12.05.03 free
T.A.R. CALABRIA - ( sui requisiti per la retribuibilita' del lavoro straordinario)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,
Catanzaro – Sezione Seconda
composto dai Signori:
Salvatore MEZZACAPO Presidente
Stefano TOSCHEI Referendario est.;
Ezio FEDULLO Referendario;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1003/99 proposto
da
AP, rappresentato e difeso dagli avv.ti *** e *** ed elettivamente domiciliato in Catanzaro;
contro
la A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia, in persona del Direttore generale legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per il riconoscimento
del diritto del ricorrente al pagamento in suo favore degli emolumenti per le ore di lavoro straordinario prestato nell’anno 1997.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 dicembre 2002 il dott. Stefano Toschei; presenze come da verbale di udienza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. - Esponeva il ricorrente, coadiutore amministrativo presso la A.S.L. n. 8 di Vibo Valentia, ufficio provveditorato della sede di Tropea, di aver effettuato, nel corso del 1997, turni di servizio lavorativo straordinario per un totale di 57 ore.
Lamentava tuttavia che, nonostante le reiterate richieste l’Azienda non aveva corrisposto il pagamento dovuto per il lavoro straordinario svolto, rispondendo con nota dirigenziale del 12 maggio 1995 che nulla risultava agli uffici.
Si doleva dunque il dipendente che nonostante avesse interpellato più volte l’Amministrazione al fine di ottenere quanto dovutogli, in base alle dettagliate richieste che pure depositava in giudizio, non aveva ottenuto alcuna soddisfazione delle sue pretese; di talché, contestando anche gli estremi dell’arricchimento senza causa in favore dell’Amministrazione datoriale, chiedeva il giudiziale riconoscimento delle poste retributive dovutegli.
2. - Non si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata.
All’udienza del 6 dicembre 2002 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
3. – Con il ricorso proposto il Signor PA chiede il giudiziale riconoscimento del diritto ad ottenere il pagamento delle 57 ore di lavoro straordinario asseritamente svolte nel corso dell’anno 1997 in favore dell’Amministrazione sanitaria datoriale.
A conforto della richiesta egli deposita un riconoscimento di debito dell’Amministrazione per 57 ore di lavoro straordinario svolto nel 1996, documentazione a firma del Direttore sanitario in cui si prospettava la necessità che il dipendente svolgesse ore di lavoro straordinario e la nota del responsabile del servizio n. 9 che respingeva la richiesta relativa al pagamento delle ore di lavoro straordinario per l’anno 1997 in quanto non risultava alcuna delibera ricognitiva del debito (cfr. nota del 12 maggio 1998 versata in atti).
4. – In punto di diritto giova osservare che, in materia di pagamento per prestazioni di lavoro svolte da pubblici dipendenti oltre il monte ore ordinario, vigono i seguenti principi anche recentemente ribaditi dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., Sez. V, 24 settembre 1999, n. 1147):
a. la Pubblica amministrazione è tenuta ad erogare compensi per il lavoro straordinario sostenuto dai propri dipendenti solo in presenza di una preventiva formale autorizzazione allo svolgimento, che consente di verificare le ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazione lavorativa eccezionale (cfr. Cons. St., Sez. V, 11 novembre 1994, n. 1277; Cons. St., Sez. IV, 14 febbraio 1994, n. 139 nonché, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 17 novembre 1999, n. 2969);
b. nel rapporto di lavoro di pubblico impiego, non può essere riconosciuto alcun compenso per lavoro straordinario, quando manchi una preventiva, formale, autorizzazione da parte dell’Amministrazione, in quanto solo in tal modo è possibile controllare, nel rispetto dell’art. 97 Cost., la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali del dipendente (cfr. Cons. St., Sez. V, 27 dicembre 1999, n. 2160; Cons. St., Sez. V, 15 marzo 1993, n. 363; Cons. St., Sez. V, 13 settembre 1991, n. 1154 nonché T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 15 novembre 1999, n. 1384);
c. in materia poi, la normativa di derivazione contrattuale prevede espressamente che il lavoro straordinario svolto oltre i limiti programmati non è monetizzabile, ma è compensato con appositi periodi di riposo sostitutivo (nella specie, l’art. 5, comma 2, lett. a), del D.P.R. 3 agosto 1990 n. 333, che fissa il tetto annuo in 70 ore di lavoro straordinario);
d. è pur vero che in casi eccezionali, qualora l’impiego del personale sia assolutamente necessario per lo svolgimento di un servizio improcrastinabile e considerato essenziale nell’ambito delle competenze dell’Amministrazione, è configurabile una autorizzazione implicita allo svolgimento del lavoro straordinario, ma ciò deve avvenire, ai fini della corresponsione del compenso, pur sempre nel rispetto ed entro i limiti massimi delle ore consentite, fissati da norme contrattuali; di legge, dai contratti.
Sul punto, da ultimo, si è ulteriormente sostenuto che soltanto in presenza della preventiva e formale autorizzazione il dipendente può legittimamente compiere lavoro straordinario, con conseguente diritto al compenso, giacché l'autorizzazione ha lo scopo precipuo di controllare, nel rispetto del principio di cui all'art. 97 Cost., l'esistenza delle effettive ragioni di pubblico interesse e del servizio; pertanto, il fatto obiettivo della prestazione dello straordinario, ove pure ne sussista la prova in relazione a ciascun periodo lavorativo, non è sufficiente a radicare nel prestatore dell'attività il diritto al compenso a titolo di straordinario (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 29 settembre 2000 n. 1531).
6. – Nella vicenda posta all’esame del Collegio, in ragione della documentazione depositata, non si rileva la presenza di alcun provvedimento che corrisponda ad una manifestazione di volontà dell’Amministrazione sanitaria volta ad autorizzare espressamente il ricorrente a svolgere attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro per il periodo qui in contestazione (vale a dire il 1997), né altro atto della procedura autoritativa necessaria che possa ritenersi equipollente.
Infatti, posto che l’autorizzazione assume valenza obbligatoria per l’Ente solo quando è adottata dall’organo competente ad assumere decisioni definitive per conto dell’Ente stesso, tale conseguenza non può derivare dalla documentazione depositata in giudizio dal ricorrente; peraltro la nota del 12 maggio 1998 (depositata in atti), adottata dal Responsabile del servizio n. 9 e non dal Direttore generale rappresentante legale dell’Azienda, nella sostanza assume una mera valenza interlocutoria, giacché se così non fosse il ricorso sarebbe inammissibile per mancata impugnazione dell’atto pregiudizievole con il quale l’Amministrazione formalmente avrebbe negato la sussistenza della pretesa vantata dal ricorrente.
Se è vero che, con specifico riferimento alle somme dovute per la prestazione di lavoro straordinario, l’eventuale riconoscimento del debito dovuto da parte dell’Amministrazione datoriale esenta il dipendente dalla dimostrazione della sussistenza di una previa autorizzazione dell’Ente, la mancata produzione a cura del ricorrente – in assenza di un formale provvedimento di preventiva autorizzazione allo svolgimento del lavoro oltre il normale orario - di un qualsivoglia atto avente il valore di riconoscimento di debito da parte dell'Amministrazione datoriale, in ragione delle suesposte osservazioni, conduce a ritenere infondato nel merito il gravame proposto.
7. - Per completezza di motivazione va poi ulteriormente chiarito che, in materia, si è anche affermato che il principio secondo il quale nel rapporto di pubblico impiego non può essere riconosciuto alcun compenso per lavoro straordinario quando manchi una preventiva formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione subisce eccezioni per i casi in cui la prestazione eccedente non consegua ad una libera scelta del dipendente, ma costituisca un preciso obbligo, che nasce da ragioni organizzative cogenti e in qualche modo ascrivibili a valutazioni operate dalla Amministrazione, situazione che ricorre nelle ipotesi in cui il dipendente risulti essere stato l'unico addetto ad un servizio funzionante per orario superiore a quello ordinario, o quando il lavoro svolto sia indispensabile e non dilazionabile e non sia stato affidato a dipendenti diversi da colui che richiede il compenso (cfr. Cons. St., Sez. V, 10 luglio 2000 n. 3846, 9 marzo 1995 n. 329 e 28 febbraio 1995 n. 287).
Tuttavia tale situazione eccezionale deve trovare riscontro, di fatto e di diritto, in un atto dell’organo dell’Amministrazione competente ad assumere decisioni dal valore obbligatorio per la stessa (non essendo sufficiente una nota del responsabile dell’ufficio in cui opera il dipendente) che indichi le ragioni per le quali una certa attività lavorativa debba essere effettuata improcrastinabilmente ovvero che, a sanatoria, autorizzi ex post l’attività dispiegata in ragione delle improcrastinabili esigenze di servizio che avevano reso necessario lo svolgimento della prestazione di lavoro in aggiunta al periodo ordinario (cfr. Cons. St., Sez. IV, 2 giugno 2000 n. 3158 e 14 febbraio 1994 n. 139). Nessun documento nel senso sopra indicato è però presente nella produzione allegata all’atto introduttivo.
8. – In ragione di quanto sopra si è osservato le censure prospettate dal ricorrente non possono trovare accoglimento e, dunque, il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esenta questo Tribunale dalla decisione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Catanzaro, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2002.
Il Presidente Il relatore ed estensore
Salvatore Mezzacapo Stefano Toschei
Il Segretario
Bruno Ionadi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 16 GENNAIO 2003