27.05.03 free
TAR PUGLIA – Zone carenti -Medici di assistenza primaria - Trasferimenti (sulla corretta interpretazione dell’art.20, IV comma, lett. a) del DPR n. 270/2000 in ordine alla individuazione della data di iscrizione nell’elenco di provenienza , ai fini della maturazione dell’anzianita’ richiesta per il trasferimento)
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE
Registro Decis.:473/03
Registro Generale: 3284/2002
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
GIUSEPPINA ADAMO Cons. , relatore
PASQUALE MASTRANTUONO Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 3284/2002 proposto da:
CALOIARDO PIETRO ROCCO
rappresentato e difeso da:
RUSSO GABRIELE
con domicilio eletto in LECCE
VIA S.FRANCESCO D'ASSISI 33
presso
RUSSO GABRIELE
contro
AZIENDA U.S.L. LE/2
rappresentata e difesa da:
SPRO ELIO
con domicilio eletto in LECCE
VIA GARIBALDI 43
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della nota prot. n. A1/4975/14121 dell’AUSL LE/2 di Maglie del 17 luglio 2002, notificata al ricorrente il 20 luglio 200;
ove occorra, della nota del 29 luglio 2002, prot. n. A1/5243;
di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AZIENDA USL LE/2
Udito nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2003 il relatore Cons. GIUSEPPINA ADAMO e uditi gli avv. Russo e Spro;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
Violazione di legge: falsa ed erronea interpretazione ed applicazione art. 20 comma 4 lett. A dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale per il triennio 1998 – 2000 recepito con DPR n. 270 del 28 luglio 2000;
Eccesso di potere: violazione del giusto procedimento, violazione del principio di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Falsa ed erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto;
Eccesso di potere: contraddittorietà con precedenti manifestazioni, disparità di trattamento. Sotto altro profilo: violazione del giusto procedimento, violazione del principio di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa, illogicità ed ingiustizia manifesta;
Considerato che l’art. 20, IV comma, lett. a) del DPR n. 270/2000 ammette al concorso per il conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti i medici iscritti negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria della Regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti o di altra Regione, a condizione che gli stessi risultino iscritti rispettivamente da almeno 2 anni o 4 anni nell’elenco di provenienza;
che la lacuna letterale relativa alla mancata indicazione del giorno nel quale si matura il requisito va colmato con riferimento all’unica operazione che dev’essere compiuta in una data certa, cioè all’operazione di rilevamento delle zone carenti, da effettuare alle date del I marzo e del I settembre dell’anno in corso, in base all’art. 20, comma I, del citato DPR;
che tale interpretazione non ha carattere discrezionale, sicché non ha ragion d’essere il vizio di disparità di trattamento sollevato in relazione a provvedimenti fondati su una diversa interpretazione;
che alla data indicata il candidato non aveva maturato l’anzianità richiesta sicché correttamente l’Amministrazione ha ritenuto l’assenza del requisito necessario per il trasferimento.
A ciò consegue il rigetto del gravame.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce- respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2003
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott.ssa Giuseppina Adamo - Estensore