei medici convenzionati dei quale costituisce una componente ulteriore. La percezione del compenso stesso non trova la propria ragione nell'adeguamento dei complesso retributivo ai mutamenti del costo della vita. La dedotta incumulabilità, pertanto, non trova giustificazione né nella funzione dell'istituto né nel testo del d.p.r. 484196 che in alcuna parte autorizza la lettura data dall'opponente.
Quanto all'eccezione di prescrizione triennale ex art. 2956 c.c. è sufficiente rilevare che in forza del disposto dell'art. 2659 c.c. la stessa è rigettata (come nel caso in esame) chi la oppone ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. In ragione di quanto premesso il ricorso deve essere respinto. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e da distrarre, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: 1) rigetta l'opposizione; 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessive L. 1.400.000 di cui L. 700.000 per diritti, oltre. Iva e Cpa, con distrazione in favore dei procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.