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CONSIGLIO di STATO - (chi ha pagato a titolo di adempimento di una determinata obbligazione pecuniaria, e voglia conseguire una parziale restituzione allegando di aver commesso un errore nella quantificazione, ha l’onere di dimostrare l’indebito pagamento ossia l’errore; non è il debitore a dover dimostrare l’esattezza del pagamento e l’infondatezza della domanda di restituzione)

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