07.05.03 free
TRIBUNALE di LOCRI - ( sul diritto al mantenimento della convenzione oltre il settantesimo anno di eta')
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Palumbo, a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza del 2/10/2002, letti gli atti di causa del procedimento n. 4342/02;
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. AL, premesso di essere medico di medicina generale in rapporto di convenzione con l’ASL n. 9 di Locri, esponeva:
-che in data 6/10/2002, avrebbe raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo, andando a compiere 70 anni;
-che l’art. 16 del D.Lgs.30/12/1992 n. 503, applicabile anche ai medici in regime di convenzionamento con l’ASL, gli concedeva la facoltà di rimanere in servizio per due anni oltre il predetto limite;
-che con lettera del 2/4/2002 aveva comunicato all’ASL di volersi avvalere della precitata normativa;
-che essendo tale richiesta stata rigettata, aveva già proposto ricorso di merito innanzi al medesimo giudice per l’accertamento del suo diritto;
-che essendo pendente il procedimento e non essendo ancora stata celebrata l’udienza di trattazione, si era trovato costretto ad agire in via d’urgenza, venendo la convenzione de quo a scadere in coincidenza col compimento del suo 70° anno di età;
-che nella specie sussistevano i presupposti per l’emissione del provvedimento cautelare richiesto, e quindi anche il periculum in mora, costituito dalla perdita della clientela nelle more della definizione della vertenza;
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l’ASL n. 9 di Locri, in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale premetteva l’insussistenza del periculum in mora e del fums boni iuris.
In particolare, rileva l’inammissibilità del ricorso, oltre che la sua infondatezza, posto che la normativa invocata dal parte ricorrente , e cioè l’art. 16 del Dlgs. 50371992, era applicabile solo ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici economici e non già a quelli, come quello del ricorrente, legati da un rapporto di convenzionamento con l’ASL;
Rilevava altresì che anche nell’ipotesi di applicabilità del beneficio della normativa invocata, la pretesa del ricorrente di rimanere in servizio fino al compimento del 72° anno di età non poteva accogliersi in quanto violava la disposizione dell’art. 6 del DPR 270/2000, in vigore.
Veniva sentito liberamente il ricorrente indi, sciolta la riserva all’esito dell’udienza del 2/10/2002 alla scadenza del termine di un giorno concesso alle parti per il deposito di note illustrative.
OSSERVA
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Occorre innanzi tutto premettere che è pacifico che AL sia medico di medicina generale legato con l’ASL n. 9 di Locri da un rapporto di convenzionamento, rapporto quest’ultimo che viene, come è noto, qualificato ed assimilato per costante giurisprudenza di legittimità a quelli cd. “parasubordinati” ( v. per tutte Cass. SS.UU. n. 813/1999).
Orbene, deve ritenersi infondato l’assunto di parte ricorrente secondo cui l’art. 16 del D.Lgs. 503/1992 sarebbe applicabile al rapporto di convenzionamento in questione.
L’art. 16 del D.Lgs. 503/1992 prevede, infatti, che “ è in facoltà dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 421/1992, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti”.
Orbene, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, in riferimento all'art. 3 Cost., ha espressamente stabilito che “non dà luogo a violazione dell'art. 3 Cost., né sotto il profilo del principio di eguaglianza né sotto il profilo del principio di ragionevolezza, la mancata attribuzione anche ai medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale della facoltà di permanenza in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposto, prevista dall'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503. Il rapporto dei suddetti medici col Servizio sanitario nazionale - definito dall'accordo collettivo nazionale reso esecutivo dal D.P.R. 28 settembre 1990, n. 313, "rapporto di lavoro autonomo" - è infatti essenzialmente diverso dai rapporti di pubblico impiego considerati dal citato art. 16. Inoltre - come la Corte ha ripetutamente affermato - in materia di prolungamento dell'età pensionabile, va riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità, col solo limite della manifesta arbitrarietà” (Corte Cost. 07-11-1994 -26-10-1994-, n. 380 ordinanza ).
Né a supportare l’assunto di parte ricorrente, relativo cioè alla tendenziale equiparazione tra medici convenzionati e dipendenti pubblici, può bastare il riferimento contenuto nell’art. 6 comma 1 lett. A del DPR 270/2000 ( che recepisce il testo della convezione nazionale stipulata in esecuzione dei relativi accordi sindacali ) applicabile al rapporto di lavoro in questione.
E’ recetto, infatti, in giurisprudenza il principio della discrezionalità del legislatore in materia di età pensionabile (v. Corte Cost. sentenze nn. 374/1992, 491/1991 e 440/1991, nonché ordinanze nn. 252/1993, 349/1992, 362/1992 e 442/1992).
Elemento, comunque, preclusivo all’accoglimento del ricorso è il dato normativo costituito dall’art. 6 del DPR 28/7/2000 n. 270 e cioè del regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale dei rapporti con i medici di medicina generale sottoscritto il 9/3/2000, che alla lettera A del 1° comma fissa al compimento del 65° anno di età la cessazione del rapporto convenzionale tra le aziende ed i medici di medicina generale.
Per tali motivi dovendosi ritenere insussistente il fumus della pretesa, il ricorso deve essere rigettato.
La mancanza del fumus esonera dalla valutazione sul periculum della stessa.
Essendo già pendente il ricorso nel merito, si rinvia allo stesso per la definizione delle spese.
PQM
Visto l’art. 700 c.p.c. e 669 bis e seg. C.p.c.,
Rigetta il ricorso;
Spese al merito.
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Locri, 7/10/2002. Il Giudice
Elisabetta Palumbo