31.12.2004 free
CORTE di CASSAZIONE - (sul trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di risarcimento del danno biologico conseguente a dequalificazione professionale subita nonché all´atteggiamento persecutorio posto in essere dallo stesso datore di lavoro)
§ - E' esclusa la tassazione di somme derivanti da risarcimento danni a causa di mobbing. La qualificazione del titolo, in base al quale la somma viene corrisposta al lavoratore da parte del sostituto di imposta, costituisce un presupposto di fatto che deve essere sottoposto ad attenta valutazione da parte del giudice di merito. Nel caso di procedure contenziose instaurate avverso silenzio rifiuto a seguito di istanza di rimborso, l´onere della prova viene posto a carico del contribuente, il quale è tenuto a indicare adeguati elementi di prova ( ristoro per danno emergente ) affinche' il giudice possa accertare la non imponibilità della somma in contestazione (www.dirittosanitario.net)
Cass. civ. Sez. V 11 giugno 2004, n. 11186
Svolgimento del processo
O.G.M.A. ha presentato istanza di rimborso per l'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sulla somma di lire 36.000.000, erogata in base a sentenza del Giudice del lavoro per danno biologico, ed ha poi impugnato il silenzio rifiuto. La Commissione di primo grado ha accolto la domanda in quanto la somma aveva natura risarcitoria.
La decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale che ha ritenuto che "l'erogazione effettuata dal datore di lavoro al contribuente per risarcire il danno biologico non va a ripianare una perdita di reddito e quindi non rientra tra le indennità classificate come redditi dall'art. 6 del d.p.r. n. 917/1986". Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze. Il contribuente ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli articoli 6,46 e 48 d.p.r. n. 917/86 e 2696 c.c., nonchè vizi della motivazione in quanto il legislatore ha fissato per la tassabilità un criterio molto ampio fondato sull'oggettiva connessione dell'emolumento con lo svolgimento del rapporto di lavoro, avente carattere di generalità per tutti i compensi, tranne che non si tratti di erogazioni espressamente escluse dal secondocomma dell'art. 48, ed in quanto è contestabile che il danno biologico si possa connotarsi, tout court, come danno emergente. Ha aggiunto che l'arto citato esclude espressamente dalla tassazione le indennità percepite per invalidità permanente o morte, per cui solo queste costituiscono danno emergente, mentre le altre costituiscono lucro cessante.
Il resistente ha sostenuto che la somma è stata pagata a titolo di danno biologico per una dequalificazione da lui subita e per un atteggiamento persecutorio e mortificante posto in essere dal datore, con un danno alla salute.
Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Esso è stato incentrato sulla violazione di legge che nella specie non sussiste poichè la sentenza impugnata contiene una valutazione di non riconducibilità a tassazione della somma di che trattasi sul presupposto che essa è stata qualificata ed erogata come risarcitoria del danno biologico, non destinata a ripianare una perdita di reddito. E' evidente come la Ctr ha ritenuto, con una valutazione di fatto incensurabile in Cassazione, che la somma in questione va inquadrata tra il danno emergente subito dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, per cui non si riscontra alcuna violazione di legge. E infatti, è senz'altro esatto, sul piano del diritto, che le somme corrisposte come risarcimento per danno emergente sicuramente non sono tassabili.
Il ricorrente, pur dopo avere enunciato nella intestazione del motivo di impugnazione una censura in ordine alla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, e cioè sulla qualificazione del risarcimento danni da parte della CTR, non ha poi sviluppato in maniera specifica ed adeguata una tale censura, con la conseguenza che su questo punto l'impugnazione è tamquam non esset.
Sussistono validi motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2004