13.01.2006 free
CORTE d' APPELLO di NAPOLI - (responsabilita' per culpa in vigilando all'interno di ospedale psichiatrico)
§ - In tema di responsabilità per culpa in vigilando e con riferimento ai danni patiti dalle persone affidate alla sorveglianza, è posta dal legislatore a carico delle persone preposte alla sorveglianza una presunzione di responsabilità, che può essere superata soltanto con la dimostrazione di avere esercitato la sorveglianza sugli internati con una diligenza diretta ad impedire il fatto, cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere; con la conseguenza che, ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli stessi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto, che invece esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento, nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze. (centro studi di diritto sanitario - www.dirittosanitario.net)
Sentenza del 11-02-2005
omissis
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 15/5/90 F.L., premesso che la figlia M., affetta da "oligofrenia di grado elevato in soggetto con note mongoloidi ed emiplegia destra", durante la degenza presso l'I. di Marano, era rimasta vittima di violenza carnale ad opera di ignoti; che la giovane in conseguenza di tale fatto era rimasta anche incinta ed era stata fatta abortire; ciò premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il suddetto I., a cui era stata affidata la giovane per cura e custodia, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, sia fisico che morale, subiti da F.M., con vittoria delle spese del giudizio. Instauratosi il contraddittorio, il convenuto I. chiedeva il rigetto della domanda, affermando che la F., maggiorenne ed in pieno possesso delle sue facoltà mentali, si allontanava spesso dall'I. per gite o per suoi motivi personali ed articolava prova testimoniale su tali circostanze.
Acquisita la copia degli atti del procedimento penale instauratosi a seguito di denunzia contro ignoti, il Tribunale ammetteva la prova articolata dall'attore e dichiarava non ammissibile la prova articolata dal convenuto, il quale proponeva reclamo al collegio: reclamo che però veniva rigettato con ordinanza del 15/22-4-1993. Disposta ed eseguita la consulenza tecnica d'ufficio, cui faceva seguito il rinnovo della consulenza con la nomina di un nuovo C.T.U., e dopo la costituzione in giudizio di F.L., nella veste però di interveniente volontario che, per i medesimi fatti che avevano coinvolto la figlia, chiedeva anche il risarcimento dei danni da lui subiti, il Tribunale con sentenza depositata in data 27/3/2002 dichiarava inammissibile l'intervento volontario di F.L. e, in accoglimento della domanda dallo stesso presentata nella qualità di tutore di F.M., condannava la srl I., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del F., nella prefata qualità, della somma di £. 300.000.000, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali a partire dalla data del 27/9/1986, nonché al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la sentenza proponeva appello la srl I., censurandola per i seguenti motivi: a) erroneamente non era stata ammessa la prova dedotta dalla convenuta, laddove avrebbe dovuto invece essere dichiarata la inammissibilità della prova dedotta da parte attrice; b) alla stregua delle risultanze probatorie il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la insussistenza di responsabilità da parte della società convenuta; e) il primo giudice aveva erroneamente affermata la responsabilità dell'I., malgrado l'assoluta carenza di prova in ordine alle omissioni che avrebbero cagionato l'evento de quo e la difficoltà di effettuare un controllo sui comportamenti di tutti i soggetti presenti nella struttura 24 ore su 24; d) non è stata data dal tribunale un'adeguata motivazione circa le ragioni che lo hanno indotto a ritenere più convincente ed esaustiva la seconda C.T.U. e a non considerare la prima, che escludeva la sussistenza di qualsiasi danno biologico e morale; e) è stata ritenuta la sussistenza di un danno biologico e morale, malgrado il contrasto tra le C.T.U. espletate, che avrebbero dovuto indurre il giudice a procedere ad ulteriori accertamenti; f) si è pervenuti ad una erronea liquidazione dei presunti danni attraverso il richiamo alla equità, che è un criterio sussidiario applicabile solo in presenza del presupposto della certezza del danno, nella specie inesistente, ed attraverso i parametri non utilizzabili nel caso di specie; g) anche le spese del giudizio sono state liquidate in misura assolutamente incongrua rispetto all'attività prestata.
Pertanto, l'appellante chiedeva che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, rigettasse le domande del F.; in subordine, che venisse disposto il rinnovo della C.T.U. ed esclusa la sussistenza dei danni o quantomeno una equa rideterminazione rispondente a criteri logici e legali, con la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Chiedeva altresì che in via istruttoria venisse ammessa la prova testimoniale sulle circostanze indicate in primo grado e su altre circostanze che articolava per la prima volta in grado di appello. Il F. si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello, perché infondato in tutti i suoi motivi e spiegando appello incidentale nella parte in cui non aveva ritenuto ammissibile e tempestivo il suo atto di intervento. All'udienza del 20/1/2005 il Collegio, sulle conclusioni di cui in epigrafe, si riservava la causa per la decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l'I., premesso che all'udienza del 23/01/92 il G.I. aveva rinviato all'udienza del 19/3/92 assegnando nel contempo alla parte attrice il termine ex art. 244 cpc per la indicazione dei testi, deduceva l'inutile decorso di detto termine (stante la mancata comparizione delle parti alla suddetta udienza ed il rinvio ex art. 309 cpc) e quindi l'avvenuta decadenza dalla prova testimoniale, in considerazione della perentorietà del termine, che avrebbe dovuto comportare la declaratoria di inammissibilità della prova. Con lo stesso motivo chiedeva di poter integrare l'articolazione della prova, dedotta in primo grado in modo incompleto e pertanto dichiarata inammissibile dal primo giudice per genericità della stessa, sussistendo il requisito della novità, cui è condizionata a norma dell'art. 345 cpc l'ammissione dei mezzi di prova in appello.
Tale censura è destituita di giuridico fondamento. Va invero rilevato che, essendo applicabile nel caso di specie il previgente regime normativo, legittimamente fu concesso dal giudice di prime cure il termine per la indicazione dei testi da escutere. Tale indicazione fu fatta dal F. all'udienza immediatamente successiva a quella andata deserta ex art.309 cpc. Sulla base di tale tardiva indicazione l'appellante sostiene che il giudice non avrebbe dovuto ammettere la prova per testi, essendo decorso un termine che il legislatore espressamente prevedeva come perentorio. Ma siffatto argomentare non tiene conto del fatto che, con riferimento alla indicazione tardiva dei testi, la giurisprudenza di legittimità e del merito (pienamente condivisa da questo Collegio) era concorde nell'affermare che trattavasi di decadenza non suscettibile di rilievo officioso e destinata a rimanere sanata ove l'altra parte nulla avesse ad eccepire al momento dell'ammissione dei testi (il che è quanto si è puntualmente verificato nel giudizio di primo grado). Quanto alla mancata ammissione della prova per testi dedotta dall'appellante va osservato che essa è stata determinata non da decadenza della stessa, ma dalla genericità dei capitoli di prova, che nulla avrebbero potuto portare - anche se provati- a sostegno dell'assunto difensivo dell'IRMI, di tal che furono considerati irrilevanti anche in sede di reclamo al collegio presentato avverso la ordinanza di non ammissione della stessa.
Con il secondo motivo di gravame viene dedotto che erroneamente è stata affermata la responsabilità professionale dell'I. per condotta omissiva, non essendo stato dimostrato (malgrado il relativo onere probatorio incombesse esclusivamente su parte attrice) che era stata perpetrata violenza carnale nei confronti della F., né che l'episodio di presunta violenza carnale si fosse verificato nella casa di cura e per colpa della stessa, e non essendo peraltro emersa alcuna effettiva omissione ascrivibile alla società o rilevato alcun preciso nesso eziologico tra l'evento ed il danno.
Anche tali censure non sono condivisibili, atteso che dal giudizio penale, conclusosi con l'archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato, sarebbe emerso che si erano verificati reiterati episodi di violenza carnale subiti dalla "povera" M. ed avvenuti all'interno della stessa struttura (v. interrogatorio di C.M.); che l'unica circostanza che aveva indotto il P.M. alla richiesta di archiviazione era la grave alterazione mentale di cui la F. era affetta e che non le consentiva di identificare l'autore della violenza; che dalle dichiarazioni rese sia in sede civile che in sede penale da G.V. era emerso che la F. non era stata prelevata nel periodo in cui era presumibilmente rimasta incinta (maggio 1986) e quindi si trovava all'interno dell'I. Con il terzo motivo di gravame l'appellante sosteneva che non era prospettabile un obbligo di sorveglianza continuativa e che comunque, non essendo la F. interdetta all'epoca dei fatti, la stessa poteva allontanarsi dall'I. liberamente senza possibilità per il personale sanitario di impedirlo. Ma anche su questo punto non è condivisibile l'appello, in quanto dalle dichiarazioni del Direttore dell'Irmi è emerso che non vi era una precisa divisione fra reparto maschile e femminile e che anche uno dei degenti (il C.) aveva messo in evidenza il miserevole contesto ambientale in cui viveva la F., sottoposta già in precedenza ad episodi di abusi sessuali.
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza per il fatto che, malgrado vi fosse un palese contrasto tra le due C.T.U., ha dato valore esclusivamente alla seconda C.T.U. senza alcuna motivazione. Ma va osservato che correttamente il Tribunale, in base all'accertamento che la F. era affetta da oligofrenia di grado elevato in soggetto mongoloide e da paresi arto superiore destro, è pervenuta alla conclusione che non vi era stata la dovuta diligenza nella cura e nella sorveglianza della ricoverata, affetta da una così grave patologia, e che non erano state adottate le dovute cautele per evitare il verificarsi di rapporti sessuali tra internati. A tal riguardo va osservato che, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, qualora si verta in tema di responsabilità per culpa in vigilando e con riferimento ai danni patiti dalle persone affidate alla sorveglianza, è posta dal legislatore a carico delle persone preposte alla sorveglianza una presunzione di responsabilità, che può essere superata soltanto con la dimostrazione di avere esercitato la sorveglianza sugli internati con una diligenza diretta ad impedire il fatto, cioè quel grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto può accadere, con la conseguenza che, ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli stessi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto, che invece esonera da responsabilità soltanto nelle ipotesi in cui non sia possibile evitare l'evento, nonostante la sussistenza di un comportamento di vigilanza adeguato alle circostanze.
Ma nel caso di specie non solo non è stata data dall'IRMI alcuna prova di avere avuto, tramite il suo personale, un comportamento idoneo e finalizzato ad impedire che si verificasse quanto in realtà avvenne, ma è emersa una circostanza estremamente significativa e rilevante ai fini della responsabilità dell'I. appellante, qual'è quella sopra riferita della mancanza di una efficace separazione tra il reparto dei degenti maschile e quello femminile.
Con il quinto motivo di gravame l'appellante contesta la sussistenza di qualsiasi danno, sostenendo che il Tribunale non ha considerato che in soggetti affetti da grave ritardo mentale vi è una totale inconsapevolezza dell'aborto ed una incapacità di elaborare il trauma e non ha tenuto presente che la situazione patologica derivante dal ritardo mentale era per la F. la stessa che era riscontrabile prima dell'epoca della presunta violenza. Ha quindi aggiunto che non può neppure essere riconosciuto il danno morale, in quanto il ristoro di tale danno va escluso nei casi in cui la responsabilità è accertata sulla base di presunzioni di colpa e non su elementi di fatto concreti, occorrendo la effettiva dimostrazione della condotta colposa. Ma va osservato che - anche in ordine a tale censura - la sentenza impugnata non va modificata, in quanto con la stessa è stato recepito l'accertamento del C.T.U., dal quale risulta che, pur essendo la situazione psichica della F. caratterizzata da una oligofrenia grave già prima dell'evento de quo, tuttavia essa "è largamente peggiorata nel tempo soprattutto dal punto di vista psicologico". D'altronde è evidente come sia insostenibile la tesi dell'appellante nella parte in cui ipotizza la impossibilità di un risarcimento in un soggetto che sia già gravemente afflitto da una grave patologia sul piano psichico e mentale.
Con il sesto motivo di gravame l'appellante censura i criteri per la liquidazione del danno, osservando che non poteva farsi ricorso al criterio sussidiario della equità, non essendovi la certezza che un danno si fosse effettivamente prodotto: comunque la scelta di ricorrere alla equità deve essere sorretta da congrua motivazione e dalla indicazione dei criteri che stanno alla base di tale valutazione. Il danno biologico non avrebbe dovuto essere liquidato con il sistema tabellare (sistema cd. a punto), in quanto non è accettabile l'applicazione dei modelli presuntivi stabiliti dai vari tribunali quando si è in presenza non di una situazione psicofisica ottimale, ma di una preesistente gravissima menomazione mentale e psichica: il danno doveva essere liquidato, parametrandolo all'effettivo peggioramento di una situazione già grave. Anche per il danno morale bisognava tenere conto della effettiva sensibilità del soggetto.
Tale motivo di gravame è assorbito dalle considerazioni già svolte con riferimento al precedente motivo di gravame ed a proposito della relazione del C.T.U., che appare condivisibile sia sotto il profilo della possibilità della sussistenza di un danno anche in un soggetto affetto da grave patologia insorta in epoca antecedente il fatto, sia sotto il profilo del quantum da risarcire, nonché sotto la voce di danno biologico e di danno morale, essendo detta relazione tecnica immune da errori logico-giuridici ed apparendo congrue le somme liquidate a tal riguardo in applicazione dei criteri posti dal C.T.U. alla base del suo calcolo. Né può concordarsi con l'appellante sul rilievo di una presunta illegittimità del ricorso all'equità per la liquidazione del danno biologico, atteso che il rinvio all'equità, quale criterio equitativo, è ben possibile per la determinazione del danno biologico, quando questo è insuscettibile di una esatta valutazione economica. Passando all'esame dell'appello incidentale, va osservato che anche esso non è tale da indurre ad una riforma della sentenza impugnata, sia perché dagli atti (v. verbale d'udienza del 9/11/2000) risulta che il F. intervenne nel giudizio dopo che erano state precisate le conclusioni ed era quindi decorso il termine ultimo per l'ammissibilità dell'intervento volontario, sia perché non vi è in atti né la deduzione, né la prova che vi fosse stato un danno per il F., nella sua veste di danneggiato in proprio, e non già come tutore di F.M.
Per quanto concerne il regolamento delle spese del presente grado di giudizio ritiene questo Collegio che sussistano giusti motivi per disporne ex art. 92 cpc la compensazione tra le parti, anche in considerazione del rigetto di entrambi gli appelli.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, III sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 4316/02, emessa dal Tribunale di Napoli il 26/6/2001 e depositata in data 27/3/2002, appello proposto con citazione notificata il 3/12/2002 dall'I.- srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, contro F.L., in proprio e nella qualità di tutore della figlia F.M., nonché sull'appello incidentale spiegato da F.L. in proprio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello principale, nonché l'appello incidentale.
b) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 27 gennaio 2005.
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 2005.