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TAR PUGLIA - (sul « principio » della validità annuale delle graduatorie;sulla necessita' che gli incarichi di continuità assistenziale, al pari degli incarichi di assistenza primaria, debbano essere conferiti utilizzando la graduatoria unica valida per l’anno in corso, ovvero per l'anno nel quale è pubblicata la zona carente)
Sentenza n.2785/03
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sede di Bari - Sezione I ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 145 del 1999 proposto da Francesco ROSELLI, Rocco TRITTO e Francesco SPADAVECCHIA, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Pierluigi Balducci e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Bari alla via Nicolai n. 43, per mandato a margine del ricorso
CONTRO
l’AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE BARI/4, in persona del Direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Bari alla piazza Giuseppe Garibaldi n. 23, per mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio ;
e nei confronti di Nicola CALABRESE, Vito DI COSOLA e Furio COLUCCELLI, controinteressati intimati, rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Langiulli e Vito Spano e presso lo studio di questi elettivamente domiciliati in Bari alla via Quintino Sella n. 36 (studio avv. Quintino Basso) per mandato a margine del controricorso ;
per l’annullamento - della deliberazione del Direttore generale dell’A.U.S.L. BA/4 n. 2868 del 30 novembre 1998 recante annullamento in via di autotutela della deliberazione n. 2273 del 12 ottobre 1998 di approvazione della graduatoria per il conferimento di incarichi di medico titolare del servizio di continuità assistenziale per la copertura di ore carenti nella zona San Paolo – Stanic di Bari ;
- dei provvedimenti, ove sussistenti, di conferimento degli incarichi in oggetto ai controinteressati intimati ; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.U.S.L. BA/4 e dei controinteressati intimati ; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore, alla pubblica udienza del 2 aprile 2003, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Pierluigi Balducci per i ricorrenti, l’avv. Vito Aurelio Pappalepore per l’A.U.S.L. BA/4 e l’avv. Michele Langiulli, anche in sostituzione dell’avv. Vito Spano, per i controinteressati intimati ; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con ricorso collettivo notificato il 7-11 gennaio 1999 e depositato in Segreteria il 16 gennaio 1999, Francesco Roselli, Rocco Tritto e Francesco Spadavecchia hanno impugnato il provvedimento in epigrafe meglio indicato. Giova premettere che : - a richiesta dell’A.U.S.L. BA/4 di cui alla nota n. 243/GM del 19 maggio 1998, l’Assessore alla Sanità della Regione Puglia ha pubblicato bando di assegnazione di n. 192 ore carenti di continuità assistenziale (già guardia medica) nella zona San Paolo - Stanic di Bari (B.U.R.P. n. 56 del 18 giugno 1998), da attribuire a domanda ai « …medici inclusi nella graduatoria di medicina generale definitiva valevole per l’anno 1997 approvata dalla G.R. con deliberazione n. 19 del 27-01-1998…in conformità alla normativa di cui all’Accordo Collettivo per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al Servizio di Continuità Assistenziale, reso esecutivo con DPR n. 484 del 22-07-1996 » ; - con deliberazione del Direttore generale dell’A.U.S.L. BA/4 n. 2273 del 12 ottobre 1998 venivano approvate distinte graduatorie delle domande presentate, in funzione del disposto dell’art. 49 comma 2 del d.P.R. n. 484 del 1996, relative rispettivamente ai « trasferimenti » (nella quale si graduavano i dott.ri Giovanni Ciccarone e Benedetta Sasanelli) e ai medici « già titolari di guardia medica » e iscritti nella graduatoria regionale definitiva valevole per l’anno 1997 (nella quale erano inseriti, rispettivamente i ricorrenti al quinto (Roselli), sesto (Spadavecchia) e settimo posto (Tritto) , aventi aspettativa, per tal modo, al conferimento di uno degli otto incarichi di continuità assistenziale per ore da conferire in base al numero pubblicate (ore 192 : ore 24 = 8) ; - sennonché, con successiva deliberazione n. 2868 del 30 novembre 1998, il Direttore generale dell’A.U.S.L. BA/4 annullava la deliberazione n. 2273 del 12 ottobre 1998, in dichiarata autotutela, sul rilievo che in base ad accordo regionale con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi, stipulato ai sensi dell’art. 3 comma 6 del d.P.R. n. 484 del 1996, pubblicato sul B.U.R.P. n. 46 del 15 maggio 1998, le zone carenti di assistenza primaria e continuità assistenziale erano state suddivise in due quote, rispettivamente per il 40% riservate ai medici in possesso dell’attestato biennale di formazione specifica in medicina generale e per il 60% ai medici in possesso di titolo equipollente ;
e per l’effetto ha determinato di assegnare gli otto incarichi disponibili in numero di 2 ai medici « trasferendi » (e quindi ai dott.ri Ciccarone e Sasanelli), in numero di 4 ai medici destinatari della riserva del 60% (e quindi ai dott.ri Gravilli, Caramia, Calvi e Mascolo) e in numero di 2 ai medici destinatari della riserva del 40% (e quindi ai dott.ri Vito Di Cosola e Nicola Calabrese, con collocamento del dott. Furio Coluccelli al terzo posto della relativa graduatoria, con possibilità -a detta dei ricorrenti- di conseguire l’incarico per rinuncia di uno dei due medici collocato nella graduatoria dei trasferimenti)
. Avverso il provvedimento impugnato, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure : 1) Violazione dell’accordo regionale pubblicato sul B.U.R.P. n. 46 del 15 maggio 1998 (punto 1.1.1 - art. 3 punto 6) – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti. Violazione di legge (art. 1 legge 8 ottobre 1997 . n. 347) Il bando di pubblicazione delle ore carenti (e quindi degli incarichi di continuità assistenziale) ha espressamente individuato i medici legittimati a concorrere all’assegnazione in quelli inclusi nella graduatoria di medicina generale valevole per il 1997.
L’accordo regionale di cui alla rubrica (ed erroneamente interpretato nella deliberazione gravata) ha riferito l’applicazione della riserva dei posti nelle due aliquote alla « graduatoria definitiva dell’anno 1998 ».
Ne consegue che la riserva non può valere per la graduatoria relativa all’anno 1997, da cui vanno attinti gli aspiranti al conferimento delle ore carenti de quo. Nè d’altro canto potrebbe tenersi conto dei medici in possesso dell’attestato biennale di formazione specifica in medicina generale perché il relativo corso è terminato il 31 gennaio 1997, e non entro il 31 dicembre 1996, e quindi il titolo non era valutabile, né è stato considerato ai fini della formazione della graduatoria definitiva relativa all’anno 1997, significativamente approvata ai sensi degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 314 del 1990 e non degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 484 del 1996. D’altro canto la legge n. 347 del 1998 proprio per le regioni nelle quali, come la Puglia, il primo corso di formazione specifica in medicina generale si è concluso dopo il 31 dicembre 1996, dispone che dell’attestato si tenga conto « limitatamente » alle graduatorie uniche regionali valide per gli anni 1998 e 1999. 2) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Violazione del bando Proprio perché il bando di pubblicazione delle ore carenti conteneva esplicito riferimento alla graduatoria valevole per il 1997, nella quale non era stato considerato l’attestato biennale di formazione specifica, soltanto tre medici (i controinteressati intimati) hanno presentato domanda per l’assegnazione degli incarichi di continuità assistenziale, evidentemente essendosi altri medici, pur in possesso dell’attestato, astenuti dalla domanda proprio nella consapevolezza dell’impossibilità di far valere tale titolo e la connessa quota di riserva. 3) Eccesso di potere per disparità di trattamento e difetto d’istruttoria
L’omessa menzione nel bando della quota di riserva crea disparità di trattamento tra i controinteressati intimati e quanti, pur in possesso dell’attestato, si sono astenuti dal presentare la domanda. Nel giudizio si sono costituiti l’A.U.S.L. BA/4 e i controinteressati intimati. La prima, con memorie difensive depositate il 2 febbraio 1999, il 28 marzo 2000 ed il 19 marzo 2000, ha dedotto l’infondatezza del ricorso in base ai rilievi di seguito sintetizzati : a) l’accordo regionale invocato dai ricorrenti fa riferimento alla graduatoria definitiva dell’anno 1998, dovendosi però con tale espressione intendere non già quella « valevole per l’anno 1998 » sebbene quella da utilizzare nell’anno 1998 (ovvero quella definitiva per il 1997, stante il cronico ritardo della Regione Puglia nell’approvazione delle graduatorie annuali per la medicina generale e la continuità assistenziale) ; ciò sarebbe confermato dalla circostanza che l’accordo è stato raggiunto nelle sedute del 19 e 22 gennaio 1998 e approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1245 del 29 aprile 1998 ; b) i posti (recte : le ore) carenti di continuità assistenziale sono stati individuati con atto n. 243/GM del 19 maggio 1998 e pubblicati il 18 giugno 1998, onde avrebbero dovuto essere coperti con la graduatoria valevole per l’anno 1998, ove questa fosse stata tempestivamente approvata ; dovendosi tuttavia utilizzare la graduatoria valevole per il 1997 (unica a quella data approvata) è del tutto logico e legittimo che siano state applicate le disposizioni del vigente d.P.R. n. 484 del 1996 sulle quote di riserva, dovendosi alternativamente disapplicare l’accordo regionale perché in contrasto con la direttiva 93/16/Cee del 5 aprile 1993 che a decorrere dal 1° gennaio 1995 obbliga gli Stati membri a subordinare l’esercizio dell’attività di medico di medicina generale al possesso dell’attestato di formazione specifica ; c) inammissibili per carenza d’interesse sono le censure di cui al secondo e terzo motivo, poiché i ricorrenti non versano in posizione soggettiva analoga a quella dei medici asseritamente discriminati (ovvero gli altri medici in possesso dell’attestato di formazione specifica che non hanno presentato domanda di assegnazione delle ore carenti pubblicate)
. A loro volta i controinteressati, con la memoria di costituzione e con memoria difensiva depositata il 28 marzo 2000, hanno sviluppato consimili rilievi in ordine all’infondatezza del ricorso e all’inammissibilità parziale delle censure in esso dedotte. Con memoria difensiva depositata il 22 marzo 2003, i ricorrenti hanno ribadito e ulteriormente illustrato le censure svolte in ricorso, ponendo in luce come con deliberazione di Giunta regionale n. 1670 del 7 dicembre 1999 sarebbe stato approvato ulteriore accordo confermativo che per la copertura delle ore carenti pubblicate nel 1998 deve essere utilizzata la graduatoria definitiva valevole per l’anno 1997 ed applicate le disposizioni del d.P.R. n. 41 del 1991 e non già del d.P.R. n. 484 del 1996. Con ordinanze n. 93 del 3 febbraio 1999 e n. 529 del 29 marzo 2000 sono state respinte l’istanza incidentale e l’istanza autonoma di sospensiva del provvedimento impugnato (la seconda proposta con atto notificato l’8 marzo 2000 e depositato in Segreteria l’11 marzo 2000 allegando quale « fatto sopravvenuto » la deliberazione di Giunta regionale n. 1670 del 7 dicembre 1999). All’udienza pubblica del 2 aprile 2003, infine, il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
D I R I T T O
1.) Il ricorso in epigrafe è fondato e deve essere accolto.
1.1) In linea generale, non può dubitarsi che la corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del d.P.R. 22 luglio 1996, n. 484, recante l’« Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996 » (pubblicato sulla G.U. n. 220 s.o. del 19 settembre 1996), e delle scansioni procedimentali ivi previste per l’approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive regionali dei medici aspiranti ad incarichi di medicina generale e continuità assistenziale, avrebbe dovuto condurre, nel caso di specie, all’utilizzazione della graduatoria valida per l’anno 1998, ovvero dell’anno in cui sono state dichiarate e pubblicate (con la nota assessorile pubblicata nel B.U.R.P. n. 56 del 18 giugno 1998) le vacanze delle ore di continuità assistenziali conseguenti all’istituzione di un posto di guardia medica nel quartiere San Paolo-Stanic (autorizzato con deliberazione di Giunta regionale n. 1210 del 29 aprile 1998). Infatti, come già chiarito da questo Tribunale (Sez. II) con la sentenza 17 giugno 2000 n. 2596 : « dal coordinamento esegetico tra gli artt. 2 commi 1, 4, 8, 9 e 10, 20 commi 1 e 2 e 49 commi 1 e 2, (del d.P.R. n. 484 del 1996) si evince che gli incarichi di continuità assistenziale (già di guardia medica), al pari degli incarichi di assistenza primaria, devono essere conferiti utilizzando la graduatoria unica valida per l’anno in corso, ovvero per l'anno nel quale è pubblicata la zona carente.
D’altro canto, il « principio » della validità annuale delle graduatorie si desume dalle disposizioni, omologhe quando non letteralmente sovrapponibili, contenute nei precedenti accordi collettivi per la regolamentazione dei rapporti coi medici di medicina generale.
In tal senso deve rammentarsi che già l’art. 2 commi 1, 8, 9 e 10 e l'art. 6 commi 1 e 3 del D.P.R. 8 giugno 1987 n. 289 recavano analoghe previsioni sulla predisposizione « annuale » delle graduatorie, sulla loro validità « per l’anno solare successivo », sulla utilizzazione della graduatoria « valida per l’anno in corso ». E negli stessi sensi disponevano l’art. 2 commi 1, 8, 9 e 10 e l’art. 6 commi 1 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1990 n. 314. All’art. 2 del D.P.R. da ultimo citato, con chiaro rinvio recettizio, si riferiva, d’altro canto, l’art. 4 comma 2 lett. b) dello stesso D.P.R. 25 gennaio 1991 n. 41 (recante il recepimento del previgente accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica ed emergenza territoriale).
Ulteriore conferma in ordine alla inutilizzabilità, anche ai fini del conferimento degli incarichi di continuità assistenziale, di graduatorie regionali relative ad anni precedenti quello di pubblicazione delle zone carenti, è rappresentata dalla norma transitoria n. 2 del D.P.R. n. 484 del 1996, che espressamente ha previsto e consentito solo « ...nell'anno 1996 l’assegnazione degli incarichi previsti dal presente accordo... sulla base della graduatoria regionale vigente e sulla base dei criteri di cui agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della L. 23 dicembre 1978 n. 833 » (nella specie del D.P.R. n. 41 del 1991) ». 1.2) Sennonché, nel caso di specie, e secondo censurabile e inveterata prassi della Regione Puglia, è accaduto che la graduatoria definitiva valida per l’anno 1998 non fosse stata ancora approvata al momento della pubblicazione della vacanza delle ore di continuità assistenziale afferenti il nuovo posto di guardia medica del San Paolo-Stanic, essendo stata invece da poco approvata la graduatoria definitiva per l’anno 1997 con deliberazione di Giunta regionale n. 19 del 27 gennaio 1998, nella quale non si era potuto tener conto degli attestati di formazione specifica in medicina generale poiché i titoli da considerare per la detta graduatoria erano stati conseguiti dopo la data di riferimento (31 dicembre 1996), in esito alla conclusione del primo corso biennale di formazione specifica in medicina generale.
Sicché con la nota assessorile, recante la pubblicazione delle ore carenti di continuità assistenziale, si è fatto riferimento all’unica graduatoria definitiva approvata ed utilizzabile (quella valevole per il 1997 e formata senza tener conto dei suddetti titoli), senza peraltro che gli interessati (ovvero i medici in possesso dell’attestato biennale, fra cui gli odierni controinteressati) si siano gravati, al limite anche in via incidentale, avverso tale determinazione regionale (e a differenza di quanto accaduto nella fattispecie decisa con la citata sentenza n. 2596 del 2000, relativa alla copertura delle ore di continuità assistenziale dichiarate e pubblicate nel 1997). 1.3) Ciò posto, e dovendosi tener conto della graduatoria valevole per il 1997 per la copertura di ore di continuità assistenziale dichiarate e pubblicate nel 1998, è del tutto evidente che già in base alle disposizioni del d.P.R. n. 484 del 1996 non poteva tenersi conto che dell’ordine degli aspiranti per come riportato in quella graduatoria (e quindi non anche dell’attestato biennale di formazione specifica in medicina generale).
Infatti, la norma transitoria dell’art. 49 del d.P.R. n. 484 del 1996, nell’attesa del perfezionamento degli accordi regionali di cui all’art. 48 comma 3 (che prevede che gli incarichi siano svolti, alternativamente, “a) da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite; b) da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibilità domiciliare; c) da medici convenzionati sulla base della disciplina…”) e dopo aver stabilito la concomitante pubblicazione delle zone carenti di assistenza primaria e delle ore carenti di continuità assistenziale, stabilisce che gli incarichi siano conferiti: “a) ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato in Aziende della stessa Regione, che abbiano svolto in tale posizione almeno un anno di servizio effettivo e ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato in altra Regione a condizione che abbiano svolto in ambito extra regionale almeno 3 anni di servizio effettivo e che per tale periodo abbiano mantenuto la residenza e l'iscrizione all’albo professionale della provincia nella Regione in cui concorrono. I periodi di servizio effettivo devono essere stati maturati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma seguente; b) ai medici inclusi nella graduatoria regionale per la medicina generale, ai quali si applicano le norme di cui all’art. 20, comma 6”. In sostanza, la disposizione rinvia a quella concernente l’affidamento degli incarichi di assistenza primaria, riproducendo il “doppio canale” ivi previsto (trasferimenti, in via prioritaria; assegnazioni ai medici inclusi nella graduatoria regionale, in via sussidiaria). Orbene, l’art. 20 comma 6 prevede che i medici inclusi nella graduatoria regionale per l’anno in corso, ai fini del conferimento degli incarichi, “sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri: a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’art. 2; b) attribuzione di punti 5 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale; c) attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale”.
Ed a tale criterio si era, in effetti, pedissequamente attenuto il Direttore generale nella deliberazione n. 2273 del 12 ottobre 1998, nella quale, in effetti i ricorrenti ed i controinteressati sono stati graduati secondo il punteggio da essi riportato nella graduatoria valevole per il 1997 (da utilizzare per la copertura delle ore carenti di continuità assistenziale secondo l’inoppugnata nota assessorile di pubblicazione della vacanza) con formazione, ai fini dell’assegnazione dell’incarico convenzionale, di graduatoria unica, nella quale essi sono graduati come segue: 5° Roselli Francesco p. 34,29 6° Spadavecchia Francesco p. 34,18 7° Tritto Rocco p. 33,98 29° Di Cosola Vito p. 31,08 66° Calabrese Nicola p. 28,42 90° Coluccelli Furio p. 26,82. Sicché non soltanto la deliberazione n. 2273 del 12 ottobre 1998 non era incifiata da alcuna illegittimità, ma, piuttosto, essa aveva fatto retta applicazione del combinato disposto degli artt. 20 comma 6 e 49 comma 2 del d.P.R. n. 484 del 1996, laddove il riconoscimento del titolo posseduto dai controinteressati attestante la formazione biennale specifica in medicina generale poteva ricollegarsi soltanto all’utilizzazione della graduatoria valida per il 1998, all’epoca non ancora approvata, e comunque esclusa dall’inoppugnata nota assessorile di pubblicazione delle ore carenti di continuità assistenziale. 1.4) A tale peculiare situazione regionale, connessa al segnalato e riprovevole cronico ritardo nella tempestiva approvazione delle graduatorie generali uniche valide per l’assistenza primaria e la continuità assistenziale, deve quindi ricondursi, ciò che ne esplicita il senso al di là di ogni suggestiva prospettazione del difensore dell’A.U.S.L. BA/4 e dei difensori dei controinteressati intimati, l’accordo regionale invocato dai ricorrenti che al punto 1.1.1) relativo all’art. 3 punto 6 del d.P.R. n. 484 del 1996 non per caso riferisce l’applicazione del meccanismo di “riserva” del 40% dei posti ai medici in possesso dell’attestato di formazione biennale di medicina generale e del 60% ai medici in possesso di titolo equipollente alla “graduatoria definitiva dell’anno 1998”, ovvero alla prima graduatoria nella quale il titolo formativo (conseguito dopo il 31 dicembre 1996, e quindi non utilizzabile per la graduatoria valida per il 1997) avrebbe dovuto essere considerato (con l’attribuzione del punteggio aggiuntivo cui esso dà luogo).
Nella stessa chiave deve intendersi il verbale di accordo n. 20 del 29 luglio 1999, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1670 del 1999 (essa pure inoppugnata dai controinteressati), che su proposta del rappresentante della FIMMG ha stabilito che le ore carenti di continuità assistenziale del 1997 (ma ovviamente dichiarate e pubblicate nel 1998) fossero coperte in conformità del d.P.R. n. 41 del 1991 e non già del d.P.R. n. 484 del 1996, e quindi con implicita esclusione del meccanismo di riserva previsto dall’accordo da ultimo citato, la cui applicabilità è stata invece riferita alle ore carenti dell’anno 1998 (dichiarate e pubblicate nel 1999). 1.5) Né può seriamente contestarsi -come pure ipotizzato dai difensori delle parti intimate- l’efficacia dispositiva del suddetto accordo, siccome approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1670 del 1999 e non modificato dal successivo verbale n. 21 del 13 dicembre 1999, posto che a cospetto di sopravvenute perplessità manifestate proprio dal rappresentante della FIMMG, e delle opposte opinioni palesate dagli altri esponenti delle organizzazioni sindacali, “la parte pubblica preso atto della diversità di posizioni emerse nella odierna seduta ritiene impossibile alcun riesame di quanto deciso unanimemente in data 29.07.99 e già oggetto di delibera di Giunta Regionale n. 1670 del 07.12.1999, per cui a tutti gli effetti viene ribadita e riconfermata la validità delle decisioni assunte nel verbale del 29.07.1999”. 1.6) Né può obliterarsi che effettivamente, secondo quanto invocato dai ricorrenti, la disposizione dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1998, n. 347, per le regioni nelle quali il primo corso biennale di formazione specifica in medicina generale si è concluso dopo il 31 dicembre 1996, ha riconosciuto il punteggio corrispondente al possesso dell’attestato, a determinate condizioni, ma “limitatamente alle graduatorie uniche regionali valide per gli anni 1998 e 1999”, ciò che è ovvio perché nella graduatoria valida per l’anno 1997 di tale attestato, siccome conseguito dopo il 31 dicembre 1996, non poteva né si era tenuto conto. 1.7) Non può poi sostenersi, per ovviare al difetto di impugnativa da parte degli interessati (e in definitiva della stessa A.U.S.L. BA/4) della nota assessorile relativa alla pubblicazione delle ore carenti di continuità assistenziale de quo e dell’accordo regionale invocato dai ricorrenti (e relativa deliberazione giuntale di approvazione), che tali atti debbano essere “disapplicati” in ossequio all’art. 36 della direttiva 93/16/CEE del 5 aprile 1993. Per un verso è affatto dubbio che tale disposizione, che impegna gli Stati membri a subordinare l’esercizio dell’attività di medico generico al possesso di diploma, certificato o altro titolo di formazione specifica in medicina generale a decorrere dal 1° gennaio 1995, sia self executing e non possa dar luogo, piuttosto ed invece, a procedura d’infrazione nei confronti della Repubblica Italiana. Sotto altro aspetto, il terzo comma dell’art. 36 fa comunque salvo il diritto all’esercizio dell’attività di medico generico per tutti i medici “..che godono di tale diritto al 31 dicembre 1994…”, e non è dimostrato che nel caso di specie non ricorrano, per i ricorrenti, le condizioni della deroga. 1.8) Del tutto fuor di luogo è poi il richiamo dei difensori delle parti intimate, e segnatamente dell’U.S.L. BA/4, all’evocata questione di legittimità comunitaria come sollevata da questo Tribunale con ordinanza 14 novembre 2001 n. 4871, che riguarda fattispecie ben diversa relativa “…all’attribuzione ai medici in possesso dell’attestato di formazione professionale dei 12 punti per esso previsti anche nel caso di cui concorrono alla quota del 50% dei posti riservata ai medici in possesso di titolo equipollente”. 2.) Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultano dunque fondate ed assorbenti le censure svolte nel primo motivo di ricorso, onde la deliberazione gravata deve essere annullata, con reviviscenza di quella precedente, e salvi i provvedimenti ulteriori dell’amministrazione. 3.) La peculiarità e novità delle questioni affrontate giustifica, infine, l’integrale compensazione tra le parti delle spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione I, così provvede sul ricorso in epigrafe n. 145 del 1999 :
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la deliberazione del Direttore generale dell’A.U.S.L. BA/4 n. 2868 del 30 novembre 1998, con conseguente reviviscenza della deliberazione del Direttore generale dell’A.U.S.L. BA/4 n. 2273 del 12 ottobre 1998, salvi i provvedimenti ulteriori dell’amministrazione ; 2) dichiara compensate per intero tra le parti le spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2003, con l’intervento dei magistrati: Gennaro FERRARI Presidente Leonardo SPAGNOLETTI Componente est. Stefano FANTINI Componente