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I.N.P.D.A.P.- Informativa 27-3-2002 n. 33 C.C.N.L. personale comparto Sanità - Biennio economico 2000-2001 - Aspetti pensionistici.
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica)
Informativa 27-3-2002 n. 33
C.C.N.L. personale comparto Sanità - Biennio economico 2000-2001 - Aspetti pensionistici.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale trattamenti pensionistici, Ufficio Normativa.
Epigrafe
Destinatari
1. Premessa.
2. Incrementi tabellari (articolo 2).
3. Indennità professionale specifica.
4. Indennità di rischio da radiazioni (articolo 5).
5. Coordinamento (articolo 10).
6. Indennità di funzione per posizioni organizzative.
7. Effetti dei nuovi stipendi.
Allegato A - Trattamento economico iniziale
Allegato B - Categorie e posizioni economiche di sviluppo - Importi al 1° gennaio 2001
Allegato C - Categorie e posizioni economiche di sviluppo - Importi dal 21 settembre 2001
Allegato D - Valori annui lordi dell'indennità professionale specifica
Alla Direzione centrale per la segreteria del Consiglio
di amministrazione, Organi collegiali e affari
generali
Sede
Ai Dirigenti generali, centrali e compartimentali
Loro sedi
Ai Direttori degli Uffici centrali e periferici
Loro sedi
Ai Coordinatori delle consulenze professionali
Loro sedi
Alle Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
Loro sedi
Agli Enti di Patronato
Loro sedi
Al Ministero della salute
Gabinetto
Viale dell'Industria, 20
00144 Roma
1. Premessa.
In data 20 settembre 2001 è stato sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni e Confederazioni sindacali il C.C.N.L. del personale del comparto Sanità relativo al secondo biennio di parte economica 2000-2001. Il contratto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248 - Supplemento ordinario n. 240, unitamente a quello integrativo del C.C.N.L. 7 aprile 1999 relativo al personale del medesimo comparto.
Il contratto relativo al II biennio economico 2000-2001 si applica a tutto il personale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, esclusi i dirigenti, in servizio alla data del 1° gennaio 2000 o assunto successivamente.
Con la presente informativa si analizzano i riflessi pensionistici derivanti dall'applicazione di detto contratto.
2. Incrementi tabellari (articolo 2).
Gli stipendi tabellari, rideterminati a seguito dell'attribuzione dei benefici economici previsti dall'articolo 32 del C.C.N.L. 7 aprile 1999, vengono incrementati alle scadenze del 1° luglio 2000 e 1° gennaio 2001 secondo importi differenziati in base alla categoria di appartenenza, comportando il nuovo trattamento economico iniziale annuo lordo da attribuire alle medesime scadenze (allegato A).
Considerato che nell'ambito di ciascuna categoria lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione - dopo il trattamento economico iniziale - di altre quattro fasce retributive, i relativi valori economici annui, individuati nell'allegato n. 11 del C.C.N.L. 7 aprile 1999, sono rideterminati alle scadenze 1° luglio 2000 e 1° gennaio 2001 nei valori indicati nell'allegato B.
Con l'entrata in vigore del contratto in esame (21 settembre 2001) sono state istituite, nell'ambito della categoria D, le posizioni economiche di sviluppo D5 e D5 Super alle quali compete, a decorrere dalla medesima data, il trattamento economico iniziale di cui all'allegato C.
3. Indennità professionale specifica.
Restano confermati gli importi e la valutazione nella quota A di pensione dell'indennità professionale specifica quale valore economico derivante dall'eventuale residuo dell'indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità di cui all'articolo 45, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 1 settembre 1995 (Allegato D).
4. Indennità di rischio da radiazioni (articolo 5).
Nei confronti del tecnici sanitari di radiologia medica, l'indennità di rischio radiologico (ex articolo 54 del D.P.R. n. 384 del 1990, confermata dall'articolo 4 del C.C.N.L. 27 giugno 1996 relativo al secondo biennio parte economica 1996-1997) viene anche essa denominata, a decorrere dal 21 settembre 2001 (data di entrata in vigore del contratto in esame), indennità professionale specifica ed è corrisposta per 12 mensilità, nella misura di £ 200.000 mensili lorde (Allegato D, punti 11 e 13, lett. B).
Il valore complessivo degli importi di tale indennità professionale viene trasferito dal "Fondo per il finanziamento dei trattamenti accessori" (articolo 38, comma 1, del C.C.N.L. 7 aprile 1999) al "Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune della ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica" (articolo 39 del C.C.N.L. 7 aprile 1999).
Al riguardo occorre tenere presente che il Fondo di cui all'articolo 39, finalizzato a remunerare particolari posizioni di lavoro, in relazione alla accresciuta professionalità e valorizzazione delle responsabilità, sostituisce e riassorbe quello previsto dall'articolo 43, comma 2, punto 3) del C.C.N.L. del 1 settembre 1995, come integrato dal C.C.N.L. del 27 giugno 1996 già utilizzato per finanziare particolari indennità valutabili nella quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera a) del decreto legislativo n. 503 del 1992.
Il trasferimento dei valori da un Fondo ad altro di diversa natura comporta necessariamente una diversa valutazione, in sede di trattamento di quiescenza, dell'indennità professionale specifica attribuita ai tecnici sanitari di radiologia medica che, per esplicita previsione contrattuale (articolo 14, comma 3 C.C.N.L. in esame), produce effetti solo a decorrere dal 31 dicembre 2001 ai fini della quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Nei confronti del personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, l'indennità continua ad essere corrisposta, per tutta la durata del periodo di esposizione, sotto forma di rischio radiologico.
L'ammontare di tale indennità è pari a £ 200.000 mensili lorde e continua a rimanere assegnato al Fondo di cui all'articolo 38, comma 1, del C.C.N.L. 7 aprile 1999 (Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno). Con tale Fondo vengono finanziate indennità che, pur fisse nell'importo, sono strettamente legate a determinate mansioni svolte dal personale incaricato e possono, di conseguenza, non essere più corrisposte in caso di svolgimento di funzioni diverse. Ai fini del trattamento di quiescenza, pertanto, l'indennità connessa al rischio radiologico è utile ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera b), del suindicato decreto legislativo.
5. Coordinamento (articolo 10).
A seguito del nuovo assetto organizzativo nonché al fine di valorizzare l'autonomia e la responsabilità di alcune figure professionali del ruolo sanitario e tecnico profilo di assistente sociale, è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione.
L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile entrambe finanziate con le risorse disponibili nel fondo dell'articolo 39 del C.C.N.L. 7 aprile 1999. Tale fondo, come specificato nel punto precedente, sostituisce e riassorbe quello previsto dall'articolo 43, comma 2, punto 3) del C.C.N.L. del 1 settembre 1995, come integrato dal C.C.N.L. del 27 giugno 1996 già utilizzato per finanziare particolari indennità valutabili nella quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera a) del decreto legislativo n. 503 del 1992.
Fase di prima applicazione
L'indennità di funzione di coordinamento, nella sua componente fissa, viene attribuita a decorrere dal 1° settembre 2001, in via permanente, ai collaboratori professionali sanitari - caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001.
Previa concertazione con le RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. in esame, la medesima indennità, parte fissa, viene attribuita, sempre a decorrere dal 1° settembre 2001, anche ai collaboratori sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ivi compresi i dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai quali le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001.
Sempre in fase di prima applicazione, l'azienda, in base alla propria situazione organizzativa, può riconoscere l'indennità di funzione di coordinamento anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia stato riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento alla medesima data del 31 agosto 2001.
La componente fissa dell'indennità di funzione di coordinamento viene corrisposta a decorrere dal 1° settembre 2001 per un ammontare annuo lordo di £. 3.000.000, a cui va aggiunto il rateo della tredicesima mensilità. Tale componente è utile ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera a), del D.Lgs. n. 503 del 1992.
In aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, le aziende possono prevedere, previa concertazione con i suindicati soggetti sindacali, una parte variabile, sino ad un massimo di £ 3.000.000 annue.
Considerato che anche la quota variabile dell'indennità di funzione di coordinamento rappresenta un emolumento predeterminabile, in quanto attribuito in base ad importi fissi stabiliti contrattualmente, questo Istituto ritiene di valutare detta voce retributiva per il calcolo della quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera a), del D.Lgs. n. 503 del 1992.
Fase a regime
Anche l'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla data del 1° settembre 2001 è considerata, sia nella componente fissa che in quella variabile, ai fini del trattamento di quiescenza, da ritenersi valutabile nella quota di pensione di cui all'articolo 13, lettera a) del più volte citato decreto legislativo, essendone predeterminabili gli importi.
6. Indennità di funzione per posizioni organizzative.
Con decorrenza 1° settembre 2001, l'indennità già prevista dall'articolo 36 del C.C.N.L. 7 aprile 1999 per incarichi di particolare responsabilità può essere attribuita esclusivamente al personale appartenente alla categoria D. Vengono fatte salve le situazioni in cui tale indennità sia stata attribuita, anteriormente al 1° settembre 2001, al personale appartenente alla categoria C.
Viene confermato l'importo dell'indennità di funzione in misura variabile da un minimo di £ 6.000.000 ad un massimo di £ 18.000.000, corrisposto su tredici mesi e, pertanto, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità.
Resta invariata la valutabilità di tale emolumento nella quota A del trattamento di quiescenza, così come individuata dall'articolo 13, lettera a), del D.Lgs. n. 503 del 1992.
7. Effetti dei nuovi stipendi.
Gli incrementi del trattamento economico previsti dal contratto in esame alle scadenze e negli importi indicati negli allegati B) e C) della presente informativa hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto ed indiretto, sull'indennità dell'articolo 32 del C.C.N.L. del 1 settembre 1995 (sospensione cautelare), sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
I benefìci economici di cui all'allegato B) sono corrisposti integralmente alle scadenze (1° luglio 2000-1° gennaio 2001) e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cesserà dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del contratto in esame di parte economica 2000-2001.
Il Dirigente generale
Dr. Costanzo Gala
Allegato A
Trattamento economico iniziale a decorrere dal 1° luglio 2000
Ex posizione Categoria Trattamento Incremento Totale Valore Nuovo
funzionale tabellare annuo dal tabellare comune delle trattamento
iniziale 1° luglio 2000 iniziale indennità di economico
annuo lordo qualificazione iniziale annuo
C.C.N.L. 1 professionale lordo dal
biennio 1° luglio 2000
(A) (B) (C) (D) (E)
I-II-III A 12.489.000 348.000 12.837.000 222.000 13.059.000
IV B 13.693.000 372.000 14.065.000 942.000 15.007.000
V B livello super 15.285.000 396.000 15.681.000 222.000 15.903.000
VI C 16.695.000 432.000 17.127.000 1.662.000 18.789.000
VII D 19.187.000 468.000 19.655.000 1.662.000 21.317.000
VIII D livello super 21.627.000 504.000 22.131.000 1.662.000 23.793.000
A decorrere dal 1° luglio 2000, il trattamento tabellare iniziale di cui alla colonna C per il personale già di ex livello VIII bis (confluito nella categoria D, livello economico Ds) è pari a £ 24.987.000. A detto personale, se collocato nella fasce Ds1 e Ds2 competono, rispettivamente, £ 25.220.000 e £ 26.649.000.
Trattamento economico iniziale a decorrere dal 1° gennaio 2001
Ex posizione Categoria Trattamento Incremento Totale Valore Nuovo
funzionale tabellare annuo dal tabellare comune delle trattamento
iniziale 1° gennaio iniziale indennità di economico
annuo lordo 2001 qualificazione iniziale annuo
dal 1° luglio professionale lordo dal
2000 1° gennaio 2001
(A) (B) (C) (D) (E)
I-II-III A 12.837.000 576.000 13.413.000 222.000 13.635.000
IV B 14.065.000 624.000 14.689.000 942.000 15.631.000
V B livello super 15.681.000 648.000 16.329.000 222.000 16.551.000
VI C 17.127.000 720.000 17.847.000 1.662.000 19.509.000
VII D 19.665.000 780.000 20.435.000 1.662.000 22.097.000
VIII D livello super 22.131.000 840.000 22.971.000 1.662.000 24.633.000
A decorrere dal 1° gennaio 2001, il trattamento tabellare iniziale di cui alla colonna C per il personale già di ex livello VIII bis (confluito nella categoria D, livello economico Ds) è pari a £ 25.899.000. A detto personale, se collocato nella fasce Ds1 e Ds2 competono, rispettivamente, £ 26.096.000 e £ 27.561.000.
Allegato B
Categorie e posizioni economiche di sviluppo
(importi annui lordi comprensivi degli aumenti al 1° luglio 2000)
Trattamento
economico Trattamento economico per fasce retributive
iniziale
Ds Ds1 Ds2 Ds3 Ds4
23.793.000 25.220.000 26.649.000 28.156.000 29.413.000
D D1 D2 D3 D4
21.317.000 22.560.000 23.680.000 24.800.000 25.932.000
C C1 C2 C3 C4
18.789.000 19.754.000 20.874.000 22.006.000 23.668.000
Bs Bs1 Bs2 Bs3 Bs4
15.903.000 16.779.000 17.646.000 18.246.000 19.258.000
B B1 B2 B3 B4
15.007.000 15.784.000 16.603.000 17.115.000 17.727.000
A A1 A2 A3 A4
13.059.000 13.747.000 14.430.000 14.830.000 15.292.000
Categorie e posizioni economiche di sviluppo
(importi annui lordi comprensivi degli aumenti al 1° gennaio 2001)
Trattamento
economico Trattamento economico per fasce retributive
Iniziale
Ds Ds1 Ds2 Ds3 Ds4
24.633.000 26.096.000 27.561.000 29.104.000 30.385.000
D D1 D2 D3 D4
22.097.000 23.364.000 24.520.000 25.664.000 26.820.000
C C1 C2 C2 C4
19.509.000 20.498.000 21.642.000 22.798.000 24.496.000
Bs Bs1 Bs2 Bs3 Bs4
16.551.000 17.451.000 18.330.000 18.954.000 19.990.000
B B1 B2 B3 B4
15.631.000 16.432.000 17.263.000 17.787.000 18.411.000
A A1 A2 A3 A4
13.635.000 14.347.000 15.042.000 15.454.000 15.928.000
Allegato C
Categorie e posizioni economiche di sviluppo
(importi annui lordi a decorrere dal 21 settembre 2001)
Trattamento
economico Trattamento economico per fasce retributive
iniziale
Ds Ds1 Ds2 Ds3 Ds4 Ds5
24.633.000 26.096.000 27.561.000 29.104.000 30.385.000 31.722.000
D D1 D2 D3 D4 D5
22.097.000 23.364.000 24.520.000 25.664.000 26.820.000 28.000.000
C C1 C2 C3 C4
19.509.000 20.498.000 21.642.000 22.798.000 24.496.000
Bs Bs1 Bs2 Bs3 Bs4
16.551.000 17.451.000 18.330.000 18.954.000 19.990.000
B B1 B2 B3 B4
15.631.000 16.432.000 17.263.000 17.787.000 18.411.000
A A1 A2 A3 A4
13.635.000 14.347.000 15.042.000 15.454.000 15.928.000
Allegato D
Valori annui lordi per dodici mensilità della indennità professionale specifica
Tabella F
Valore annuo
PROFILO lordo
indennità
1. addetto alle pulizie - fattorino - commesso - ausiliario specializzato ---
2. ausiliario specializzato (ex ausiliario socio sanitario specializzato) 540.000
3. operatore tecnico - coadiutore amministrativo - coadiutore amministrativo esperto ---
4. operatore tecnico specializzato - operatore sociosanitario ---
5. operatore tecnico coordinatore 936.000
6. puericultrice 240.000
7. massofisioterapista - massaggiatore ---
8. infermiere generico e psichiatrico con un anno di corso 480.000
9. assistente amministrativo - programmatore - assistente tecnico ---
10. collaboratore prof. sanitario (esclusi i profili di cui al punto n. 11) - assistente
religioso - collaboratore professionale assistente sociale - collaboratore ---
amministrativo professionale - collaboratore tecnico - professionale
11. collaboratore prof. sanitario :
a) infermiere - infermiere pediatrico - assistente sanitario - ostetrica 840.000
b) tecnico sanitario di radiologia medica 2.400.000
12. collaboratore prof. sanitario esperto (esclusi i profili di cui al punto n. 13) ---
collaboratore amministrativo professionale esperto - collaboratore tecnico -
professionale esperto - collaboratore professionale assistente sociale esperto
13. collaboratore prof. sanitario esperto:
a) ex operatore professionale dirigente 660.000
b) tecnico sanitario di radiologia medica 2.400.000
La tabella F del contratto in esame sostituisce la tabella 6 allegata al C.C.N.L. 7 aprile 1999, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del contratto del 20 settembre 2001, con l'unica innovazione nei punti 11 e 13 dell'inserimento dell'indennità professionale specifica dei collaboratori professionali sanitari tecnici di radiologia, inquadrati in D e Ds nonché della ricollocazione in D del personale dei profili sanitari.