08.03.2007 free
CONSIGLIO di STATO – (i certificati medici nelle consultazioni elettorali)
§ - anche a seguito della novella di cui all'art. 1 L. n. 17/2003 i certificati medici debbono continuare ad attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore ed il Presidente del seggio è tenuto comunque ad indicare nel verbale il motivo specifico di questa assistenza nella votazione (pur in mancanza di certificato medico) ed il motivo specifico non può che riguardare le ipotesi tassativamente previste o altro impedimento di analoga gravità. Per cui il Presidente del seggio continua ad essere tenuto alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l'impedimento addotto dell'elettore e ciò anche se recentemente è stato rilevato che al certificato medico prodotto dall'elettore deve riconoscersi atto di natura privilegiata non solo per quanto attiene alla natura dell'infermità, ma anche in relazione alla sua specifica capacità invalidante, così da vincolare il Presidente del seggio sulla portata pratica della malattia quale concreto impedimento all'espressione materiale del voto. Per cui, il Presidente del seggio elettorale non sarebbe tenuto alla cosiddetta prova empirica. (Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)
Consiglio di Stato, Sezione V, n. 387del 31/01/2007
omissis
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con il presente appello, i signori M.A. ed altri hanno fatto presente che in data 3-4 aprile 2005 si sono svolte nel comune di Gerocarne le elezioni comunali, con la proclamazione alla carica di Sindaco del sig. M.A. (collegato alla lista n. 2) con 583 voti, con uno scarto di sette voti rispetto al candidato a Sindaco della lista n. 3, che ha ottenuto 576 voti; che avverso tali operazioni elettorali hanno proposto ricorso i signori A.G. ed altri e l'adito TAR Calabria-sede di Catanzaro lo ha accolto, annullando le operazioni di voto e la proclamazione degli eletti per illegittima ammissione di alcuni elettori al voto assistito.
Gli appellanti hanno dedotto la regolarità delle operazioni elettorali in quanto: - la signora M.A. è affetta da retinopatia ipertensiva (che comporta calo della vista e difetto di regolare campo visivo) e dal morbo di Parkinson (caratterizzato dal tremore alle estremità); - il sig. V.C. è affetto da tetraplegia (che comporta paralisi sui quattro arti); - i sigg. D.C. e P.A., sono affetti da deficit visivi, per i quali non può valere la compresenza di infermità psichiche;
- il presidente del Seggio elettorale non è tenuto, in presenza di certificazione sanitaria, a svolgere alcun particolare esame delle condizioni di salute dell'elettore, salvo che risulti in modo evidente falsa e non veritiera l'infermità attestata, con conseguente denuncia di falso; - né elementi favorevoli alla tesi dei ricorrenti in primo grado possono trarsi dalla genericità dei certificati medici, una volta certificata la malattia e la sua tipologia, dovendosi eventualmente procedere alla querela di falso.
2. Costituitisi in giudizio, i ricorrenti originari hanno controdedotto quanto segue: - inammissibilità dell'impugnativa, in quanto gli appellanti non avevano contestato la parte della sentenza relativa alla sez. n. 4, con cui sono stati ritenuti invalidi tutti i voti con accompagnatore ammessi in tale sezione per mancata attestazione della natura dell'impedimento e per genericità dei relativi certificati medici;
- il presupposto per l'ammissione al voto assistito è costituito da un impedimento di carattere fisico in senso assoluto (cecità, amputazione delle mani, paralisi o altro impedimento di analoga gravità), che deve incidere solo sulla fase di dichiarazione all'esterno della volontà, con esclusione delle infermità psichiche che di fatto comporterebbero integrazione o sostituzione della volontà dell'elettore a cura dell'accompagantore;
- nel caso in esame le malattie riscontrate attengono solo alla sfera psichica oppure alla sfera psichica associata ad impedimenti fisici, ma per l'ammissione al voto assistito è necessario la presenza di circostanze che incidano esclusivamente nella fase di dichiarazione di una volontà regolarmente formatosi;
3. Con memoria conclusiva, ciascuna parte ha insistito nella propria tesi.
All'udienza del 17 novembre 2006, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. L'appello è infondato.
4.1. La sentenza del TAR merita senz'altro conferma nella parte in cui ha ritenuto illegittima l'ammissione al voto assistito di alcuni elettori affetti da infermità psichiche. È principio pacifico che l'ammissione al voto assistito presuppone un impedimento di carattere fisico che non consente unicamente l'espressione materiale del voto, con esclusione della rilevanza di altre malattie di carattere psichico.
Ciò si desume dal disposto dell'art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, che menziona quali fattori essenziali per l'ammissione al voto assistito nelle elezioni comunali la cecità, l'amputazione delle mani e la paralisi. Quanto al riferimento ad altro impedimento di analoga gravità, la giurisprudenza ha precisato che il dato comune che permette l'estensione non è solo quello di carattere quantitativo attinente alla gravità, ma soprattutto quello di carattere qualitativo attinente al tipo infermità, che devono essere tali da incidere nella fase della dichiarazione della volontà regolarmente formatasi (V. la decisione di questa Sezione , n. 768 del 30 giugno 1997).
Il voto assistito, pertanto, è ammesso allorché si sia in presenza di un'infermità di carattere fisico, tale da impedire, al pari della cecità, dell'amputazione delle mani e della paralisi, l'autonoma manifestazione del voto.
E' da escludere perciò che un impedimento che si manifesti eslusivamente o prevalentemente in uno stato di alterazione psichica possa rendere legittimo il ricorso al voto assistito, giacché l'accompagnatore, in questo caso, non si limiterebbe ad effettuare un'operazione di carattere materiale tesa a supportare l'espressione di una volontà già formatasi, ma verrebbe a sostituire parzialmente o totalmente l'elettore nella stessa formazione della volontà relativa alla scelta elettorale. L'assistenza, in questo caso, finirebbe per incidere sullo stesso procedimento di formazione della volontà dell'elettore e risulterebbe, pertanto, incompatibile con i principi di personalità e libertà del voto (V. le decisioni di questa Sezione, n. 3360 del 24 maggio 2004, n. 1588 del 18 dicembre 1997 e n. 258 del 27 marzo 1992).
Nella specie perciò non dovevano essere ammessi al voto assistito in quanto affetti esclusivamente da malattie mentali la sig.ra T.I. (insufficienza mentale), la sig.ra M.S. (grave ritardo mentale) ed il sig. P.A. (epilessia grave con gravi turbe psichiche). Inoltre, erano affetti in prevalenza da malattie mentali (anche se in associazione con malattie fisiche non di analoga gravità) il sig. D.C. (gravi turbe psichiche e deficit visivo), nonché i sigg. D.B. e V.D. (grave insuffcienza psichico-fisica) e perciò neppure essi sono stati legittimamente ammessi al voto assistito.
Si tratta complessivamente di sei elettori distribuiti nelle sezioni elettorali n.1, n. 2 e n. 3. 4.2. Gli appellanti non contestano in modo completo la decisone del TAR sul punto, ma si limitano a rilevare che sarebbero stati legittimamente ammessi al voto assistito i sigg. V.C., affetto da tetraplegia, ed i sigg. D.C. e P.A. (entrambi affetti da deficit visivo). La doglianza può essere condivisa limitatamente al primo (già non compreso nei sei elettori di cui al punto 4.1) in quanto effettivamente la tetraplegia è malattia che comporta paralisi dei quattro arti, per cui può ritenersi di analoga gravità a quelle tipiche dell'amputazione delle mani o paralisi, mentre negli altri due casi il deficit visivo, che non risulta grave, non può assimilarsi alla cecità.
4.3. L'altra questione da risolvere concerne il grado di vincolatività della certificazione medica prodotta dall'elettore e l'estensione dei poteri del presidente del seggio di effettuare una valutazione empirica della malattia e relativa verbalizzazione.
Gli appellanti sostengono che il presidente del Seggio elettorale non sarebbe tenuto, in presenza di certificazione sanitaria, a svolgere alcun particolare esame delle condizioni di salute dell'elettore, salvo che risulti in modo evidente falsa e non veritiera l'infermità attestata, con conseguente denuncia di falso.
La tesi degli appellanti non può essere seguita, dovendosi confermare la conclusione del TAR in ordine all'illegittima ammissione al voto assistito degli elettori di cui alla sezione elettorale n. 4 (complessivamente n. 10 elettori) per i quali nei relativo verbale è stato genericamente indicata con la parola "impedito" la ragione dell'ammissione al voto assistitosenza ulteriori precisazioni a fronte di certificazioni sanitarie generiche, nonché della sig.ra M.R.V. che è stata ammessa al voto assistito nella sez. n. 1 per scompenso cardio-respiratorio, senza indicazione della specifica portata invalidante della patologia.
Al riguardo occorre ricordare che la giurisprudenza di questa Sezione si era consolidata, fino ad epoca recente, sui seguenti principi, sintetizzati nella decisione di questa Sezione n. 768 del 30 giugno 1997 e confermati dalla Sezione nella decisione n. 7834 del 1° dicembre 2003: a) la valutazione medica non lascia margini di scelta al Presidente del seggio solo quando esprima inequivocabilmente che l'elettore non è materialmente in grado di tracciare il segno di voto per l'impossibilità di servirsi delle mani o della vista, salvo il caso in cui la certificazione risulti in modo evidente falsa o comunque non veritiera (V. le decisioni di questa Sezione n. 283 del 28 gennaio 1992 e n. 1349 del 20 dicembre 1993);
b) nel procedimento contemplato dall'art. 41 d.P.R. n. 570 del 1960, già citato, per l'esercizio del c.d. voto assistito, è necessaria una corretta e puntuale verbalizzazione (V. la decisione di questa Sezione n. 401 del 27 aprile 1990);
c) il giudizio sulla necessità di un accompagnatore ai fini dell'espressione del voto contenuto in un certificato medico non esime il Presidente del seggio elettorale dall'attestare nel verbale di sezione la sussistenza dell'impossibilità per l'elettore di servirsi delle mani o della vista, posto che l'ammissibilità del voto assistito deve sempre discendere dalla obiettiva attestazione di impedimenti riconducibili a quelli previsti dalla legge che, se non inserita nel certificato medico allegato al verbale, deve emergere da quest'ultimo (V. la decisione di questa Sezione n. 860 del 21 dicembre 1989);
d) i certificati medici prodotti dall'elettore costituiscono atti di certezza privilegiata solo per quanto attiene alla natura dell'infermità e non anche in relazione alla specifica capacità invalidante della medesima il cui accertamento è comunque rimesso al prudente apprezzamento del Presidente del seggio (V. le decisioni di questa Sezione n. 331 del 25 maggio 1987 e n. 214 15 maggio 1985); e) la certificazione medica - che è prevista solo come eventuale dal menzionato art. 41A indicato sopra - vincola il Presidente del seggio elettorale solo per quanto concerne la natura della malattia, ma non sulla portata pratica della stessa quale concreto impedimento alla espressione materiale del voto (V. la decisione di questa Sezione n. 283 del 20 giugno 1983);
f) per le ipotesi c.d. innominate di analoga gravità occorre che il Presidente del seggio verifichi se il fatto sia di tale gravità da determinare un impedimento paragonabile alle ipotesi nominate (V. le decisioni di questa Sezione n. 60 del 29 gennaio 1982 e n. 213 del 31 marzo 1987).
Recentemente però è stato rilevato che al certificato medico prodotto dall'elettore deve riconoscersi atto di natura privilegiata non solo per quanto attiene alla natura dell'infermità ma anche in relazione alla sua specifica capacità invalidante, così da vincolare il Presidente del seggio sulla portata pratica della malattia quale concreto impedimento all'espressione materiale del voto. Per cui, il Presidente del seggio elettorale non sarebbe tenuto alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l'impedimento addotto dell'elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare. Tale accertamento, invero, sarebbe già stato fatto, nell'esercizio della sua competenza tecnica, dal titolare del competente organo pubblico che, inoltre, si è assunto la responsabilità della relativa certificazione.
Cosicché non potrebbe ammettersi che, in un ambito dalla legge riservato ad altro organo, il Presidente del seggio sovrapponga al giudizio professionale medico-legale il suo - pur "prudente" apprezzamento. Rinvenendosi conforto di questo nuovo orientamento nell'art. 1 della Legge 5 febbraio 2003 n. 17 il quale prevede che il "diritto al voto assistito" sia annotato nella tessera elettorale personale, su richiesta dell'interessato, mediante apposizione di un simbolo o codice a cura del Comune di iscrizione elettorale; esclusa, a tutela della riservatezza, ogni descrizione dell'infermità che abilita a votare con l'ausilio di altra persona, con conseguente drastica riduzione del margine di intervento da parte del Presidente del seggio(V. la decisione di questa Sezione n. 626 del 17.2.2006).
Il Collegio ritiene di potere condividere la tesi tradizionale, non avendo alcuna incidenza sulla questione la recente normativa a tutela della riservatezza.
Si rende opportuno ricordare le modifiche intervenute in ordine al menzionato art. 41 D.P.R. n. 570/1960 sulla base dell'art. 9 L. 11 agosto 1991 n. 271 e dell'art. 1 L. 5 febbrario 2003 n. 17, che ora così dispone:
- "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore" (II comma);
- "il presidente del seggio ... registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore" (V comma);
- "il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale" (VI comma);
- "i certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale..." (VII comma);
- "detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore" (VIII comma, come sostituito dall'art. 9 L. n. 271/1991);
- "l'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, ... nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni" (IX comma, aggiunto dall'art. 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17).
Con la conseguenza che anche a seguito della novella di cui all'art. 1 L n. 17/2003 i certificati medici debbono continuare ad attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore ed il Presidente del seggio è tenuto comunque ad indicare nel verbale il motivo specifico di questa assistenza nella votazione (pur in mancanza di certificato medico) ed il motivo specifico non può che riguardare le ipotesi tassativamente previste o altro impedimento di analoga gravità.
Per cui il Presidente del seggio continua ad essere tenuto alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l'impedimento addotto dell'elettore (anche se l'elettore presenta la tessera elettorale con il relativo simbolo o codice di aver titolo al voto assistito) rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare, procedendo alla relativa verbalizzazione D'altra parte, l'art. 20 del D.Lgs. n. 196/2003, che pone i "princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili" prevede, al comma 1, che "il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite".
Orbene, deve ritenersi che, in riferimento all'aspetto in esame, il menzionato art. 41 del D.P.R. n. 570/1960 integra una di quelle espresse disposizioni di legge che consentono il trattamento - sub specie di "comunicazione" al Presidente di seggio, ex art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 196/2003 - del dato sensibile relativo alla salute dell'elettore che voglia essere ammesso al voto assistito, specificando che il tipo di dato in questione è la diagnosi della patologia invalidante e che l'operazione eseguibile è la comunicazione al seggio elettorale e l'inclusione nel relativo verbale.
La finalità di rilevante interesse pubblico perseguita è poi quella che sia assicurato, nell'interesse di tutti i cittadini, il pieno rispetto dei principi fondamentali di cui all'art. 48, secondo comma, della Costituzione, in ordine alla personalità ed eguaglianza, e libertà e segretezza, del voto che sarà espresso in modo assistito (V. la decisione Cons. Giust. Amm. Sic. n. 303 del 22 giugno 2006).
5. Per quanto considerato, l'appello deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello indicato in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 novembre 2006, con l'intervento dei magistrati: Raffaella Iannotta Presidente Raffaele Carboni Consigliere Marco Lipari Consigliere Caro Lucrezio Monticelli Consigliere Aniello Cerreto Consigliere estensore