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TAR CAMPANIA - ( direttive, in ordine ai provvedimenti da emanare per l'esecuzione del giudicato , ai fini della corretta attribuzione di zone carenti)
sentenza N. 5943/02
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta,
ha pronunciato la seguente N. 2083 reg. gen. anno 2000
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 2083/00 reg. gen. proposto da Ferraro Filomena, Sozio Giulio, Cretella Anna Maria, Di Grazia Maria, Molitierno Giuseppa, Lombardi Pierpaola, Tessitore Rachela, Razzino Paola, Lucci Teresa, Verrengia Maria, Ventre Arturo e Franchino Vincenzo, rappresentati e difesi dall'avv. Achille Maria Vellucci, con lo stesso elettivamente domiciliati alla piazza Garibaldi n. 26 presso lo studio Amato,
c o n t r o Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale; per l'ottemperanza alla sentenza pronunciata dal T.a.r. Campania, sez. V, n. 2522 del 24/9/1999, passata in giudicato, concernente la copertura di zone carenti di medici convenzionati. Visti gli atti depositati dai ricorrenti ai fini della ricostruzione del fascicolo; vista l'ordinanza n. 4592 del 7/8/2002 relativa alla ricostruzione del fascicolo;
vista la nota del commissario “ad acta” n. 202 dell'11/4/2002, con la documentazione allegata; vista la nota prot. n. 4451 del 5/3/2002 della A.s.l. di Caserta 2, con i relativi allegati; vista la nota difensiva depositata dai ricorrenti in camera di consiglio, con i relativi allegati; visti gli atti di causa risultanti dalla ricostruzione del fascicolo; alla camera di consiglio del 5/9/2002, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza
. Premesso che: - con sentenza n. 2522 del 24/9/1999, in accoglimento del ricorso proposto dai ricorrenti contro la Regione Campania, il T.a.r. Campania, sez. V, ha annullato le delibere di Giunta regionale n. 3879 del 2/6/1997 e n. 4721 del 6/6/1997 (recanti la pubblicazione, ai sensi degli artt. 20 e 49 del d.P.R. n. n. 494 del 1996, di zone carenti per l'assistenza primaria e per la continuità assistenziale), nella parte in cui non prevedevano, all'atto del conferimento degli incarichi, l'attribuzione di 12 punti ai ricorrenti stessi quali possessori dell'attestato di medicina generale; - con sentenza n. 4468 del 4/12/2000 (rettificata con decreto n. 221 10/7/2001), in accoglimento del ricorso per l'ottemperanza, questa Sezione ha disposto l'adozione, da parte della Regione (o, in mancanza, di un commissario “ad acta”), dei provvedimenti necessari ai fini dell'attribuzione ai ricorrenti dei 12 punti nelle graduatorie degli aspiranti agli incarichi di medicina generale;
Rilevato che il commissario “ad acta” nominato dall'autorità prefettizia ha chiesto direttive in ordine ai provvedimenti da emanare per l'esecuzione del giudicato; Considerato che: - le pronunce giurisdizionali in esame comportano il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuto il punteggio spettante per il possesso dell'attestato di formazione in medicina generale nelle operazioni dirette alla copertura delle zone carenti; - tale riconoscimento determina l'obbligo dell'amministrazione di rivalutare le graduatorie formate ai fini dell'assegnazione degli incarichi per le zone pubblicate con le delibere regionali all'epoca impugnate ed annullate “in parte qua”; - qualora risulti, all'esito di tale rivalutazione, che un ricorrente abbia titolo all'assegnazione di una di quelle zone carenti (oggetto del giudizio cognitorio) e qualora tale zona risulti ancora disponibile, sussiste l'obbligo, di tipo conformativo, dell'amministrazione di assegnare l'incarico in favore dell'interessato; - qualora risulti, all'esito della rivalutazione delle graduatorie, che un ricorrente abbia titolo all'assegnazione di una di quelle zone carenti (oggetto del giudizio cognitorio), qualora tale zona risulti attribuita ad un medico graduato con un punteggio inferiore e qualora tale assegnazione non sia stata impugnata dall'interessato, l'atto di conferimento dell'incarico ad un terzo (estraneo alla lite), ancorché viziato per illegittimità derivata, non può essere considerato come travolto dal giudicato, per cui non sussiste un obbligo suscettibile di esecuzione in sede di ottemperanza, essendo la questione riservata, tutt'al più, ai poteri di autotutela dell'amministrazione (qualora ne sussistano i presupposti di fatto e di diritto); - qualora risulti, all'esito della rivalutazione delle graduatorie, che un ricorrente, nonostante il conseguimento dei 12 punti, non abbia titolo all'assegnazione di alcuna di quelle zone carenti (oggetto del giudizio cognitorio), nessun altro provvedimento è da adottare, essendo ovviamente da escludere l'assegnazione di un incarico, posto che il giudicato riconosce la spettanza del punteggio relativo al possesso dell'attestato di formazione e non anche la spettanza dell'incarico a scavalco di altri soggetti aventi maggior titolo;
Ritenuto che è, altresì, da escludere che il giudicato, relativo alle zone carenti pubblicate con le delibere a suo tempo anullate, possa comportare l'assegnazione, al di fuori delle procedure previste, di altre e diverse zone carenti, che esulano dall'ambito oggettivo di quel giudicato e che devono essere pubblicate ed attribuite con l'osservanza delle norme, vincolanti ed insuscettibili di disapplicazione sia per l'amministrazione, sia per il commissario “ad acta”, sia per il giudice dell'ottemperanza; ciò fermo restando l'obbligo per l'amministrazione di tenere conto delle statuizioni contenute nel giudicato nelle procedure alle quali i ricorrenti eventualmente partecipino per la copertura delle zone carenti pubblicate successivamente;
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, esprime le direttive di cui in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, addì 5 e 19 settembre 2002, in camera di consiglio con l'intervento dei signori: Carlo d'Alessandro Presidente Fabio Donadono consigliere estensore Francesco Arzillo 1° referendario Il Presidente L'estensore