24.07.03 free
TAR CAMPANIA - (sulla ipotesi di riammissione in servizio di un impiegato cessato dopo l'entrata in vigore della l. 11 luglio 1980 n. 312, e sul conseguente collocamento nella qualifica funzionale e nella classe di stipendio in cui l'interessato si trovava al momento della cessazione)
REPUBBLICA ITALIANA N. 8141
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO anno 2003
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (sezione Iª) N. 10902 reg Ric. anno 2002 composto da: Giancarlo Coraggio -Presidente Alessandro Pagano -Consigliere rel. est. Sergio de Felice -Cons. ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso n. 10902/1992 proposto da: Esposito Giuseppe rappresentato e difeso dall'avv.to E. Magrì e M. Ambroselli con cui domicilia alla v. Carducci nr. 19, Napoli; contro la Unità sanitaria locale nr. 13, in persona del legale rappresentante p.t., la Unità sanitaria locale nr. 46, in persona del legale rappresentante p.t., la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., per l’annullamento del silenzio rifiuto posto in essere dalla Regione Campania, dalla USl nr. 13 di Sessa Aurunca nonché dalla USL n. 46 di Napoli e formatosi sulla istanza e successiva diffida notificata ad esse, relativa la riconoscimento di anzianità di servizio, funzioni e corresponsione delle differenze retributive spettanti al ricorrente, primario medico, per il periodo dal settembre 1989, data di riammissione in servizio, con interessi e svalutazione monetaria; di ogni altro atto preordinato e connesso e consequenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente a percepire le su indicate differenze retributive maggiorate degli interessi e svalutazione monetaria, nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la retribuzione dal settembre 1989, data di riammissione in servizio al settembre 1990, spettante e non corrisposta; il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti gli scatti di anzianità, la funzione, la retribuzione ed ogni altro relativo riferito al diretto collegamento tra la data della primaria assunzione del 1982 con quella della riammissione del 1989, visti tutti gli atti e documenti di causa; uditi all’udienza del 4.6.2003 –rel. il cons. A. Pagano– gli avv.ti: come da verbale di udienza; ritenuto in fatto e considerato in diritto
1.- Con il presente ricorso, il dott. Esposito espone di aver rassegnato le dimissioni, quale primario della USL nr. 13 di Sessa Aurunca, in data 2.5.1988; di aver fatto successiva richiesta di riammissione il 30.6.1988: richiesta che veniva accolta con delibera regionale nr. 2703 del 7.7.1989. Lamenta che, tuttavia, per dilazioni imputabili alla USL, era stato ripreso in servizio solo nell’ottobre 1990. A sostegno delle richieste in epigrafe, articola pertanto tre motivi con cui deduce la violazione di legge (art. 59, Dpr 761/79; art. 36 Cost; artt. 1218, 1224 e 1282 C.C.).
2.- Le amministrazioni non hanno provveduto a costituirsi.
3.- All’udienza indicata la causa è stata trattenuta per la decisione di merito. 4.- Il dott. Esposito sottopone al Tribunale due richieste: a) ottenere il pagamento della retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di riammissione in servizio di cui alla delibera regionale nr. 2703/1989 (“settembre 1989”) e quella “dell’ottobre 1989” di effettiva ripresa della attività lavorativa; b) tutte le differenze retributive con i relativi annessi, maturate dalla data di iniziale assunzione in servizio (febbraio 1982) a quella di riammissione. Rispetto a tale richiesta, il ricorrente, in sintesi, si duole che l’amministrazione lo abbia trattato quale un neoassunto dall’ottobre 1989. La prima richiesta non può essere accolta. Le dimissione hanno creato una soluzione di continuità nello svolgimento del rapporto di impiego che l’amministrazione, sulla base di una valutazione discrezionale, ha inteso ripristinare: è consequenziale dunque che le prestazioni non effettuate non possano essere retribuite, stante la mancanza del nesso sinallagmatico fra prestazione lavorativa (non effettuata) e controprestazione economica richiesta. D’altra parte, il ricorrente solo genericamente accusa la Asl di aver adottato “espedienti dilatori” per ritardare la effettiva ripresa del servizio. Ha osservato, in generale, la giurisprudenza: In tema di riammissione in servizio dei pubblici dipendenti, l'art. 132 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 si ricollega al pregresso rapporto per individuare il ruolo e la qualifica in cui collocare il soggetto riammesso, richiamando nel contempo il nuovo provvedimento dell'amministrazione al fine di stabilire la decorrenza dell'anzianità e sancendone inequivocabilmente l'irretroattività, con la conseguenza che nessun effetto può riconoscersi al periodo di interruzione del servizio. (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 23 dicembre 1999 n. 666). Per quanto invece attiene alla doglianza relativa alla parametrazione stipendiale del ricorrente, quale neoassunto dall’ottobre 1990, si deve osservare che, sul piano economico, il precedente periodo di lavoro rileva e va considerato. Ha osservato il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 1999, n. 869): Ai fini dell'applicazione dell'art. 132, 3º comma, t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, in caso di riammissione in servizio di un impiegato cessato dopo l'entrata in vigore della l. 11 luglio 1980 n. 312, ne va disposto il collocamento nella qualifica funzionale e nella classe di stipendio in cui l'interessato si trovava al momento della cessazione, il che comporta la conservazione del trattamento stipendiale corrispondente alla classe già maturata in servizio; ed altresì, (Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 1997, n. 938): A seguito della riammissione in servizio del pubblico dipendente, ai sensi dell'art. 132 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, il nuovo rapporto di lavoro non è avulso dal precedente, col quale invece strettamente si collega ad ogni effetto, con le conseguenze sia che l'anzianità di servizio fatta valere nell'antico ruolo continua ad avere efficacia nel nuovo ruolo - disponendo l'inquadramento in questo non nel grado iniziale della carriera, ma in quello raggiunto all'atto della cessazione del vecchio rapporto - sia che la carriera già compiuta dall'impiegato è utile per l'avanzamento ulteriore, non solo agli effetti economici, ma anche a quelli giuridici. Ed ancora (Cons. Stato, sez. V, 9 febbraio 1996, n. 147): L'art. 132 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, nella parte in cui prevede la possibilità di riassunzione a domanda del dipendente già cessato dal servizio per dimissioni, non preclude in via assoluta la valutazione ai soli fini economici dell'anzianità di servizio posseduta al momento delle dimissioni (salve le eccezioni indicate dalla legge) atteso che la norma, nel comminare a carico dell'impiegato rientrato in servizio la perdita dell'anzianità nella qualifica di riassunzione, non ha scopo sanzionatorio nei confronti del dipendente, ma solo quello di salvaguardare le posizioni giuridiche di carriera medio tempore acquisite dagli altri. Al ricorrente deve dunque essere ricostruita l’anzianità retributiva, secondo le prescrizioni riferite, con tutti gli addendi interni del credito lavorativo. 5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi.
p.q.m. Il Tribunale Amministrativo della Campania-Napoli (sezione prima) pronunciando sul ricorso summenzionato, in parte accoglie e in parte respinge, come da motivazione. Spese di causa interamente compensate. Ordina all’amministrazione di uniformarsi. Così deciso in Napoli, il 4.6.2003, nella camera di consiglio del TAR. Giancarlo Coraggio pres. Alessandro Pagano rel. est.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (sezione Iª) N. 10902 reg Ric. anno 2002 composto da: Giancarlo Coraggio -Presidente Alessandro Pagano -Consigliere rel. est. Sergio de Felice -Cons. ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso n. 10902/1992 proposto da: Esposito Giuseppe rappresentato e difeso dall'avv.to E. Magrì e M. Ambroselli con cui domicilia alla v. Carducci nr. 19, Napoli; contro la Unità sanitaria locale nr. 13, in persona del legale rappresentante p.t., la Unità sanitaria locale nr. 46, in persona del legale rappresentante p.t., la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., per l’annullamento del silenzio rifiuto posto in essere dalla Regione Campania, dalla USl nr. 13 di Sessa Aurunca nonché dalla USL n. 46 di Napoli e formatosi sulla istanza e successiva diffida notificata ad esse, relativa la riconoscimento di anzianità di servizio, funzioni e corresponsione delle differenze retributive spettanti al ricorrente, primario medico, per il periodo dal settembre 1989, data di riammissione in servizio, con interessi e svalutazione monetaria; di ogni altro atto preordinato e connesso e consequenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente a percepire le su indicate differenze retributive maggiorate degli interessi e svalutazione monetaria, nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la retribuzione dal settembre 1989, data di riammissione in servizio al settembre 1990, spettante e non corrisposta; il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti gli scatti di anzianità, la funzione, la retribuzione ed ogni altro relativo riferito al diretto collegamento tra la data della primaria assunzione del 1982 con quella della riammissione del 1989, visti tutti gli atti e documenti di causa; uditi all’udienza del 4.6.2003 –rel. il cons. A. Pagano– gli avv.ti: come da verbale di udienza; ritenuto in fatto e considerato in diritto
1.- Con il presente ricorso, il dott. Esposito espone di aver rassegnato le dimissioni, quale primario della USL nr. 13 di Sessa Aurunca, in data 2.5.1988; di aver fatto successiva richiesta di riammissione il 30.6.1988: richiesta che veniva accolta con delibera regionale nr. 2703 del 7.7.1989. Lamenta che, tuttavia, per dilazioni imputabili alla USL, era stato ripreso in servizio solo nell’ottobre 1990. A sostegno delle richieste in epigrafe, articola pertanto tre motivi con cui deduce la violazione di legge (art. 59, Dpr 761/79; art. 36 Cost; artt. 1218, 1224 e 1282 C.C.).
2.- Le amministrazioni non hanno provveduto a costituirsi.
3.- All’udienza indicata la causa è stata trattenuta per la decisione di merito. 4.- Il dott. Esposito sottopone al Tribunale due richieste: a) ottenere il pagamento della retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di riammissione in servizio di cui alla delibera regionale nr. 2703/1989 (“settembre 1989”) e quella “dell’ottobre 1989” di effettiva ripresa della attività lavorativa; b) tutte le differenze retributive con i relativi annessi, maturate dalla data di iniziale assunzione in servizio (febbraio 1982) a quella di riammissione. Rispetto a tale richiesta, il ricorrente, in sintesi, si duole che l’amministrazione lo abbia trattato quale un neoassunto dall’ottobre 1989. La prima richiesta non può essere accolta. Le dimissione hanno creato una soluzione di continuità nello svolgimento del rapporto di impiego che l’amministrazione, sulla base di una valutazione discrezionale, ha inteso ripristinare: è consequenziale dunque che le prestazioni non effettuate non possano essere retribuite, stante la mancanza del nesso sinallagmatico fra prestazione lavorativa (non effettuata) e controprestazione economica richiesta. D’altra parte, il ricorrente solo genericamente accusa la Asl di aver adottato “espedienti dilatori” per ritardare la effettiva ripresa del servizio. Ha osservato, in generale, la giurisprudenza: In tema di riammissione in servizio dei pubblici dipendenti, l'art. 132 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 si ricollega al pregresso rapporto per individuare il ruolo e la qualifica in cui collocare il soggetto riammesso, richiamando nel contempo il nuovo provvedimento dell'amministrazione al fine di stabilire la decorrenza dell'anzianità e sancendone inequivocabilmente l'irretroattività, con la conseguenza che nessun effetto può riconoscersi al periodo di interruzione del servizio. (Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 23 dicembre 1999 n. 666). Per quanto invece attiene alla doglianza relativa alla parametrazione stipendiale del ricorrente, quale neoassunto dall’ottobre 1990, si deve osservare che, sul piano economico, il precedente periodo di lavoro rileva e va considerato. Ha osservato il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 1999, n. 869): Ai fini dell'applicazione dell'art. 132, 3º comma, t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, in caso di riammissione in servizio di un impiegato cessato dopo l'entrata in vigore della l. 11 luglio 1980 n. 312, ne va disposto il collocamento nella qualifica funzionale e nella classe di stipendio in cui l'interessato si trovava al momento della cessazione, il che comporta la conservazione del trattamento stipendiale corrispondente alla classe già maturata in servizio; ed altresì, (Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 1997, n. 938): A seguito della riammissione in servizio del pubblico dipendente, ai sensi dell'art. 132 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, il nuovo rapporto di lavoro non è avulso dal precedente, col quale invece strettamente si collega ad ogni effetto, con le conseguenze sia che l'anzianità di servizio fatta valere nell'antico ruolo continua ad avere efficacia nel nuovo ruolo - disponendo l'inquadramento in questo non nel grado iniziale della carriera, ma in quello raggiunto all'atto della cessazione del vecchio rapporto - sia che la carriera già compiuta dall'impiegato è utile per l'avanzamento ulteriore, non solo agli effetti economici, ma anche a quelli giuridici. Ed ancora (Cons. Stato, sez. V, 9 febbraio 1996, n. 147): L'art. 132 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, nella parte in cui prevede la possibilità di riassunzione a domanda del dipendente già cessato dal servizio per dimissioni, non preclude in via assoluta la valutazione ai soli fini economici dell'anzianità di servizio posseduta al momento delle dimissioni (salve le eccezioni indicate dalla legge) atteso che la norma, nel comminare a carico dell'impiegato rientrato in servizio la perdita dell'anzianità nella qualifica di riassunzione, non ha scopo sanzionatorio nei confronti del dipendente, ma solo quello di salvaguardare le posizioni giuridiche di carriera medio tempore acquisite dagli altri. Al ricorrente deve dunque essere ricostruita l’anzianità retributiva, secondo le prescrizioni riferite, con tutti gli addendi interni del credito lavorativo. 5.- Le spese di causa possono interamente compensarsi.
p.q.m. Il Tribunale Amministrativo della Campania-Napoli (sezione prima) pronunciando sul ricorso summenzionato, in parte accoglie e in parte respinge, come da motivazione. Spese di causa interamente compensate. Ordina all’amministrazione di uniformarsi. Così deciso in Napoli, il 4.6.2003, nella camera di consiglio del TAR. Giancarlo Coraggio pres. Alessandro Pagano rel. est.