06.07.2006 free
TAR LAZIO - (il diritto alla conoscenza delle possibili ragioni della genesi della infermità va tutelato con il diritto di accesso)
§ - in presenza di un ordine del giudice, tendente al rilascio di documentazione relativa alla autorizzazione all’immissione in commercio di uno specifico farmaco, non puo' essere opposta la protezione dei segreti industriali di terzi, che non rientra tra i compiti del Ministero o dell’AIFA ; per tali casi, infatti , l’Ordinamento giuridico conferisce al Titolare del segreto scientifico o industriale una specifica tutela sia in sede civile che penale, ex art. 623 c.p. ( avv.ennio grassini - www.dirittosanitario.net)
Sentenza 14874/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ANNO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez.III-quater
composta da dr. Mario Di Giuseppe Presidente dr. Carlo Taglienti Consigliere dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
proposto sul ricorso n. 6860/2005 R.G. proposto da ...rappresentata e difesa dall’Avv. Nicolò Paoletti presso cui è elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini n..34 . contro -- il Ministero della Salute e l'Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del rispettivi rappresentanti legali, costituitisi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato; per l’esecuzione della sentenza n. 2272/05 del T.A.R. Lazio, sez. III-ter in materia di diritto di accesso. Visto il ricorso con i relativi allegati; Viste le memorie prodotte dal ricorrente; Visti gli atti tutti della causa; Vista la costituzione orale, alla Camera di Consiglio, dell’Avvocatura dello Stato; Nominato relatore alla Camera di Consiglio del 16 novembre 2005 il Consigliere Umberto Realfonzo; e udito l’Avv. Paletti e l’Avv. dello Stato Salvatorelli. Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che: -- con sentenza n. 2272/05 il T.A.R. Lazio, sez. III-ter ha annullato il provvedimento dell'Agenzia Italiana del farmaco del 20 dicembre 2004 rif. AIFA.i/F.1.a - 28809, con il quale le è stato negato l'accesso ai documenti richiesti con istanza notificata in data 29 novembre 2004; ed ha ordinato alla Amministrazione convenuta il rilascio della documentazione richiesta. -- che la suindicata sentenza è stata ritualmente notificata al Ministero della Salute in data 13 aprile 2005; -- che con atto di diffida e messa in mora notificato in data 12 maggio 2005, la signora ..., ha invitato il Ministero della Salute e l'Agenzia Italiana del Farmaco a dare esecuzione entro 30 giorni dalla data di notifica alla sentenza n. 2272/05;
-- che essendo decorso il termine di 30 giorni senza che sia stata prestata ottemperanza alla suddetta sentenza, la signora... ha notificato in data 7 luglio 2005 il presente ricorso ai sensi dell’art. 33 ultimo comma, 1. 1034/71 come aggiunto dall'art. l0 l. 205/00 richiedendo l’adozione di tutti i provvedimenti all’uopo necessari, ivi compresa la nomina di un Commissario ad acta. Le Amministrazioni non si sono costituite in giudizio.
Con deposito del 25 ottobre 2005 la ricorrente depositava una nota dell’Archivio Centrale di Stato con cui si comunicava che il materiale versato dal Ministero della Salute concerneva atti di direzioni generali diverse dall’ex-Direzione Generale del Farmaco e che gli atti richiesti avrebbero dovuto essere conservati nell’Archivio del Ministero della Salute di v. dei Carri Armati. Alla Camera di Consiglio del 16 novembre 2004, il difensore della ricorrente lamentando il persistere dell’inerzia, chiedeva l’assegnazione di un termine breve e la nomina di un Commissario ad acta nella persona del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza o suo delegato.
La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato.
Con il presente ricorso la ricorrente, che era rimasta paralizzata agli arti inferiori, lamenta l’inesecuzione della sentenza con cui era stato riconosciuto l’accesso a tutta la documentazione scientifica originariamente presentata per l’ottenimento dell’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco “Baralgina”.
Senza alcuna ragione di diritto il Ministero della Salute e l’Agenzia del Farmaco persistono in un atteggiamento manifestamente ostruzionistico, in spregio della sentenza che ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla conoscenza delle possibili ragioni della genesi della sua infermità.
Il comportamento inerte delle amministrazioni intimate appare incomprensibile a meno che non si voglia ritenere, che del tutto indebitamente, l’Amministrazione persista nella protezione di pretesi segreti industriali e commerciali (di un prodotto peraltro spontaneamente ritirato dal commercio fin dal 1998), già posta a base del provvedimento di diniego e ritenuta illegittima con la decisione di cui si chiede l’esecuzione.
Al riguardo è infatti evidente come le vicende umane della ricorrente dimostrino chiaramente che l’interessata non ha certo la finalità di acquisire segreti scientifici o industriali. Ma anche se così non fosse, in presenza di un ordine del giudice, la protezione dei segreti industriali di terzi non rientra tra i compiti del Ministero o dell’Agenzia dato che, per tali casi, l’Ordinamento giuridico conferisce al Titolare del segreto scientifico o industriale una specifica tutela sia in sede civile che penale (ex art. 623 c.p.). In conclusione, va dichiarato, dunque, l'obbligo dell’Amministrazione intimata di eseguire la sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per l'eventualità di una persistente inesecuzione, si nomina fin d’ora il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato, quale commissario ad acta, il quale entro l'ulteriore termine di gg. 30 -- decorrente da apposita comunicazione, a cura della ricorrente, dell'inutile scadenza del termine qui concesso alle Amministrazioni -- dovrà procedere all’acquisizione di tutta la documentazione indicata nella sentenza n. 2272/2005, ovunque essa si trovi.
Le spese di giudizio, tenendo conto anche della compensazione nel precedente giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 5.000,00 in solido a carico delle Amministrazioni intimate.
P Q M
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :
1) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto dichiara l'obbligo dell'Amministrazione intimata di ottemperare il giudicato di cui in epigrafe entro il termine di gg. trenta dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
e) In difetto, nomina fin d’ora il nominato commissario ad acta di cui in motivazione, entro i termini e con le modalità precisate in parte motiva.
3) Le spese di questo giudizio sono poste a carico in solido delle Amministrazioni intimate e sono liquidate nella complessiva misura di in € 5.000,00 a favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2005.
IL PRESIDENTE dr. Mario Di Giuseppe
IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo