10.02.2010 free
Corso di laurea in medicina e chirurgia - Ammissione - Prove selettive - Quesiti a risposta multipla - Doppia soluzione per taluno di essi
Nella prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia , la plausibilità di due possibili soluzioni per un determinato quesito non implica che questo ammetta due risposte ugualmente valide, ma semplicemente che il quesito era incompleto: elemento di sicura difficoltà, peraltro, eguale per tutti i candidati, trattandosi di quesiti a risposta multipla di vario genere (nella specie, comprendenti anche domande di fisica); pertanto, il fatto che il M.i.u.r. abbia deciso di inviare una precisazione, quanto alle risposte indicate come corrette, costituisce un mero atto di rettifica di una manifestazione di scienza, non esigente alcuna specifica motivazione né generante alcuna disparità di trattamento, essendosi tutti i candidati trovati di fronte alla stessa possibile perplessità.
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FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 2.10.09 e depositato in data 5.10.09 la ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito per l'esame di ammissione al corso di laurea specialistica a ciclo unico di Medicina come conseguenza dell'impugnazione del provvedimento di correzione della prova di ammissione da lei sostenuta.
I motivi del ricorso sono tre.
Il primo denuncia la violazione di legge per violazione del punto 5 del Bando per l'ammissione e l'eccesso di potere per motivazione insufficiente ed incongrua e per contraddittorietà tra atti dell'amministrazione.
Il punto 5 del Bando prevedeva la formulazione di quesiti a risposta multipla di cui una sola esatta, mentre, invece, il quesito 71 conteneva due risposte ugualmente corrette; ed infatti in un primo tempo il Ministero aveva segnalato come corretta la risposta fornita dalla ricorrente solo successivamente aveva dato come corretta altra risposta con ciò evidenziando una contraddittorietà tra i suoi atti.
Il secondo motivo lamenta la mancata di alcun tipo di motivazione nell'atto di rettifica del quesito 71.
Il terzo motivo censura l'eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento poiché individuare una sola soluzione come corretta laddove ve ne sono due significa avvantaggiare alcuni concorrenti a scapito di altri.
L'Università degli Studi di Bologna e il Ministero si costituivano chiedendo il rigetto del ricorso.
Con decreto del 6.10.09 il Presidente della 1^ sezione rigettava la richiesta di misura cautelare inaudita altera parte.
Il ricorso è infondato.
La plausibilità di due possibili soluzioni al quesito 71 ( secondo la numerazione del compito della ricorrente 72 secondo la numerazione ministeriale ) deriverebbe dal fatto che nell'illustrazione dell'esperimento di fisica non si precisava se la caduta avvenisse in condizioni di vuoto o in condizioni ordinarie e quindi in presenza di aria.
Non è quindi esatto dire che il quesito ammetteva due risposte ugualmente valide, ma semplicemente che il quesito era incompleto.
Questa incompletezza ha sicuramente potuto creare un elemento di difficoltà ai candidati, ma questa difficoltà è stata eguale per tutti e peraltro è più plausibile affermare che in mancanza di precisazioni si doveva supporre che l'esperimento fosse fatto nelle normali condizioni atmosferiche.
È ben vero quanto afferma la consulenza di parte del professor N. che in fisica si tendono a fare esperimenti moto nel vuoto per evitare un elemento di complicazione, ma nel nostro caso non si stava svolgendo un corso di fisica ma semplicemente affrontando dei quesiti a risposta multipla di vario genere comprendenti anche domande di fisica.
Il fatto che il Ministero abbia deciso di inviare una modifica rispetto alle risposte indicate come corrette costituisce un mero atto di rettifica di un atto di scienza che come tale non richiedeva alcuna motivazione e che non ha generato nessuna disparità di trattamento poiché tutti gli studenti si sono trovati di fronte alla stessa possibile perplessità.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Vista la particolarità della vicenda appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, Sezione I, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Sergio Fina, Consigliere
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 NOV. 2009.