2016-09-16 free
il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato per far fronte alle esigenzeche, di fatto, hanno carattere non già provvisorio ma permanente e durevole non è giustificato.
Non si può ammettere che contratti di lavoro a tempo determinato possano essere
rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti nel servizio sanitario che
appartengono alla normale attività del servizio ospedaliero ordinario (v., per analogia, sentenza del 13
marzo 2014, Márquez Samohano, C‑190/13, EU:C:2014:146, punto 58).
Infatti, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato per far fronte alle esigenze
che, di fatto, hanno carattere non già provvisorio ma permanente e durevole non è giustificato ai sensi
della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro, dal momento che un tale utilizzo dei contratti o
dei rapporti di lavoro a tempo determinato è incompatibile con la premessa sulla quale si fonda il suddetto
accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma
comune dei rapporti di lavoro, anche se i contratti di lavoro a tempo determinato rappresentano una
caratteristica dell’impiego in alcuni settori o per determinate occupazioni e attività