18.06.2004 free
TAR CAMPANIA - ( la delibera della ASL che individua le zone carenti di medicina generale va impugnata necessariamente insieme all'elenco delle stesse, pubblicato precedentemente dalla Regione)
Massima:
Nel caso in cui l’atto presupposto, che sia immediatamente lesivo delle posizioni soggettive dei suoi destinatari, non sia stato impugnato, l’atto conseguenziale non è suscettibile di impugnazione autonoma, se non per vizi propri (cfr. C.G.A, 16 marzo 1998, n.134; Cons. Stato, Sez. VI, 30 ottobre 2001, n.5677). Ne deriva che l’omessa impugnazione del presupposto elenco pubblicato dalla Regione , ai sensi dell' art.6 dpr 314/90, rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro la conseguenziale delibera della asl, di individuazione di dette zone.(www.dirittosanitario.net)
SENTENZA N. 9321/2004
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI Quinta Sezione
composto dai Magistrati: Carlo d’Alessandro Presidente Ugo De Maio Consigliere Mariangela Caminiti Referendario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 9760 Reg. Gen. dell’anno 1996, proposto da..., rappresentato e difeso dagli avv. ti Ciro Centore e Ottavio Masucci, con il primo elettivamente domiciliato, in Napoli, Piazza Municipio, n.4,; C O N T R O
Azienda Sanitaria Locale AV/2, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Barra, con il quale elettivamente domicilia, come per legge, presso la Segreteria del T.A.R.; per l’annullamento
della delibera n° 1792 del 30.8.1996, a firma del Direttore Generale, di detta A.S.L., pubblicata a far tempo dal 16.9.96 e in pubblicazione, per giorni 10, ossia sino alla data del 26.9.1996, conosciuta di recente; b) degli atti connessi alla stessa in preordine e conseguenza. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. AV/2; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 22 gennaio 2004 il Referendario Mariangela Caminiti e uditi i difensori delle parti, come risulta da verbale di udienza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con il presente ricorso, notificato in data 25 novembre 1996 e depositato il 13 dicembre 1996, .., sull’assunto di essere medico generico convenzionato con la A.S.L. AV/2, con titolarità nel Comune di Volturara, comune contiguo con quello di Montemarano, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la delibera n° 1792 del 30.8.1996, a firma del Direttore Generale, della suddetta A.S.L., pubblicata a far tempo dal 16.9.96 e in pubblicazione, per giorni 10, ossia sino alla data del 26.9.1996, conosciuta solo di recente.
Tale delibera ha identificato le zone carenti di medicina generale convenzionata per il II semestre 1996, identificando per il distretto n.14 comprendente i comuni di Atripalda e di Montemarano, la carenza di due medici per il primo e di un medico per il secondo. Lamenta il ricorrente che la identificazione di una nuova titolarità per il Comune di Montemarano, dove lo stesso presta servizio, dovrebbe creare un ridimensionamento della possibilità lavorativa e della quota assistiti.
A tal fine, con il ricorso in epigrafe, deduce i seguenti motivi: violazione del D.P.R. 314/90 e delle effettive scelte e carico dei pazienti già in testa ai vari medici titolari di convenzione; eccesso di potere per illogicità manifesta e per difetto di presupposti, violazione del principio di correttezza e di buon andamento, fissato nell’art.97 della Cost. ; violazione della legge n.241 del 1990: difetto di motivazione, mancato contraddittorio; violazione dei principi generali di diritto in tema di vigenza di accordi nazionali di lavoro; violazione della L.n. 833/78;
d) violazione della Legge regionale n.32 del 3.11.1994 (BUR 26.1.1995). Costituitasi, la A.S.L. AV/2 ha contestato preliminarmente la incompetenza di questo Tribunale atteso che il territorio della ASL Avellino 2 è per intero compreso nel territorio di Avellino e, quindi, non è dubbio che la competenza si incentri nella sezione di Salerno, concludendo , altresì, per l’infondatezza e la reiezione del ricorso. Dette considerazioni sono state confermate nella successiva memoria illustrativa presentata dalla A.S.L. AV/2 in data 1 dicembre 2003. Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2004, la causa è stata trattenuta per la decisione.
D I R I T T O
1. Con il gravame in esame il dott. .., medico generico convenzionato con la A.S.L. AV/2, con titolarità nel Comune di Volturara, comune contiguo con quello di Montemarano, ha impugnato la delibera n° 1792 del 30.8.1996, a firma del Direttore Generale, della suddetta A.S.L.. Con tale delibera ha identificato le zone carenti di medicina generale convenzionata per il II semestre 1996, identificando per il distretto n.14 comprendente i comuni di Atripalda e di Montemarano, la carenza di due medici per il primo e di un medico per il secondo. Lamenta il ricorrente che la identificazione di una nuova titolarità per il Comune di Montemarano, dove lo stesso presta anche servizio, dovrebbe creare un ridimensionamento della sua attività e della quota assistiti. Al riguardo, con i motivi calendati in fatto, ha chiesto a questo Tribunale l’annullamento del suddetto provvedimento.
2. Preliminarmente, il Collegio esamina l’eccezione di incompetenza di questo Tribunale, eccepita dalla Amministrazione resistente e la conseguente inammissibilità del ricorso, in quanto il territorio di pertinenza della ASL Avellino 2, compreso per intero nell’ambito della provincia di Avellino, rientrerebbe nella competenza territoriale della Sezione di Salerno. Al riguardo, si rileva che l’art.32, terzo comma, della legge n.1034 del 1971 ha risolto con un agevole rimedio la distribuzione dei compiti tra il Tribunale del capoluogo e la Sede Staccata, senza ledere le possibilità di difesa delle parti, laddove prevede che la decisione del ricorso da parte del TAR avente sede nel capoluogo, anziché da parte della Sezione staccata, non costituisce vizio di incompetenza territoriale della decisione stessa.
Pertanto, non può trovare accoglimento la suddetta eccezione.
2.a. Tuttavia, il ricorso risulta inammissibile sotto altri profili. Il ricorrente con il ricorso in esame ha chiesto l’annullamento della delibera n.1792 del 30.8.1996 del Direttore Generale della ASL Avellino 2 che ha individuato le zone carenti di medici generici per il 2° semestre 1996, sulla base dell’art.5 del DPR n.314 del 1990 che fissa i criteri del corretto calcolo del rapporto ottimale per determinare il numero dei medici iscrivibili nell’elenco di quelli convenzionati per ogni comune o ambito territoriale.
Detto provvedimento impugnato risulta conseguenziale e adottato sulla base del presupposto elenco delle zone carenti di medici di medicina generale convenzionati che ciascuna Regione, ai sensi del successivo art.6 del DPR n.314 del 1990, pubblica annualmente entro la fine dei mesi di marzo e di settembre nel BUR. Pertanto, tra i due atti amministrativi (delibera impugnata ed elenco regionale delle zone carenti) sussiste il nesso di presupposizione atteso che la delibera (atto conseguenziale) non può essere emanata senza l’adozione dell’elenco regionale (atto presupposto), e per converso, quest’ultimo non esplica completa efficacia se non è seguito dalla delibera (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2002, n.686).
Orbene, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale di rileva che nel caso in cui l’atto presupposto, che sia immediatamente lesivo delle posizioni soggettive dei suoi destinatari, non sia stato impugnato, l’atto conseguenziale non è suscettibile di impugnazione autonoma, se non per vizi propri (cfr. C.G.A, 16 marzo 1998, n.134; Cons. Stato, Sez. VI, 30 ottobre 2001, n.5677). Ne deriva che l’omessa impugnazione del presupposto elenco pubblicato dalla Regione , ai sensi del suddetto art.6, rende inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro la conseguenziale delibera n.1792 del 1996. Si ravvisa che le spese di giudizio vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Campania, Sezione V di Napoli, definitivamente pronunziando sul ricorso di cui all’epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna il dott.... al pagamento in favore della Azienda Sanitaria Locale AV/2 delle spese di giudizio liquidate in Euro 1000 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nelle Camere di Consiglio del 22 gennaio 2004 – 19 febbraio 2004.
Carlo d’Alessandro Presidente Mariangela Caminiti Referendario - Est.