27.05.2015 free
Commissione Tributaria Regionale Liguria (rimborso Irap al medico con segretaria)
in linea astratta, non può affermarsi che l'apporto fornito all'attività di un professionista dall'utilizzo di prestazioni segretariali costituisca di per se stesso, a prescindere da qualunque analisi qualitativa e quantitativa di tali prestazioni, un indice indefettibile della presenza di un'autonoma organizzazione, dovendosi al contrario ritenere che l'apporto di un collaboratore che apra la porta o risponda al telefono, mentre il medico visita il paziente, rientri, nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale - compete al giudice di merito apprezzare, con un giudizio di fatto, se nel caso concreto, per le specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni segretariali di cui il professionista si avvale, le stesse debbano giudicarsi eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale.
La Commissione Tributaria Regionale nel dare applicazione ai più recenti orientamenti della Corte di Cassazione in materia di IRAP ha ribaltato in favore del medico il giudizio di primo grado.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
CommissioneTrib. Reg. Liguria Genova Sez. I; Sent. n. 375 del 31.03.2015
omissis
Svolgimento del processo
Il dottor R.D.A. ricorreva avverso il provvedimento con cui l'Ufficio di Rapallo dell'Agenzia delle Entrate rigettava la richiesta di rimborso IRAP per gli anni 2008 e 2009.
Sosteneva il contribuente, medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, di svolgere un'attività professionale sprovvista del requisito di autonoma organizzazione costituente presupposto dell'imposta predetta.
La Commissione Provinciale respingeva il predetto ricorso evidenziando che il medico si sarebbe avvalso di una dipendente con mansioni di segreteria, e ciò sarebbe di per sé sufficiente a giustificare l'assoggettamento ad IRAP del reddito prodotto.
La suddetta sentenza è stata appellata dal contribuente il quale eccepisce che la presenza nello studio di una segretaria non determinerebbe un aumento del reddito né un potenziamento della capacità produttiva, ma solo una mera comodità per gli assistiti.
La retribuzione percepita dal medico sarebbe infatti sempre fissa, essendo parametrata ad una quota per paziente, indipendentemente dall'assunzione o meno di una segretaria.
Resiste l'Ufficio secondo il quale la presenza nello studio di un dipendente collaboratore, sia pure assunto con mansioni meramente esecutive, costituirebbe quel surplus di attività impersonale ed aggiuntiva tale da giustificare l'assoggettamento ad IRAP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante D.A.R.:
"Chiede a codesta Commissione, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento del presente appello.
Con vittoria delle spese processuali relative a questo ed al precedente grado di giudizio e con condanna dell'Ufficio al pagamento di quanto indebitamente riscosso, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992".
Per l'appellata Agenzia delle Entrate:
"Chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Regionale il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio".
Motivi della decisione
Il contribuente esercita la professione di medico di medicina generale convenzionato con il SSN e si duole che la Commissione Provinciale abbia ravvisato autonoma organizzazione nel fatto che lo stesso, nei periodi di imposta 2008 e 2009, avesse alle proprie dipendenze una segretaria.
La doglianza è fondata.
Sostiene il Di Antonio di essere in possesso delle minime risorse strumentali necessarie per svolgere la propria attività e che le spese sostenute per la collaborazione di una segretaria che risponde al telefono non hanno potuto aumentare la capacità di produrre reddito, ma solo la qualità del servizio reso.
Sul punto la Commissione è ben consapevole dell'esistenza di giurisprudenza oscillante.
La stessa Suprema Corte, nelle recenti sentenze n. 26982/14 e n. 26991/14 ne ha dato atto richiamandone alcune (Sez. 5, Sent. 10151 del 28/04/2010; Cass. 8265/2009; 29128/2011, 2610/2014, 7609/2014) secondo le quali il ricorso al lavoro altrui per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integrerebbe il presupposto dell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata.
Ciò nonostante la Corte ha ritenuto, con tali recenti sentenze, di aderire al diverso indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la sola presenza un dipendente non costituirebbe fattore di per sè solo decisivo ed insuperabile per determinare il riconoscimento della "stabile organizzazione" (Cass. n. 5009/2007, n. 8170/2007, n. 22020/2013).
Con lucida motivazione la Suprema Corte ha ritenuto che: "l'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui e, in particolare, di un solo dipendente part time non costituisce, di per sé, elemento comprovante la presenza di un' "organizzazione produttiva", né, di per sé solo, è suscettibile di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al Know-how del professionista. La incidenza marginale dell'attività generalmente svolta da un collaboratore part-time non consente di affermare che la stessa determini l'esistenza dell'autonoma organizzazione. In definitiva, il giudice di merito, nell'accertare l'esistenza dei presupposti impositivi, dovrà valutare se tale prestazione lavorativa, unitamente alle attrezzature delle quali il professionista si avvale, sia idonea a creare quel valore aggiunto, rispetto alla mera attività intellettuale, presupposto dell'imposizione in parola."
Più nello specifico con la sentenza n. 26991/2014 la Corte ha sostenuto: "Pertanto - premesso che, in linea astratta, non può affermarsi che l'apporto fornito all'attività di un professionista dall'utilizzo di prestazioni segretariali costituisca di per se stesso, a prescindere da qualunque analisi qualitativa e quantitativa di tali prestazioni, un indice indefettibile della presenza di un'autonoma organizzazione, dovendosi al contrario ritenere che l'apporto di un collaboratore che apra la porta o risponda al telefono, mentre il medico visita il paziente o l'avvocato riceve il cliente, rientri, secondo l'id quodplerumqueaccidit, nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale - compete al giudice di merito apprezzare, con un giudizio di fatto, se nel caso concreto, per le specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni segretariali di cui il professionista si avvale, le stesse debbano giudicarsi eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale."
Partendo dai predetti presupposti ed esaminata la questione oggetto della presente controversia, ritiene il Collegio di dover escludere, nel caso del D.A, la sussistenza dell'autonoma organizzazione in quanto l'apporto di una segretaria, tenuto conto della peculiare attività di un medico convenzionato con il SSN, nulla aggiunge alla sua capacità di produrre reddito, essendo del tutto irrilevante ai fini predetti l'attività di un dipendente che risponde al telefono o apre la porta dello studio durante l'orario delle visite.
L'appello deve pertanto essere accolto.
I contrasti giurisprudenziali in materia giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Genova, il 9 marzo 2015.