13.10.03 free
TRIBUNALE di S.MARIA C.V. - Medici di Assistenza Primaria - ( la Indennita’ Informatica , nonche’ i compensi ulteriori per la fornitura di dati statistico-epidemiologici , vanno corrisposti dalla ASL, anche in assenza di apposito accordo, sulla trasmissione dei flussi informativi)
Massima: La mancata attivazione dei sistemi necessari per il proficuo utilizzo dei dati ricevuti , nel caso in cui la norma individua in modo chiaro sia il contenuto della prestazione che grava sul medico , sia l'importo spettante per il servizio reso , non rimandando ad alcun ulteriore accordo attuativo , costituisce una condotta inadempiente della stessa ASL , che non può ovviamente comportare l'ingiusto vantaggio di sottrarsi agli obblighi nascenti dall'accordo.
Sent.5074/03 TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, dott. Renato Castaldo, all'udienza del 29-05-03 ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 19071/01 r.g.a.c. e vertente TRA AsI Ce 2 , elettivamente domiciliato in S. Maria Capua Velere presso l'avv. lannitti che la rappresenta e la difende per procura a margine del ricorso; (opponente) E
Di Rauso Michele rappresentato e difeso dall'avv. Ennio Grassini per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
(opposto) Oggetto : opposizione a decreto ingiuntivo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25/10/01 e ritualmente notificato alla controparte , l'AsI Ce 2 si opponeva al decreto N. 1434/01 con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore del ricorrente della somma di L. 4.490.500 a titolo di indennità informatica ex art. 45 punto 1 del d.p.r. 484/96 e successivi accordi regionali.
Sosteneva che la normativa in questione non poteva trovare immediata applicazione per mancanza dei necessari accordi tra i soggetti fornitori dei dati e l'Asl ricevente. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite. Si costituiva l'opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite. All'udienza odierna la causa, non necessitando di attività istruttoria, veniva discussa e decisa come da separato dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Con il ricorso monitorio il rìcorrente ha chìesto il riconoscimento dei compensi previsti dall' art. 45 Lett. I del d.p.r. 484/96 e successivo accordo regionale. L'articolo citato prevede la corresponsione di un compenso forfettario (c.d. indennità informatica) nel caso in cui lo studio professionale del medico sia dotato di apparecchiature informatiche; viene previsto, altresì la possibilità che successivi accordi introducano servizi e corrispettivi aggiuntivi. Il ricorrente, dopo avere premesso di avere ricevuto regolarmente, l'indennità informatica, ha adito il Giudice per il riconoscimento del diritto all'ulteriore compenso per la trasmissione dei dati epidemiologici così come previsto in un accordo regionale del 1997
L'AsI opponente che non contesta né l'effettivo invio dei dati né la circostanza che questi siano conformi al tipo previsto, sostìene però che il medico non avrebbe diritto a nessun compenso in quanto la normativa invocata non sarebbe di immediata attuazione. Afferma. in particolare l'AsI che manca l'accordo tra i fornitori dei dati e la AsI ricevente concernente le procedure per la fruizìone dei dati stessi secondo quanto previsto dall' art. 45 capo 3 lettera I d.p.r. 484/96. I dati trasmessi rileva ancora l'AsI non sono dalla stessa in alcun modo utilizzabilì. Tali rilievi non sono fondati. L"art. 45 del d.p.r. 484/96, nella parte che interessa il presente giudizio, disciplina la c.d. indennità informatica da corrispondere ai medici che siano dotati di strutture informatiche e stabilisce che compensi aggiuntivi possano essere corrisposti in caso di attivazione dì ulteriorì procedure. Tale disposto trova conferma nell'articolo 70 del d.p.r. in questione che prevede espressamente che accordi regionalí possano introdurre erogazioni aggiuntìve in ipotesi di fornitura di dati sanitari anche attraverso flussi informativi.
Nel caso in esame l ‘accordo regionale è stato stipulato e pubblicato sul Burc in data 03.11.1997 .In tale accordo sì prevede che ai medici che mensilmente forniscono all'AsI dati demografici e statistico epidemiologici verrà corrisposta in aggiunta all' indennità informatica una quota fissa pari a L. 2.500 per assistito- E' ancora previsto che per la fornitura di dati demografici e -statistico epidemiologici suddivisì per patologíe con l'aggiunta della tipologia di spesa e di altri elementi l'indennità si eleva alla somma di L. 6.000 per assistito. 2 La lettura del testo. dunque. non evidenzia alcuna delle condizioni sospensive indicate dall'Asl. La norma invece. individua in modo chiaro sia il contenuto della prestazione che grava sul medico e sia l'importo spettante per il servizio reso e non rimanda ad alcun ulteriore accordo attuativo.
Che la AsI non abbia attivato ancora i sistemi necessari per il proficuo utilizzo dei dati ricevuti costituisce una condotta inadempiente della stessa che non può ovviamente comportare l'ingiusto vantaggio di sottrarsi agli obblighi nascenti dall'accordo. Dalla produzione allegata emerge, inoltre, che le condizioni indicate dall'AsI quali elementi ímpeditivi dell'immediata efficacia dell'accordo (adesione di almeno il 70% dei medici, acquisto da parte dell'azienda di un software adeguato) non sono contenute in alcun dato normativo ma costituiscono proposte provenienti dal consiglio dei direttori di distretto mai ratificate in alcun accordo.
Può concludersi., pertanto. che dall'accordo regionale sorge per il ricorrente un diritto pieno. incondizionato ed immediatamente azionabile. Pertanto non ravvisandosi alcuna contestazione sull'effettiva fornitura dei dati così come prevista dall'accordo, l'opposizione deve essere respinta. Al rígetto dell'opposizione consegue l'esecutorietà del decreto ingiuntívo opposto. Le spese di lite, lìquidate in dispositivo e da. distrarre, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: 1) rigetta l'opposizione; 2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 620 di cui Euro 300 per diritti , oltre Iva e Cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
S.M. Capua Vetere 29/5/03 il Giudice f.to TRIBUNALE DI S.MARIA C.V.
Depositato in cancelleria oggi 17 LUG 2003 il Cancelliere f.to