25.03.2009 free
TRIBUNALE di TARANTO – (riconoscimento economico delle mansioni superiori: prova della prevalenza)
§ - la disciplina legislativa prevede che in caso di assegnazione del lavoratore dipendente ASL a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi consentite, l’attribuzione è da ritenersi affetta da nullità, ma al lavoratore è corrisposta comunque la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore, e ciò senza sbarramenti temporali, in applicazione del principio di retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 della Costituzione.
È pur vero però che si considera svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri delle dette mansioni superiori.
Allorquando si provi l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori di cui si chiede il riconoscimento giudiziale, ma non che nel periodo di riferimento si sia anche realizzata la prevalenza di siffatte mansioni rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita, la richiesta – come avvenuto nel caso di specie - potrà non essere accolta. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]
Tribunale di Taranto, Sent. del 02.02.2009
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Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 13.9.2004, Na. Co., premesso di lavorare alle dipendenze dell'Ausl Ta/x con qualifica di coadiutore amministrativo (categoria B) ma di avere svolto dall'1.9.1998 mansioni di collaboratore amministrativo (categoria D), chiedeva condannarsi il datore di lavoro a corrispondere in suo favore la somma di euro 55.624,33 a titolo di differenze retributive conseguenti all'espletamento delle mansioni superiori.
Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.
Motivi della decisione
La domanda è infondata.
È vero, infatti, che, a norma dell'art. 56 co. 6 d.l.vo 3.2.1993, nel testo sostituito dall'art. 25 d.l.vo 31.3.1998 n. 80, poi modificato dall'art. 15 d.l.vo 29.10.1998 n. 387 e corrispondente ora all'art. 52 co. 5 d.l.vo 30.3.2001 n. 165, in caso di assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge, l'assegnazione è nulla, "ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore", e ciò senza sbarramenti temporali, in applicazione del principio di retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cosi: cfr. Cass. Sez. Un. 11.12.2007 n. 25837, Cass. 14.6.2007 n. 13877 e Cass. 17.4.2007 n. 9130.
È pur vero, tuttavia, che, a norma dell'art. 52 co. 3 d.l.vo 165/01, "si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri dì dette mansioni''.
La giurisprudenza di legittimità ha conseguentemente affermato che "nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento di mansioni dirigenziali a un funzionario è illegittimo, ma, ove tali mansioni vengano di fatto svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni, il lavoratore ha comunque diritto al corrispondente trattamento economico (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento del proprio diritto a differenze retributive proposta da un funzionario pubblico destinatario dell'incarico di direttore reggente dell'ufficio, in quanto questi avrebbe dovuto provare non solo di aver svolto dette funzioni, ma anche i dati relativi all'impegno, in termini qualitativi e quantitativi, che la mansione superiore aveva in concreto comportato': cfr. Cass. 12.4.2006 n. 8529.
L'istante è inquadrato nella categoria B del ccnl sanità pubblica 7.4.1999 (allegato 1), comprendente "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima" e in particolare nel profilo professionale di coadiutore amministrativo, che "svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di videoscrittura o dattilografia, la attività di sportello".
Egli rivendica l'inquadramento nella categoria D, comprendente "i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture semplici previste dal modello organizzativo aziendale" e in particolare nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, il quale "svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito, collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione".
Ebbene, la documentazione prodotta in giudizio e l'espletata prova per testi hanno consentito di acclarare l'effettivo svolgimento, da parte dell'istante, di mansioni superiori nel periodo in contestazione, ma nessun elemento hanno offerto circa la prevalenza di siffatte mansioni rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita.
Significativa è al riguardo la nota 29.11.1997 n. 2905 a firma del dirigente responsabile dell'area gestione tecnica, ove si certifica che al ricorrente sono stati attribuiti vari compiti, specificandosi però che soltanto nell'espletamento di uno di essi, la "gestione amministrativa del personale di appartenenza, in stretto collegamento con l'ufficio del personale", gli sono state affidate "mansioni di particolare responsabilità, non previste tra quelle proprie della posizione rivestita".
Pienamente compatibili con il profilo professionale di coadiutore amministrativo e quindi con la posizione rivestita si appalesano, viceversa, altri compiti attribuiti all'istante, quali l'attività di segreteria, raccolta e catalogazione di deliberazioni e circolari, catalogazione e presa d'atto di progetti, fascicolazione e inoltro di atti e documenti.
Né la situazione ha subito sostanziali mutamenti a seguito del conferimento al ricorrente - attestato nella nota 3.12.2002 n. 2475 sempre a firma del dirigente responsabile dell'area tecnica - dell'incarico di responsabile dell'ufficio controllo budget costituito nell'ambito di detta area, atteso che i relativi compiti si sono aggiunti e non sostituiti a quelli già in precedenza attribuiti e che anche in questo caso non è provata la prevalenza delle mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita dall'istante.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
La qualità delle parti e la natura della controversia costituiscono
ex art. 92 c.p.c. giusti motivi di compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
spese compensate.
Taranto, 28.10.2008.