03.11.2011 free
Pieghevole predisposto per l’addestramento degli informatori scientifici: è pubblicità ingannevole? Esclusa la lesività se la condotta non è seriale
Il fatto
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato a seguito di una segnalazione proveniente da un medico, aveva dichiarato che un pieghevole relativo a una specialità medicinale predisposto dall’azienda farmaceutica produttrice, costituiva pubblicità ingannevole e ne vietava di conseguenza l’ulteriore diffusione.
L’azienda contestava il provvedimento restrittivo evidenziando che il cartoncino lucido, raffigurante nell’ultima pagina la confezione del medicinale e gli stabilimenti di produzione, nonchè in grassetto la dizione «materiale per esclusivo uso interno», era stato predisposto per il solo addestramento degli informatori scientifici. L’Autorità riteneva comunque che il messaggio diffuso fosse ingannevole in relazione alla caratteristiche, alle possibilità di impiego e al profilo di rischio per il trattamento proposto.
Il diritto
I giudici del tribunale amministrativo regionale accoglievano il ricorso proposto dal produttore affermando la non ricorrenza dei presupposti per la qualificazione del messaggio come pubblicitario e considerando credibile la destinazione del pieghevole a finalità di addestramento.
Il Consiglio di Stato, adito dalla Autorità garante per ottenere la riforma della pronuncia di primo grado, ha sottolineato il carattere non lesivo di una diffusione dello stampato ridotta ad un unico episodio verificatosi nel corso di una singola visita presso un solo medico. Questa unicità è circostanza determinate idonea ad escludere l’abitualità o serialità della pratica commerciale scorretta.
L’assenza di una serialità, non solo esclude la prova della sussistenza di una vero e proprio comportamento censurabile, ma induce anche a presumere che il messaggio non fosse preordinato ad una generale diffusione presso il pubblico per promuovere la vendita del bene.
Esito del giudizio
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, confermando la sentenza di primo grado favorevole all’azienda farmaceutica.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]