2014-07-24 free
Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 09/07/2014, n.15 - Ridefinizione dei criteri e delle modalità per la concessione di provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie.
ARTICOLO UNICO Le recenti disposizioni in materia di razionalizzazione, revisione e contenimento della spesa pubblica, hanno determinato una riduzione progressiva degli stanziamenti di risorse del capitolo di bilancio relativo alla concessione delle provvidenze in oggetto. Pertanto, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di razionalizzazione delle risorse e di trasparenza dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione si attiene, acquisito - come da indicazioni del Capo di Gabinetto del 15 aprile 2014 - l'avviso dell'ufficio Legislativo, reso con Nota prot. n. 29/0002606/P del 9 giugno 2014, si forniscono le seguenti istruzioni. A) SOGGETTI AMMESSI La Commissione appositamente costituita esaminerà le istanze presentate dal personale in servizio, da quello cessato dal servizio e dalle loro famiglie. La cessazione dal servizio deve dipendere da circostanze quali la collocazione in quiescenza oppure la risoluzione consensuale del rapporto, cui non abbia fatto seguito la presa in servizio presso altro datore di lavoro, e non deve risalire a più di cinque anni dalia presentazione dell'istanza. B) CATEGORIE DI SPESA Le istanze sono riferite alle seguenti categorie di spesa 1) Spese sanitarie 2) Spese funebri 3) Spese straordinarie ed impreviste connesse a situazioni di grave disagio economico Per ciascuna delle categorie indicate si forniscono ulteriori dettagli relativi agli aventi diritto alla presentazione di richiesta di sussidio, alla tipologia e all'entità di costo (valori minimi e massimi) delle spese ammissibili, alla specifica documentazione giustificativa. 1. Spese sanitarie Possono presentare richiesta di sussidio i dipendenti in servizio ed il personale cessato dal servizio per spese sostenute per se stessi e/o per i familiari di seguito indicati (1): - coniuge o convivente; - figli a carico; - altri familiari conviventi e a carico del richiedente. Sono ammissibili al beneficio le seguenti tipologie di spesa riconducibili alla cura dell'essere umano: - Spese per analisi e indagini diagnostiche; - Spese per prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente; - Spese per prestazioni chirurgiche, anche ambulatoriali; - Spese per ricovero collegato ad una operazione chirurgica o a degenze; - Spese per visite, cure di medicina omeopatica e sedute di agopuntura; - Spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto; - Spese per prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche; - Spese per cure odontoiatriche, ortodontiche e protesiche; - Spese per occhiali da vista, lenti a contatto, ausili visivi, auditivi e ortopedici; - Spese per assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, massofisioterapia, ecc.); - Spese per sedute di ginnastica posturale/correttiva e di chiropratica purché prescritte da un medico; - Spese per cure termali, con prescrizione medica; - Spese relative all'acquisto o all'affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (ad es. misuratori di pressione sanguigna o glicemia, apparecchi per aerosol, busti, stecche, stampelle, parrucche a seguito di chemioterapia, strumenti per magnetoterapia, laserterapia, ecc); - Spese farmaceutiche: medicinali ad uso umano (di origine industriale, preparazioni galeniche, omeopatici); Rispetto alla spesa complessiva prodotta dall'interessato si applica una franchigia pari ad € 500,00. L'importo massimo concedibile è pari a € 1.000,00, indipendentemente dalla spesa complessiva presentata dall'istante. 2. Spese funebri È possibile presentare richiesta di sussidio nel caso di decesso: - del dipendente in servizio, in favore del coniuge o convivente o dei figli a carico; - del coniuge o del convivente, dei figli a carico e di altri familiari conviventi e/o a carico, in favore del dipendente in servizio; - del dipendente cessato dal servizio, in favore del coniuge o convivente, o dei figli a carico; - del coniuge o convivente, dei figli a carico e di altri familiari conviventi e/o a carico, in favore del dipendente cessato dal servizio; L'importo massimo riconoscibile è pari a € 600,00. 3. Spese straordinarie ed impreviste connesse a situazioni di grave disagio economico Possono presentare istanza di sussidio per spese straordinarie ed impreviste che abbiano inciso in modo significativo sulla situazione reddituale del nucleo familiare, i dipendenti in servizio e cessati dal servizio, che versino in condizioni di grave disagio economico, dovuto a particolari ed eccezionali circostanze, debitamente documentate, quali ad esempio separazione coniugale o divorzio, adozioni, lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione della prima casa, danni derivanti da calamità naturali, furto, incendio, soggiorno e pernottamenti per assistenza a familiare malato, stages di studio all'estero dei figli. La decisione dell'attribuzione del sussidio è riservata alla Commissione competente. L'importo massimo riconoscibile è pari a € 600,00. C) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA A pena di esclusione, l'istanza di sussidio, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata attraverso il " Nuovo Modello Interventi Assistenziali". A tal fine, listante avrà cura di compilare, in ogni sua parte, il modello di domanda e di produrre copie chiare e leggibili dei documenti di spesa, a pena di esclusione dei medesimi dal relativo computo. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nei due anni solari precedenti la data di presentazione della domanda ed escluse dal beneficio le spese coperte in tutto od in parte da eventuali polizze assicurative, nonché quelle che abbiano costituito oggetto di analoga richiesta di sussidio da parte del coniuge o del convivente al proprio datore di lavoro. Tali circostanze dovranno essere oggetto di dichiarazione depistante nell'apposito spazio presente nel " Nuovo Modello Interventi Assistenziali". A supporto della domanda listante è tenuto a presentare la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ovvero fatture e/o ricevute fiscali, debitamente quietanzate e fiscalmente regolarizzate con apposita marca da bollo laddove prevista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni). I documenti di spesa, qualora non prodotti in originale, saranno presentati in copia conforme all'originale e autenticati dal responsabile dell'ufficio di appartenenza o da altro soggetto a ciò deputato. In alternativa, ai sensi degli artt. 19 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, il richiedente potrà autocertificare la conformità all'originale delle copie prodotte mediante apposita "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ", con allegata copia fronte-retro di valido documento d'identità (All. A dell'istanza di sussidio). Per le spese funebri si precisa, inoltre, che la documentazione relativa alla spesa sostenuta deve essere intestata esclusivamente all'istante e che lo stesso deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e dello stato di famiglia all'atto del decesso del dipendente o del familiare, utilizzando l'apposito modello (All. B dell'istanza di sussidio). Nei casi di spese straordinarie ed impreviste connesse a situazioni di grave disagio economico, listante deve produrre inoltre la documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dello stato di bisogno e apposita certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che attesti la situazione reddituale del nucleo familiare, redatta con riferimento ai redditi riferiti all'anno precedente a quello in cui è presentata l'istanza e rilasciata ai sensi della vigente normativa. In base a quanto disposto dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", la non veridicità delle dichiarazioni rese, rilevata anche a seguito dei controlli disposti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 71, comporta la decadenza dai benefici in questione (art.75), oltre alla restituzione degli importi ricevuti e ferme restando le conseguenze penali previste (art. 76). Nel corso dello stesso anno può essere presentata una sola istanza di sussidio da parte dell'avente diritto, inviando la domanda e la documentazione a supporto alla Div. Xª della Direzione Generale P.I.B.Lo., tramite Ufficio di appartenenza nel caso di dipendenti in servizio; a mezzo servizio postale (Div. Xª - Direzione Generale P.I.B.Lo. - Via Flavia, n. 6 - 00187 Roma) o via posta elettronica all'indirizzo Div10risorseumane@lavoro.gov.it nel caso di dipendenti cessati dal servizio o nel caso di istanze avanzate dagli altri aventi diritto. Tenuto conto dei tempi tecnici richiesti per l'istruttoria e la definizione dei procedimenti di concessione dei sussidi, nonché dei vincoli temporali relativi alla gestione delle procedure contabili, è necessario trasmettere le istanze tassativamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 marzo per consentire l'adozione dei provvedimenti relativi entro l'anno. Ai fini del rispetto del termine, per le istanze inoltrate dai dipendenti in servizio fa fede la data del protocollo di uscita dell'ufficio di appartenenza; nel caso di domande da parte di personale cessato dal servizio o di altri aventi diritto, fa fede il timbro postale ovvero la data di invio tramite e-mail. D) DISPOSIZIONI FINALI In relazione all'effettiva disponibilità di fiondi e ferma restando l'ammissibilità della spesa, gli importi richiesti potranno essere riproporzionati in funzione del rapporto tra numero di istanze ammissibili ricevute ed entità delle risorse stanziate nell'esercizio finanziario di riferimento. In conformità al principio dell'annualità di gestione dei capitoli di bilancio, le risorse stanziate per ciascun esercizio finanziario sono deputate unicamente a soddisfare le domande presentate - nei termini suddetti - in quella stessa annualità. In sede di prima applicazione della Circolare ed in via del tutto eccezionale: - saranno prese in considerazione nel 2014 le domande presentate nel 2013 la cui istruttoria non si è conclusa per carenza di fondi o dei tempi tecnici per l'istruttoria e la decisione; - il termine di presentazione delle domande relativo all'anno corrente è fissato al 15 settembre 2014; - eventuali istanze, già presentate nel corso del 2014, dovranno essere reiterate, secondo le disposizioni della presente Circolare, utilizzando la modulistica allegata. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, con la presentazione della domanda di sussidio gli interessati acconsentono al trattamento dei propri dati personali, finalizzato esclusivamente allo svolgimento del procedimento per il quale la domanda è stata presentata. Il richiedente, ove lo ritenga opportuno, potrà inserire la documentazione di spesa in un plico sigillato distinto dal modulo di domanda. La presente Circolare, unitamente al " Nuovo Modello Interventi Assistenziali 2014" e ai relativi Allegati A e B, sostituisce tutte le precedenti istruzioni operative in materia ed è pubblicata sulla Intranet - Sezione Modulistica e sul sito internet di questo Ministero. Si invitano i Dirigenti a dare ampia e massima diffusione del contenuto della presente a tutto il personale. IL DIRETTORE GENERALE