19.05.2015 free
trasferimento di studenti dalle Università comunitarie, non subordinato al superamento della prova concorsuale prevista per l’accesso a corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Il principio di diritto affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015 consente di ritenere meritevole di accoglimento la richiesta dello studente che – da iscritto in corso di laurea dell’area medico-chirurgica presso università straniere – ha chiesto il trasferimento, con riconoscimento della carriera e la iscrizione ad anni di corso successivi al primo, presso università italiane; ai fini del suddetto trasferimento, infatti, non può essere assunto come parametro di riferimento l’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, salvo restando, in ogni caso, il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.
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N. 02228/2015REG.PROV.COLL.
N. 01754/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1754 del 2015, proposto da:
....
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi; Universita' degli Studi Federico II di Napoli, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VIII n. 04101/2014, resa tra le parti, concernente diniego trasferimento al III anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l’Università Federico II di Napoli - ris.danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi Federico II di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2015 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Di Loreto per delega di Pastore Carbone, e dello Stato Stigliano Messuti.;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Sussistono i presupposti per la immediata decisione della causa ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., il contraddittorio è integro e di tale possibilità sono stati avvisati i difensori presenti alla camera di consiglio.
In primo grado la parte appellante impugnava provvedimento del 20 settembre 2013 di diniego di trasferimento al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Federico II di Napoli, nonché degli atti presupposti, tra cui il bando per la concessione di trasferimenti, nella parte in cui subordina il trasferimento di studenti dalle Università comunitarie al superamento della prova concorsuale prevista per l’accesso a corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
L’appellante attuale, …, era iscritta all’anno accademico 2013/2014 al III anno del corso di laurea di Medicina e Chirurgia presso l’Università “Vasile Goldis” di Arad in Romania, al quale aveva avuto accesso dopo avere superato il relativo test di ammissione; nel mese di settembre 2013 presentava istanza di trasferimento presso l’Università di Napoli, respinta con la ragione che non era stato superato il relativo concorso di ammissione nazionale.
Il giudice di primo grado, con l’appellata sentenza n. 4101 del 2014 depositata in data 23 luglio 2014 respingeva il ricorso, sulla base della giurisprudenza all’epoca prevalente (tra varie, Cons. Stato, VI, 24 maggio 2013, n.2866), che riteneva necessario il superamento della procedura selettiva nazionale anche successivamente al primo anno di ammissione.
Ricorre in appello la ricorrente originaria, riproponendo la domanda di accertamento del suo diritto ad ottenere il trasferimento al III anno del corso di laurea in Medicina della Università Federico II di Napoli e al risarcimento dei danni subiti e subendi a causa del diniego di iscrizione e di condanna in forma specifica all’adozione del relativo provvedimento e, in subordine, al pagamento di somme e interessi come per legge.
L’appello è da accogliere sulla base del principio di diritto oramai affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015 secondo cui deve ritenersi meritevole di accoglimento la richiesta di studente che – da iscritto in corso di laurea dell’area medico-chirurgica presso università straniere – ha chiesto il trasferimento, con riconoscimento della carriera e la iscrizione ad anni di corso successivi al primo, presso università italiane; ai fini del suddetto trasferimento, infatti, non può essere assunto come parametro di riferimento l’obbligo del test di ingresso previsto per il primo anno, salvo restando, in ogni caso, il potere/dovere dell’Università di concreta valutazione del “periodo” di formazione svolto all’estero e salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall’Università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso.
In definitiva, nei suddetti limiti fissati dall’indicato principio, va accolto parzialmente il ricorso, con salvezza della successiva attività da parte dell’amministrazione: a) in ordine alla valutazione concreta del periodo di formazione svolto all’estero; b) salvo il rispetto del numero dei posti disponibili, con accertamento fatto all’attualità.
In ordine alla domanda di risarcimento, proposta in vero in forma generica, da un lato può ritenersi che essa, per come proposta, coincida in buona parte con il chiesto annullamento del provvedimento di diniego e con l’accoglimento della domanda demolitoria; dall’altro lato, la domanda risarcitoria è proposta solo in via subordinata; per i danni medio tempore eventualmente sofferti, non risulta alcuna deduzione né tantomeno la dimostrazione degli elementi costitutivi del fatto illecito che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., è sottoposto pienamente al principio dispositivo del processo.
In definitiva, sulla base della sopra esposte considerazioni, l’appello va accolto ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, conseguentemente, in riforma dell’appellata sentenza, il ricorso originario va accolto, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione; va respinta la domanda di risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza, accoglie la domanda di annullamento ai sensi e nei limiti di cui in motivazione e respinge la domanda risarcitoria.
In considerazione dell’avvenuto mutamento di giurisprudenza sulla questione, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione totale delle spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)