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TAR TOSCANA (sulla legittimita' dell'operato dell’Amministrazione laddove nega la dipendenza da causa di servizio, all’infermità contratta da un pubblico dipendente, con un semplice richiamo al parere espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie)
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 1168 REG. SENT. ANNO 2003 N. 2903 REG. RIC. PER LA TOSCANA ANNO 1996 - II^ SEZIONE ->BR> ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A
sul ricorso n. 2903/1996 proposto da PISCITELLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Paoletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Arnolfo n. 43; c o n t r o - l AZIENDA USL N. 5 PISA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio, p e r l ‘ a n n u l l a m e n t o della deliberazione n. 1041, del 20 maggio 1996, con la quale il Direttore Generale dell’Azienda USL n. 5 di Pisa non ha riconosciuto l’infermità contratta da esso ricorrente come dipendente da causa di servizio con conseguente diniego dell’equo indennizzo; Visto il ricorso e la relativa documentazione; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 17 luglio 2002 - relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -, l’avv. Monica Nocentini delegata da Maria Paoletti per la ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Piscitello Giuseppe presentava in data 17 marzo 1993 l’istanza alla USL n. 16 Valdera (oggi Azienda Sanitaria n. 5 di Pisa) presso cui prestata servizio quale infermiere generico, diretta ad ottenere il riconoscimento come dipendente da causa di servizio dell’infarto acuto da miocardio subito il 15 gennaio 1992. La Commissione medico ospedaliera di Livorno, con atto dell’8 marzo 1993, riteneva tale infermità come dipendente da causa di servizio ed ascrivibile, ai fini dell’equo indennizzo alla 5^ categoria, massima, della tabella allegata al DPR 834/1981. Il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, tuttavia, con atto del 20 dicembre 1993, negava la dipendenza. A fronte di tale discordanza l’Unità sanitaria locale decideva, con delibera n. 197, del 21 marzo 1994, di richiedere il parere dell’Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità. Detto Ufficio restituiva, tuttavia, con nota del 18 marzo, la pratica all’Azienda Sanitaria n. 5 di Pisa, nelle more succeduta alla USL n. 16 Valdera, in quanto, a norma del DPR 20 aprile 1994 n. 349, all’Azienda competeva l’adozione del provvedimento finale sul riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio e sulla concessione dell’equo indennizzo. L’Azienda sanitaria, quindi, dopo aver sentito il direttore sanitario il quale, come da nota n. 1399, del 12 aprile 1996, aveva condiviso le valutazioni conclusive del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinaria, non riconosceva, aderendo al parere espresso da tale Comitato, con deliberazione del Direttore Generale n. 1041, del 20 maggio 1996, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dall’interessato. Questi, con atto notificato il 22 luglio 1996 e depositato il 31 dello stesso mese impugnava tale deliberazione, deducendo l’illegittimità sul rilievo che a fronte dei pareri contrastanti della Commissione Medico Ospedaliera e del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare adeguatamente in ordine alle ragioni in base alle quali aveva aderito al secondo di tali pareri. Non si costituiva in giudizio l’Amministrazione, sebbene intimata. La causa, previa istanza di fissazione, passava in decisione alla pubblica udienza del 17 luglio 2002.
D I R I T T O
Come delineato in fatto il ricorrente, nel dolersi della deliberazione n. 1041, del 20 magio 1996, con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 5 di Pisa non ha riconosciuto l’infermità contratta da esso ricorrente come dipendente da causa di servizio negandogli conseguentemente l’equo indennizzo, ne assume l’illegittimità sull’unico rilievo che tale deliberazione è fondata sul mero richiamo al parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, senza una specifica motivazione in ordine alle ragioni medico scientifiche che hanno condotto a disattendere il contrastante parere sanitario della Commissione medica ospedaliera di Livorno. La censura va disattesa. Va, invero, rilevato che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio aderisce, legittimamente l’Amministrazione nega la dipendenza da causa di servizio all’infermità contratta da un pubblico dipendente con un semplice richiamo al parere espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, senza che sia necessario chiarire le ragioni della sua adesione a detto parere anzichè a quello, favorevole ad dipendente, della Commissione medica ospedaliera. Del resto la decisione di attribuire prevalenza al giudizio del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie ben trova la sua giustificazione nella maggiore pertinenza ed attendibilità di tale giudizio dal punto di vista tecnico giuridico, attesa la particolare composizione e la competenza dell’organo (cfr. fra le tante, TAR Lazio Latina, 1 marzo 2002, n. 251). Ed infatti la giurisprudenza ha ritenuto che nel caso di adesione al giudizio di detto organo anzichè a quello favorevole al dipendente della Commissione medico ospedaliera, sorge un onere di motivazione a carico dell’Amministrazione soltanto se, in virtù degli elementi di cui dispone nel caso concreto e che non siano stati acquisiti dal Comitato la stessa Amministrazione ritenga di poter esprimere un avviso diverso (cfr. Cons. St. 26 settembre 2001 n. 5069). E nella fattispecie, dagli atti di causa non risulta, che l’Amministrazione possedesse elementi diversi da quelli esaminati dal Comitato. Sulla base di tali rilievi, concludendo, il ricorso va respinto. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Firenze, il 17 luglio 2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Dott. Saverio CORASANITI - Presidente Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere rel. F.to Saverio Corasaniti F.to Vincenzo Fiorentino F.to Silvana Nannucci - Collaboratore di Cancelleria DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 2 APRILE 2003
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 1168 REG. SENT. ANNO 2003 N. 2903 REG. RIC. PER LA TOSCANA ANNO 1996 - II^ SEZIONE ->BR> ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A
sul ricorso n. 2903/1996 proposto da PISCITELLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Paoletti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Arnolfo n. 43; c o n t r o - l AZIENDA USL N. 5 PISA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio, p e r l ‘ a n n u l l a m e n t o della deliberazione n. 1041, del 20 maggio 1996, con la quale il Direttore Generale dell’Azienda USL n. 5 di Pisa non ha riconosciuto l’infermità contratta da esso ricorrente come dipendente da causa di servizio con conseguente diniego dell’equo indennizzo; Visto il ricorso e la relativa documentazione; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 17 luglio 2002 - relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -, l’avv. Monica Nocentini delegata da Maria Paoletti per la ricorrente; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Piscitello Giuseppe presentava in data 17 marzo 1993 l’istanza alla USL n. 16 Valdera (oggi Azienda Sanitaria n. 5 di Pisa) presso cui prestata servizio quale infermiere generico, diretta ad ottenere il riconoscimento come dipendente da causa di servizio dell’infarto acuto da miocardio subito il 15 gennaio 1992. La Commissione medico ospedaliera di Livorno, con atto dell’8 marzo 1993, riteneva tale infermità come dipendente da causa di servizio ed ascrivibile, ai fini dell’equo indennizzo alla 5^ categoria, massima, della tabella allegata al DPR 834/1981. Il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, tuttavia, con atto del 20 dicembre 1993, negava la dipendenza. A fronte di tale discordanza l’Unità sanitaria locale decideva, con delibera n. 197, del 21 marzo 1994, di richiedere il parere dell’Ufficio Medico Legale del Ministero della Sanità. Detto Ufficio restituiva, tuttavia, con nota del 18 marzo, la pratica all’Azienda Sanitaria n. 5 di Pisa, nelle more succeduta alla USL n. 16 Valdera, in quanto, a norma del DPR 20 aprile 1994 n. 349, all’Azienda competeva l’adozione del provvedimento finale sul riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio e sulla concessione dell’equo indennizzo. L’Azienda sanitaria, quindi, dopo aver sentito il direttore sanitario il quale, come da nota n. 1399, del 12 aprile 1996, aveva condiviso le valutazioni conclusive del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinaria, non riconosceva, aderendo al parere espresso da tale Comitato, con deliberazione del Direttore Generale n. 1041, del 20 maggio 1996, la dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dall’interessato. Questi, con atto notificato il 22 luglio 1996 e depositato il 31 dello stesso mese impugnava tale deliberazione, deducendo l’illegittimità sul rilievo che a fronte dei pareri contrastanti della Commissione Medico Ospedaliera e del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare adeguatamente in ordine alle ragioni in base alle quali aveva aderito al secondo di tali pareri. Non si costituiva in giudizio l’Amministrazione, sebbene intimata. La causa, previa istanza di fissazione, passava in decisione alla pubblica udienza del 17 luglio 2002.
D I R I T T O
Come delineato in fatto il ricorrente, nel dolersi della deliberazione n. 1041, del 20 magio 1996, con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria n. 5 di Pisa non ha riconosciuto l’infermità contratta da esso ricorrente come dipendente da causa di servizio negandogli conseguentemente l’equo indennizzo, ne assume l’illegittimità sull’unico rilievo che tale deliberazione è fondata sul mero richiamo al parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, senza una specifica motivazione in ordine alle ragioni medico scientifiche che hanno condotto a disattendere il contrastante parere sanitario della Commissione medica ospedaliera di Livorno. La censura va disattesa. Va, invero, rilevato che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio aderisce, legittimamente l’Amministrazione nega la dipendenza da causa di servizio all’infermità contratta da un pubblico dipendente con un semplice richiamo al parere espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, senza che sia necessario chiarire le ragioni della sua adesione a detto parere anzichè a quello, favorevole ad dipendente, della Commissione medica ospedaliera. Del resto la decisione di attribuire prevalenza al giudizio del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie ben trova la sua giustificazione nella maggiore pertinenza ed attendibilità di tale giudizio dal punto di vista tecnico giuridico, attesa la particolare composizione e la competenza dell’organo (cfr. fra le tante, TAR Lazio Latina, 1 marzo 2002, n. 251). Ed infatti la giurisprudenza ha ritenuto che nel caso di adesione al giudizio di detto organo anzichè a quello favorevole al dipendente della Commissione medico ospedaliera, sorge un onere di motivazione a carico dell’Amministrazione soltanto se, in virtù degli elementi di cui dispone nel caso concreto e che non siano stati acquisiti dal Comitato la stessa Amministrazione ritenga di poter esprimere un avviso diverso (cfr. Cons. St. 26 settembre 2001 n. 5069). E nella fattispecie, dagli atti di causa non risulta, che l’Amministrazione possedesse elementi diversi da quelli esaminati dal Comitato. Sulla base di tali rilievi, concludendo, il ricorso va respinto. Non si fa luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Nulla per le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Firenze, il 17 luglio 2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Dott. Saverio CORASANITI - Presidente Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere rel. F.to Saverio Corasaniti F.to Vincenzo Fiorentino F.to Silvana Nannucci - Collaboratore di Cancelleria DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 2 APRILE 2003