2016-03-05 free
Istanza di accesso agli atti: inammissibile la richiesta del sindacato medico, per mancata sottoscrizione.
Il funzionario che riceve la richiesta di ostensione deve essere posto in condizioni di poter accertare con sicurezza l'imputazione della stessa al fine di poter verificare la sussistenza dell'interesse all'ostensione; pertanto l'istanza deve provenire dal diretto interessato o da soggetto che possa spenderne il nome.
Ne discende che, nel caso in cui l'istanza di accesso sia formulata dal difensore, è necessario che la stessa o sia sottoscritta anche dal diretto interessato, e in tal caso allo stesso se ne imputa la provenienza, ovvero che l'istanza sia accompagnata dal mandato al difensore, che acquisisce in tal modo il potere di avanzare la stessa in luogo dell'interessato, mentre in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio l'istanza deve considerarsi inammissibile e con essa il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione
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Sentenza N. 00907/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4949 del 2015, proposto da Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani S.N.A.M.I., in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Paolo Centore ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla via S. Lucia n. 15, presso lo studio legale Limatola;
contro
Azienda Sanitaria Locale Caserta, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Ottavio Pannone, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cervantes 55/5 presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Scotto di Luzio;
per l'annullamento
del silenzio – rigetto serbato dall’Azienda intimata sull’istanza di accesso agli atti notificata all’ASL di Caserta in data 11.8.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2016 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe, la parte ricorrente, sezione territoriale di un’associazione sindacale di cui fanno parte gli iscritti agli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, impugna il silenzio rigetto serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza di accesso presentata in data 11.8.2015 ed avente ad oggetto la seguente documentazione:
- atti aventi ad oggetto la turnazione dei medici di emergenza, al fine di verificare la congruità del numero degli stessi;
- delibere istitutive del servizio di emergenza territoriali – 118 presso l’ASL di Caserta;
- tutti gli atti di natura provvedimentale con i quali è avvenuta la nomina dei medici (dr. Ghidelli e dott. Petrillo) quali responsabili del servizio 118, al fine di verificare la competenza funzionale di chi ha firmato gli atti interlocutori.
A giustificazione della suddetta pretesa ostensiva il sindacato ricorrente lamenta la criticità più volte registrata (ed oggetto di interlocuzioni con l’ASL qui intimata) nell’espletamento del servizio in argomento con conseguente aggravio per i medici titolari del servizio di continuità assistenziale sovente costretti a salire in ambulanza per sopperire all’assenza del medico del servizio d’emergenza a ciò preposto.
Resiste in giudizio l’ASL di Caserta.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
A tal riguardo vale preliminarmente osservare che, nel corso dell’odierna adunanza camerale, il difensore dell’associazione ricorrente è stato avvertito, ex art. 73, comma 3, c.p.a., dei profili di inammissibilità rilevati d’ufficio dal Collegio (mancata allegazione all’istanza di accesso della procura nonché, nei limiti di quanto di seguito evidenziato, omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato) ed è stato, quindi, ascoltato anche sul punto.
Deve, altresì, soggiungersi che va disattesa l’istanza di rinvio avanzata dal difensore nel corso della discussione onde integrare l’originaria produzione documentale e sanare il rilevato difetto di procura.
Sul punto, in accoglimento dell’opposizione manifestata da controparte, deve rilevarsi che l’invocato differimento della causa contrasta con l’esigenza di sollecita trattazione del tipo di procedimento qui in rilievo, soggetto nel codice di rito ad una rigorosa tempistica. D’altro canto, la concessione dell’invocato differimento si risolverebbe nella sostanziale elusione della regula iuris di cui al combinato disposto di cui agli artt. 73 e 87 del c.p.a., comportando una sostanziale riammissione in termini che non trova però fondamento in valide ragioni giustificative.
Tanto premesso, deve rilevarsi che l'istanza di accesso azionata in giudizio risulta presentata a mezzo di procuratore, senza però che il medesimo patrono abbia allegato all’istanza medesima il mandato o la procura dell'interessato, in nome e per conto del quale dichiarava di agire; né nel presente giudizio è stato dimostrato che il conferimento dei poteri rappresentativi fosse avvenuto al tempo della presentazione dell'istanza di accesso.
Di contro, è stato efficacemente evidenziato in giurisprudenza che il funzionario che riceve la richiesta di ostensione deve essere posto in condizioni di poter accertare con sicurezza l'imputazione della stessa al fine di poter verificare la sussistenza dell'interesse all'ostensione; pertanto l'istanza deve provenire dal diretto interessato o da soggetto che possa spenderne il nome.
Ne discende che, nel caso in cui l'istanza di accesso sia formulata dal difensore, è necessario che la stessa o sia sottoscritta anche dal diretto interessato, e in tal caso allo stesso se ne imputa la provenienza, ovvero che l'istanza sia accompagnata dal mandato al difensore, che acquisisce in tal modo il potere di avanzare la stessa in luogo dell'interessato, mentre in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio l'istanza deve considerarsi inammissibile e con essa il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione (C. d. S., sez. V, 30 settembre 2013, nº4839; C. d. S., Sez. V, 5 settembre 2006, n. 5116; T.A.R. Cagliari, (Sardegna), sez. II, 12/06/2015, n. 860; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 9 marzo 2009, n. 1331; TAR Lazio, sez. III, 2 luglio 2008, n. 6365; T.A.R. Latina Lazio, Sez. I, 13 novembre 2007; T.A.R. Napoli, Sez. V, 24 novembre 2008, n. 19980).
Per completezza, occorre in via aggiuntiva evidenziare un ulteriore profilo di inammissibilità, in parte qua, del ricorso, segnatamente nella parte in cui la pretesa azionata involge “ gli atti di natura provvedimentale con i quali è avvenuta la nomina dei medici (dr. Ghidelli e dott. Petrillo) quali responsabili del servizio 118, al fine di verificare la competenza funzionale di chi ha firmato gli atti interlocutori”.
Dirimente si rileva al riguardo la mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei suddetti controinteressati (dr. Ghidelli e dott. Petrillo), che non risultano evocati in giudizio.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), sede di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte intimata costituita delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Maiello, Presidente FF, Estensore
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Anna Corrado, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)