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TAR VENETO - (sulla richiesta di rimborso di spese legali, da parte di un dirigente sottoposto a procedimento penale)
Sent. n.3712/03
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione terza, costituito da: Umberto Zuballi - Presidente Italo Franco - Consigliere Claudio Rovis - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
sui ricorsi n.i 1011/99 e 256/01 di LOMBARDO BRUNO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Funari e Giorgio Orsoni, con elezione di domicilio presso quest’ultimo in Venezia, S. Croce n. 205, come da mandato a margine dei ricorsi stessi; CONTRO
A.S.L. N. 13 del VENETO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alfredo Bianchini, presso cui è domiciliata in Venezia, Piazzale Roma n. 464, come da mandato a margine della memoria di costituzione; la Regione del Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale, non costituita in giudizio; PER
l'annullamento del provvedimento 9.3.1999 di diniego del rimborso delle spese legali richieste dal ricorrente con istanza 17.2.1999, nonché del successivo provvedimento 6.12.2000 con cui l’ASL n. 13 ha respinto la domanda 18.10.2000 di riesame delle istanze di rimborso delle spese legali presentate dal ricorrente stesso; Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione dell’ASL n. 13; Viste le memorie delle parti; Visti gli atti tutti della causa; Uditi, alla pubblica udienza del 25.6.2003 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - i procuratori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO L’odierno ricorrente, responsabile del settore di Veterinaria dell’USL n. 18 (ora ASL n. 13) veniva sottoposto dal Tribunale di Venezia a due procedimenti penali per rispondere, nel primo del reato di falso continuato in atto pubblico, e nel secondo dei reati di truffa continuata ed aggravata, peculato e falso in atto pubblico. In entrambi i processi – ove l’ASL si era costituita parte civile chiedendo il risarcimento del danno – l’imputato veniva assolto con sentenze n.i 97/96 e, rispettivamente, 290/97. Ciò stante, il ricorrente chiedeva all’ASL, con due distinte domande, il rimborso delle spese legali sostenute, ma le relative istanze venivano respinte sul presupposto della sussistenza di un conflitto di interessi che, ai sensi del contratto nazionale allora vigente, escludeva qualsiasi rimborso.
Entrambi i dinieghi venivano avversati avanti all’intestato Tribunale con ricorsi n.i 1179/98 e, rispettivamente, 1011/99: il primo si è concluso con sentenza n. 1247/00 di reiezione della domanda proposta (sentenza appellata dall’interessato ed attualmente sub iudice), il secondo, invece – ove l’interessato ha sostenuto che l’originario conflitto di interessi non può ritenersi sussistente allorquando il giudice penale, accertando i fatti assunti quale fonte dell’asserito conflitto, ha stabilito (come nel caso di specie) che l’imputato non li ha commessi -, è stato chiamato all’udienza odierna ed introitato per la decisione.
Nelle more del termine per l’impugnazione della sentenza n. 1247/00 e della decisione sul ricorso n. 1011/99, peraltro, il ricorrente, con istanza 18.10.2000, aveva chiesto all’ASL n. 13 il riesame delle domande di rimborso delle spese legali relative ad entrambi i procedimenti penali a cui era stato assoggettato, e ciò sul presupposto che il nuovo contratto nazionale per i dirigenti medici e veterinari stipulato il 28.3.2000 aveva modificato la disciplina del rimborso ammettendo al beneficio anche l’imputato assolto nei cui confronti fosse originariamente sussistito un conflitto di interessi.
L’ASL interpellata, però, respingeva la domanda del ricorrente affermando che il nuovo contratto non poteva svolgere effetti riguardo a situazioni verificatesi in epoca ad esso anteriore.
Donde il gravame rubricato sub RG n. 256/01 con cui l’interessato evidenziava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 25 del CCNL del 28.3.2000. Resisteva in entrambi i ricorsi (n. 1011/99 e n. 256/01) l’ASL n. 13 opponendo la loro infondatezza e chiedendone, conseguentemente, la reiezione.
DIRITTO
Attesa la connessione soggettiva ed oggettiva degli epigrafati ricorsi, va disposta, in via preliminare, la loro riunione. Ritiene, a questo punto il collegio, di dover esaminare preliminarmente - in quanto di carattere continente e, quindi, assorbente rispetto al primo gravame - il secondo ricorso (n. 256/01) con il quale l’interessato ha impugnato l’avvenuta reiezione, da parte dell’ASL n. 13, della domanda di riesame dell’istanza di rimborso delle spese legali (attinenti ad entrambi i procedimenti penali a cui era stato sottoposto) presentata alla luce della sopravvenuta modificazione, operata dall’art. 25 del nuovo contratto, dell’istituto del rimborso delle spese sostenute dai dipendenti delle AA.SS.LL. per la difesa da imputazioni penali relativamente alle quali sia stata accertata la loro estraneità: reiezione giustificata dall’ASL n. 13 con la circostanza, ribadita anche nelle successive difese giurisdizionali, dell’irretroattività della disciplina posta dall’art. 25 del CCNL del 28.3.2000.
Orbene, la prima censura con la quale il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 25 del predetto, nuovo contratto di lavoro per i dirigenti medici e veterinari è fondata.
Dispone, infatti, il richiamato art. 25, al primo comma, che, qualora non sussista un conflitto di interesse, l’azienda assume ogni onere relativo alla difesa penale del dipendente delegando, previa accettazione del dipendente stesso, un legale di propria fiducia. Il successivo comma, peraltro, dopo aver affermato che il dipendente imputato che preferisca nominare un legale di propria fiducia in sostituzione o in supporto di quello nominato dall’azienda sopporta interamente i relativi oneri, precisa che “nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo di tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse".
Quest’ultima disposizione, dunque, consente espressamente il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente che, originariamente in posizione di conflitto di interessi con l’azienda, sia stato poi assolto dal giudice (assoluzione che, quindi, comporta l’eliminazione, ancorché ex post, dell’originaria posizione di incompatibilità): rimborso che, in mancanza di parametri tariffari prestabiliti (che, comunque, non possono prevedere costi inferiori ai minimi di tariffa), andrà effettuato alla stregua della fattura emanata dal professionista e, se del caso, previa liquidazione da parte dell’Ordine. L’applicabilità al caso di specie dell’art. 25 del CCNL del 28.3.2000 è, poi, conseguente alla circostanza che la domanda di rimborso proposta dal ricorrente non è stata definita con un provvedimento divenuto inoppugnabile per decorrenza di termini o con una decisione giurisdizionale passata in giudicato. L’applicazione al caso in esame della nuova norma contrattuale, cioè, si giustifica non già in ragione di una presunta retroattività della norma stessa, ma unicamente alla stregua della considerazione che, al momento di entrata in vigore della richiamata disposizione regolatrice, la fattispecie da regolare non aveva ancora trovato la propria definizione.
Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso n. 256/01 va accolto, rimanendo conseguentemente assorbito - stante, come si è detto, la minor domanda contenuta nel precedente ricorso n. 1011/99 – il ricorso n. 1011/99, relativamente al quale – ancorché infondato nel merito, atteso che il conflitto di interessi previsto dall’art. 41 del DPR n. 270/87, confermato dall’art. 136 del DPR n. 384/90, ha valenza processuale e non sostanziale - viene a cessare la materia del contendere. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i giudizi. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, previa riunione degli epigrafati ricorsi, accoglie il ricorso n. 256/01 e, per l’effetto, annulla il provvedimento ivi impugnato; dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso n. 1011/99.
Le spese sono compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 25.6.2003
DIRITTO
Attesa la connessione soggettiva ed oggettiva degli epigrafati ricorsi, va disposta, in via preliminare, la loro riunione. Ritiene, a questo punto il collegio, di dover esaminare preliminarmente - in quanto di carattere continente e, quindi, assorbente rispetto al primo gravame - il secondo ricorso (n. 256/01) con il quale l’interessato ha impugnato l’avvenuta reiezione, da parte dell’ASL n. 13, della domanda di riesame dell’istanza di rimborso delle spese legali (attinenti ad entrambi i procedimenti penali a cui era stato sottoposto) presentata alla luce della sopravvenuta modificazione, operata dall’art. 25 del nuovo contratto, dell’istituto del rimborso delle spese sostenute dai dipendenti delle AA.SS.LL. per la difesa da imputazioni penali relativamente alle quali sia stata accertata la loro estraneità: reiezione giustificata dall’ASL n. 13 con la circostanza, ribadita anche nelle successive difese giurisdizionali, dell’irretroattività della disciplina posta dall’art. 25 del CCNL del 28.3.2000.
Orbene, la prima censura con la quale il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 25 del predetto, nuovo contratto di lavoro per i dirigenti medici e veterinari è fondata.
Dispone, infatti, il richiamato art. 25, al primo comma, che, qualora non sussista un conflitto di interesse, l’azienda assume ogni onere relativo alla difesa penale del dipendente delegando, previa accettazione del dipendente stesso, un legale di propria fiducia. Il successivo comma, peraltro, dopo aver affermato che il dipendente imputato che preferisca nominare un legale di propria fiducia in sostituzione o in supporto di quello nominato dall’azienda sopporta interamente i relativi oneri, precisa che “nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l’azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo di tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse".
Quest’ultima disposizione, dunque, consente espressamente il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente che, originariamente in posizione di conflitto di interessi con l’azienda, sia stato poi assolto dal giudice (assoluzione che, quindi, comporta l’eliminazione, ancorché ex post, dell’originaria posizione di incompatibilità): rimborso che, in mancanza di parametri tariffari prestabiliti (che, comunque, non possono prevedere costi inferiori ai minimi di tariffa), andrà effettuato alla stregua della fattura emanata dal professionista e, se del caso, previa liquidazione da parte dell’Ordine. L’applicabilità al caso di specie dell’art. 25 del CCNL del 28.3.2000 è, poi, conseguente alla circostanza che la domanda di rimborso proposta dal ricorrente non è stata definita con un provvedimento divenuto inoppugnabile per decorrenza di termini o con una decisione giurisdizionale passata in giudicato. L’applicazione al caso in esame della nuova norma contrattuale, cioè, si giustifica non già in ragione di una presunta retroattività della norma stessa, ma unicamente alla stregua della considerazione che, al momento di entrata in vigore della richiamata disposizione regolatrice, la fattispecie da regolare non aveva ancora trovato la propria definizione.
Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso n. 256/01 va accolto, rimanendo conseguentemente assorbito - stante, come si è detto, la minor domanda contenuta nel precedente ricorso n. 1011/99 – il ricorso n. 1011/99, relativamente al quale – ancorché infondato nel merito, atteso che il conflitto di interessi previsto dall’art. 41 del DPR n. 270/87, confermato dall’art. 136 del DPR n. 384/90, ha valenza processuale e non sostanziale - viene a cessare la materia del contendere. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i giudizi. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, previa riunione degli epigrafati ricorsi, accoglie il ricorso n. 256/01 e, per l’effetto, annulla il provvedimento ivi impugnato; dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso n. 1011/99.
Le spese sono compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 25.6.2003