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TAR CALABRIA - (dipendenti comparto; sul riconoscimento del diritto al pagamento delle spese di viaggio, indennità chilometriche nonché indennità di missione)
REPUBBLICA ITALIANA
N. 905 /2003
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.744/92 Reg.Ric PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA
composto dai Magistrati: - LUIGI PASSANISI Presidente - ALBERTO NOVARESE Consigliere - GABRIELE NUNZIATA Referendario Estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.744/1992 R.G. proposto dal Sig. Ferraro Fortunato, rappresentato e difeso dall’Avv.to Domenico Tripodi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Rosario Infantino in Reggio Calabria, Via Roma 5; CONTRO USL 27 di Taurianova, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; E Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio; PER OTTENERE
il riconoscimento del diritto al pagamento delle spese di viaggio e/o indennità chilometriche nonché indennità di missione dovute al medesimo per il periodo dal 29/10/1987 al 31/12/1989, oltre rivalutazione ed interessi. Visto il ricorso con i relativi allegati ; Visti gli atti tutti della causa ; Designato relatore il referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 18 giugno 2003, ed ivi udito per il ricorrente l’Avv. Domenico Tripodi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O Espone in fatto l'odierno ricorrente che con ordine di servizio del 26/10/1987 adottato in esecuzione della Delibera n.390/1987 gli venne imposto di prestare servizio quale autista nel Presidio Ospedaliero di Oppido Mamertina in luogo di quello di Cittanova. Nonostante l’USL n.27 abbia riconosciuto inizialmente la liquidazione dell’indennità di missione e il rimborso spese, persistendo il mancato pagamento l’odierno ricorrente ha adito questo Tribunale. Benché il ricorso sia stato ritualmente notificato, le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio. Alla pubblica udienza del 18 giugno 2003 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
D I R I T T O
1.Con il ricorso in esame il ricorrente chiede la condanna delle Amministrazioni al pagamento di quanto dovuto deducendo la violazione dell’art.8 del DPR n.513/1978 e dell’art.5 del DPR n.395/1988. 2. Il Collegio ritiene che nella fattispecie non possa prescindersi dalla circostanza che dalla documentazione agli atti risulta inequivocabilmente che l’USL n.27 di Taurianova, in riscontro alla nota della CGIL n.44349 del 29/12/1988, assicurò che si sarebbe provveduto alla liquidazione all’odierno ricorrente di quanto spettante ai sensi di legge, con l’intesa che ove tale proposta non fosse stata accolta il dipendente sarebbe rientrare nell’originaria sede di lavoro di Cittanova.
Successivamente, con le Deliberazioni del Comitato di Gestione del 10/8/1990 e del 26/3/1991, non annullate dal Comitato di Controllo a differenza di quella del 10/6/1991, premessi i riferimenti normativi di settore e le note predisposte dall’Ufficio Personale, la stessa USL deliberò di liquidare le competenze di cui agli allegati prospetti a titolo di indennità di missione e di rimborso per spese di viaggio.
2.1 D’altra parte l’accordo intercompartimentale recepito con DPR n.395/1988, che all’art.5 in tema di trattamento di missione ha introdotto disposizioni generali in ordine alle modalità di riconoscimento della relativa indennità ed al rimborso delle spese con rinvio, disposto al comma 9, alle norme previste negli ordinamenti degli Enti rientranti nell’ambito di applicazione della legge n.93/1983, il cui art.9 concerne peraltro proprio i dipendenti del S. S. N., ha confermato la salvezza di norme speciali previste negli ordinamenti dei singoli Enti e dunque il carattere generale della disciplina del citato art.5 (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 15.10.2002, n.3947).
3. In presenza del riconoscimento in re ipsa da parte dell’Amministrazione delle retribuzioni dovute a titolo di indennità di missione e di rimborso delle spese di viaggio (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6.5.2002, n.266), il Collegio ritiene che il pagamento andava disposto anche in ragione dell’avvenuta quantificazione e della certezza della maturazione del credito, per cui sussistono le ragioni per la condanna dell’USL n.27 alla corresponsione di quanto dovuto. 4. Con riguardo poi alle ulteriori richieste di rivalutazione monetaria ed interessi legali, trattandosi di crediti maturati prima del 31.12.1994, non trova applicazione il divieto introdotto dall’art.22, comma 36, della legge n.724 del 1994, per cui sono dovuti cumulativamente interessi e rivalutazione fino all’effettivo soddisfo (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18.5.2001, n.373; 25.6.1993, n.482).
Tuttavia, ai sensi dell’art.429 c.p.c., gli interessi e la rivalutazione vanno calcolati separatamente sull'importo del credito, per cui sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati né gli interessi né la rivalutazione ulteriore, e sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi e rivalutazione (Cons. Stato, A.P., 15.6.1998, n.3). 5. In relazione a quanto precede il ricorso va accolto, con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme reclamate oltre interessi e rivalutazione. Sussistono motivi per la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di causa. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – accoglie il ricorso in epigrafe come da motivazione e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme reclamate oltre interessi e rivalutazione. .Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2003. L’ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Gabriele Nunziata F.to Luigi Passanisi depositata il 4 luglio 2003 Il Segretario Antonino Sgrò