23.10.2009 free
CORTE di CASSAZIONE – Penale – (guardia medica: nella normalità gli interventi richiesti vanno effettuati)
§ - Va certamente riconosciuto al medico di guardia il compito di valutare la necessità della visita richiestagli, con apprezzamento tecnico della sintomatologia riferitagli. Tale valutazione deve essere eseguita con particolare prudenza, attesa la previsione secondo cui, condotta "normale" è l'effettuazione degli interventi richiesti.
Nel caso di specie, la Corte distrettuale accoglieva la versione accusatoria che censurava anche la mancata sollecitazione da parte dell'imputata a che i congiunti della paziente chiamassero il 118, relegando la ragione del rifiuto della visita alla ritenuta generica inattendibilità e non concludenza dei sintomi riferiti. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Cassazione Penale - Sezione VI, Sent. n. 38623 del 05.10.2009
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Svolgimento del processo
1. Con sentenza deliberata il 3.2.2009 la Corte d'appello di Bologna confermava la sentenza con cui il Tribunale di Forlì in data 20.12.2004 aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia la dott.ssa P.A. per violazione dell'art. 328 c.p., comma 1 - per avere nell'espletamento del servizio di guardia medica festiva omesso la visita domiciliare della paziente A.V., il X. -, anche provvedendo sulle azioni civili promosse dall'erede della A., nel frattempo deceduta (non in relazione alla specifica vicenda) e dall'AUSL X. . In particolare, per come i giudici del merito ricostruivano il fatto, la P. pur avendo valutato telefonicamente la gravità della situazione clinica non si recava al domicilio, né suggeriva la chiamata del 118 nè vi provvedeva personalmente.
2. Ricorre in Cassazione il difensore fiduciario della P., chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 74 c.p.p. in relazione alla parte civile C./ S., perché il reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1 avrebbe natura mono - offensiva, persona offesa sarebbe solo la pubblica amministrazione e pertanto i privati non sarebbero legittimati alla costituzione di parte civile; nella fattispecie, poi, i giudici di merito avrebbero comunque omesso ogni "analisi" della sussistenza di un eventuale interesse preciso e concreto del privato, concorrente con quello della p. a.;
- erronea applicazione dell'art. 328 c.p., perché:
la P. avrebbe esercitato la propria discrezionalità tecnica, senza avere consapevolezza di omettere un atto dovuto: avendo diagnosticato un possibile principio di infarto, correttamente avrebbe valutato più efficace il tempestivo intervento di un'ambulanza con trasporto al pronto soccorso; l'eventuale violazione del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 52, comma 8 (secondo il quale "Il medico di continuità assistenziale che ne ravvisi la necessità deve direttamente allertare il servizio di urgenza ed emergenza territoriale per l'intervento del caso") avrebbe rilievo solo disciplinare, e comunque nella fattispecie l'omessa chiamata sarebbe stata conseguenza della condotta della congiunta della paziente, che avrebbe interrotto la conversazione prima che il medico avesse tutti gli estremi logistici utili;
nel caso specifico sarebbe mancato un pericolo concreto, il consiglio di chiamare il 118 essendo stato ribadito dal medico di base successivamente chiamato dai familiari;
manifesta illogicità della motivazione, laddove i Giudici dell'appello hanno ritenuto che la dott.ssa P. avrebbe dovuto chiedere subito i dati identificativi, con l'esatto completo indirizzo, della paziente, perché così si privilegerebbe l'aspetto burocratico su quello propriamente medico, prioritario anche sul piano logico per decidere poi il tipo di intervento;
- mancata motivazione sui motivi di appello relativi al documento/registro del servizio di continuità assistenziale, dal quale sarebbe risultato che nella medesima giornata l'imputata aveva eseguito varie visite domiciliari e sempre annotato con completezza i suoi interventi anche solo telefonici, il che darebbe credibilità alla versione difensiva del contenuto della conversazione.
2.1 La parte civile A.U.S.L. di X. ha depositato una memoria difensiva di confutazione dei motivi di ricorso afferenti la responsabilità.
Motivi della decisione
3. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato:
la Corte distrettuale, confrontandosi con l'eccezione qui riproposta, ha espressamente argomentato della qualità di danneggiata della A., e per essa delle eredi (pag. 2 motivazione) con motivazione coerente ai dati oggettivi esposti e immune da vizi logici rilevanti. Tale qualità per sé legittima all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, prescindendo dall'eventuale concorrente qualità di persona offesa (che rileva al solo fine della legittimazione ad altri atti procedimentali, quali l'opposizione alla richiesta di archiviazione ed il ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere).
Gli altri motivi sono inammissibili perché diversi da quelli consentiti, in quanto ripropongono questioni di merito (art. 606 c.p.p., comma 3), o manifestamente infondati.
Va certamente riconosciuto al medico di guardia il compito di valutare la necessità della visita richiestagli, con apprezzamento tecnico della sintomatologia riferitagli. Tale valutazione deve essere eseguita con particolare prudenza, atteso che il D.P.R. n. 270 del 2000, art. 52, comma 2 prevede come condotta "normale" l'effettuazione degli interventi richiesti. Al giudice compete invece sindacare - con apprezzamento congruo ai dati probatori acquisiti al processo - se una valutazione tecnica vi sia effettivamente stata e se, quando ciò sia avvenuto, la decisione del procedere o meno alla visita ovvero all'allertamento del servizio di urgenza ed emergenza territoriale sia stata coerente con l'esito di tale valutazione (Sez. 6^, sent. 12143 dell'11.2 - 19.3.2009 in proc. Bruno; Sez. 6^, sent.
35344 del 28.5 - 15.9.2008 in proc. Nikfam; Sez. 6^, sent. 35035 del 18.5 - 29.9.2005 n proc. Vitulano).
Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha accolto la versione accusatoria - che esclude anche la sollecitazione dell'imputata a che i congiunti della paziente chiamassero il 118, relegando la ragione del rifiuto della visita alla ritenuta generica inattendibilità e non concludenza dei sintomi riferiti - evidenziando un commento della P. sulla tendenza degli anziani ad ingigantire i sintomi, affermato dalla teste C. con il richiamo anche di un dato fattuale preciso (avere pure la P. una madre di 83 anni), che non è stato smentito ed è stato pertanto ritenuto indice inequivoco dell'attendibilità delle dichiarazioni di questa teste. Il Tribunale aveva poi tra l'altro evidenziato come nella scheda riassuntiva degli interventi richiesti nel giorno alle generalità della paziente de qua risultasse riportata l'indicazione "consigliato ECG di controllo": il che confermava invece ulteriormente l'avvenuta rappresentazione di sintomi oggettivi idonei ad allertare su un contesto meritevole di doveroso contestuale approfondimento.
Si tratta di un complessivo apprezzamento del materiale probatorio di stretto merito ed assorbente, che risulta sorretto da argomentazioni certamente tutt'altro che manifestamente illogiche o contraddittorie.
L'art. 328 c.p., comma 1, infatti, è concepito come delitto di pericolo, che prescinde dalla causazione di un danno effettivo e postula solo la potenzialità del rifiuto a produrre danno o lesione (Sez. 6^, sent. 35344 del 2008, citata).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00 - equa in relazione al caso - alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese d difesa sostenute dalle parti civili per il grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività defensionale svolta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite, liquidate in Euro 1.100,00 (millecento) per S.A. ed in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per AUSL X. + IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2009