25.11.2005 free
TAR ABRUZZO - (E' legittima la mancata presenza di chimici nel consiglio dei sanitari?)
§ - In assenza di una espressa previsione di presenza della categoria dei chimici nel consiglio dei sanitari e non scorgendosi ragioni apparenti (letterali, logiche, sistematiche o scientifiche) che inducano a pensare che il legislatore (che ha istituito tale organismo) abbia inteso chiamare a farne parte tutte le categorie di “operatori sanitari laureati” presenti nella ausl, deve ragionevolmente ritenersi che la presenza della categoria dei chimici nel consiglio dei sanitari non sia obbligatoria. (www.dirittosanitario.net)
Sent. n.1152/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO L’AQUILA
nelle persone dei signori Santo Balba Presidente Rolando Speca Consigliere Luciano Rasola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.582/95 proposto dall’Ordine dei Chimici di Roma, interregionale del Lazio, dell’Umbria, dell’Abruzzo e del Molise, in persona del Presidente dott. Fernando Maurizi, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Cerchiara con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Aurelia Carosi in L’Aquila, via Sassa, n.40; contro
- l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo, non costituita in giudizio; - la Regione Abruzzo e il Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute), rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila presso i cui Uffici per legge domiciliano; per l’annullamento
1) della delibera dell’AUSL 14/4/95 n.572 di approvazione del regolamento che disciplina elezione, nomina e funzionamento del Consiglio dei Sanitari; 2) dell’avviso di indizione delle elezioni del Consiglio dei Sanitari e dei Comitati Tecnico Consultivi; 3) della legge regionale 25/10/1994, n.72 e di ogni altro atto antecedente, presupposto o connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Uditi alla pubblica udienza del 16/2/2005 (relatore il presidente Balba) l’avv. Aurelia Carosi per l’Ordine ricorrente e l’avv. dello Stato Lorenza Di Bartolomeo per l’Amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
Fatto
Con ricorso notificato in data 11/6/1995 l’Ordine dei Chimici sopra indicato adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento degli atti di cui sopra per violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni legge e per eccesso di potere sotto profili diversi -- (primo motivo: violazione e falsa applicazione d.lgs. n.502/92; d.l. 517/93; l. n.421/92; normativa in materia di personale delle unità sanitarie locali; l. n.241/90; eccesso di potere per illogicità, violazione del principio di correttezza e imparzialità dell’azione amministrativa, disparità di trattamento, insussistenza di pubblico interesse, difetto di motivazione; secondo motivo: violazione e falsa applicazione d.p.r. n.761/79, normativa vigente in materia di personale usl; terzo motivo: violazione e falsa applicazione statuto regione Abruzzo; eccesso di potere per contraddittorietà di comportamenti; quarto motivo: violazione e falsa applicazione d.p.r. 1/3/94) -- denunciandosi sotto angolazione diversa la (illegittimità della) mancata presenza di (della categoria dei) chimici (laureati in chimica o in chimica industriale) nel consiglio dei sanitari.
Il ricorrente chiedeva altresì l’annullamento della legge reg. n.72/94, e ne eccepiva anche l’incostituzionalità in riferimento agli artt.3, 32, 35, 115, 117 e 123 Costituzione. Resisteva al ricorso l’Avvocatura distrettuale dello Stato dell’Aquila (in rappresentanza e difesa del Ministero della Salute (già Ministero della Sanità), chiedendone la declaratoria di inammissibilità (nella parte in cui impugna la legge regionale e ne chiede l’annullamento, esulando tale impugnativa dalla giurisdizione del giudice adito) e comunque la reiezione nel merito, previa estromissione del Ministero della Salute, con condanna alle spese del giudizio, nessun atto ministeriale risultando impugnato.
Chiamato all’udienza odierna, in vista della quale il ricorrente depositava memoria, insistendo nelle conclusioni dedotte nell’atto introduttivo, il ricorso passava in decisione.
Diritto
Il ricorso -- (che impugna gli atti sopra indicati, compresa la legge reg. n.72/94, e ne chiede l’annullamento, assumendoli sotto più aspetti illegittimi per violazione e falsa applicazione di enunciati normativi diversi e diversi profili di eccesso di potere, fondamentalmente denunciandosi la non conformità a diritto della mancata previsione della presenza dei chimici nel Consiglio dei Sanitari) -- non è fondato e deve essere pertanto respinto. Al riguardo è sufficiente osservare che il D. lgs. n.502/92, e successive modifiche e integrazioni, istituendo (art.3, comma 12) il Consiglio dei Sanitari, prevede che di tale organismo fanno parte “medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati, con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell’unità sanitaria locale è presente un presidio ospedaliero nonché una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario …” e demanda alla regione la definizione del numero dei componenti e la disciplina delle modalità di elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio.
La norma trascritta non contempla espressamente la categoria dei chimici, limitandosi a stabilire che del Consiglio dei Sanitari fanno parte “medici in maggioranza” e “altri operatori sanitari laureati”, fra i quali certamente si iscrivono i chimici, ma anche altri operatori sanitari laureati. In assenza di una espressa previsione di presenza della categoria dei chimici nel consiglio dei sanitari e non scorgendosi ragioni apparenti (letterali, logiche, sistematiche o scientifiche) che inducano a pensare che il legislatore (che ha istituito tale organismo) abbia inteso chiamare a farne parte tutte le categorie di “operatori sanitari laureati” presenti nella ausl, deve ragionevolmente ritenersi che la presenza della categoria dei chimici nel consiglio dei sanitari non sia obbligatoria, come sembra abbia inteso sostenere l’Ordine ricorrente.
La legge statale, in realtà, indicando le linee essenziali dell’istituto (maggioranza dei medici e presenza di altri operatori sanitari) ha demandato alla regione la facoltà di scelta degli operatori sanitari laureati da chiamare nel consiglio dei sanitari. E la regione Abruzzo (approvando con legge reg. n.75/94 il piano sanitario regionale per il triennio 94-96) ha istituito -- (con una scelta normativa, che può anche non essere condivisa, ma che appare difficilmente censurabile, in assenza di vincoli specifici derivanti da fonte normativa di livello sovraordinato) -- un Consiglio dei Sanitari che prevede la presenza (in maggioranza ) di medici e di altri operatori sanitari, ma non anche dei chimici.
Le osservazioni svolte sono largamente sufficienti per respingere il ricorso, dovendosi solo aggiungere che gli atti amministrativi impugnati (delibera n.572/95 e l’avviso di indizione delle elezioni del consiglio dei sanitari) sono meramente applicativi nella parte controversa di specifiche norme di legge statale e regionale. La decisione, cui or ora si è pervenuti, di rigetto del ricorso nel merito consente di prescindere da dubbi non trascurabili sulla stessa ammissibilità del ricorso sotto profili diversi, ivi compreso il profilo della sussistenza dell’interesse alla data del suo passaggio decisione, interesse su cui nulla ha detto l’Ordine ricorrente, pur avendo lo stesso depositato in prossimità dell’udienza di trattazione ampia memoria difensiva.
Le spese del giudizio tuttavia possono essere compensate tra le parti, ravvisandosene giusti motivi.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, lo respinge.
Compensa le spese del giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio dell’11 maggio 2005. Santo Balba Presidente, estensore Pubblicata mediante deposito il 19/11/05
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