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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - (sulle conversazioni telefoniche durante l'orario di lavoro)
Sentenza 17 febbraio 2003 n. 7772 -
MASSIMA-
Responsabilità penale - Reato di peculato - Peculato ordinario ex art. 314 c.p. - Nel caso di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio che utilizza il telefono dell’ufficio per telefonate personali - Configurabilità. 2. Responsabilità penale - Reato di peculato - Per utilizzo sporadico ed occasionale dell’utenza telefonica della P.A. per effettuare chiamate personali - Non sussiste - Fattispecie. 1. Rientra nella fattispecie del delitto di peculato ordinario, di cui al primo comma dell’art. 314 c.p., il comportamento del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio il quale, disponendo, per ragioni dell’ufficio o del servizio, dell’utenza telefonica intestata all’amministrazione, la utilizza per effettuare chiamate di interesse personale; in tale ipotesi, infatti, il fatto lesivo si sostanzia propriamente non nell’uso dell’apparecchio telefonico quale oggetto fisico, bensì nell’appropriazione, che attraverso tale uso si consegue, delle energie, entrate a far parte della sfera di disponibilità della P.A., occorrenti per le conversazioni telefoniche, posto che non sono immediatamente restituibili, dopo l’uso, le energie utilizzate (e lo stesso eventuale rimborso delle spese corrispondenti all’entità dell’utilizzo non potrebbe che valere come mero ristoro del danno arrecato). 2. Deve escludersi la rilevanza penale nel comportamento di un dipendente pubblico che abbia effettuato sporadicamente ed occasionalmente alcune chiamate telefoniche personali, sollecitato, durante l’espletamento della sua prestazione, da impellenti esigenze di breve comunicazione privata, la cui soddisfazione tramite l’utenza dell’ufficio assicura, nell’interesse della stessa amministrazione, una migliore correttezza del servizio e la salvaguardia della serenità dell’ambiente di lavoro. modifica cancella
MASSIMA-
Responsabilità penale - Reato di peculato - Peculato ordinario ex art. 314 c.p. - Nel caso di pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio che utilizza il telefono dell’ufficio per telefonate personali - Configurabilità. 2. Responsabilità penale - Reato di peculato - Per utilizzo sporadico ed occasionale dell’utenza telefonica della P.A. per effettuare chiamate personali - Non sussiste - Fattispecie. 1. Rientra nella fattispecie del delitto di peculato ordinario, di cui al primo comma dell’art. 314 c.p., il comportamento del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio il quale, disponendo, per ragioni dell’ufficio o del servizio, dell’utenza telefonica intestata all’amministrazione, la utilizza per effettuare chiamate di interesse personale; in tale ipotesi, infatti, il fatto lesivo si sostanzia propriamente non nell’uso dell’apparecchio telefonico quale oggetto fisico, bensì nell’appropriazione, che attraverso tale uso si consegue, delle energie, entrate a far parte della sfera di disponibilità della P.A., occorrenti per le conversazioni telefoniche, posto che non sono immediatamente restituibili, dopo l’uso, le energie utilizzate (e lo stesso eventuale rimborso delle spese corrispondenti all’entità dell’utilizzo non potrebbe che valere come mero ristoro del danno arrecato). 2. Deve escludersi la rilevanza penale nel comportamento di un dipendente pubblico che abbia effettuato sporadicamente ed occasionalmente alcune chiamate telefoniche personali, sollecitato, durante l’espletamento della sua prestazione, da impellenti esigenze di breve comunicazione privata, la cui soddisfazione tramite l’utenza dell’ufficio assicura, nell’interesse della stessa amministrazione, una migliore correttezza del servizio e la salvaguardia della serenità dell’ambiente di lavoro. modifica cancella