24.07.03 free
TAR CAMPANIA - (sulla giurisdizione ordinaria, nel caso di controversie concernenti selezioni espletate all'interno di categorie di personale gia' dipendente della P.A.; sulla progressione verticale, quale vicenda modificativa del rapporto, finalizzata non al reclutamento, ma all'avanzamento del personale già assunto)
REPUBBLICA ITALIANA
Anno 2003
Sent.n.8128
Sezione V
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
sul ricorso n. 5764/03 proposto da CARLA GASPARRO, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Spagna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli, alla Via Andrea D'Isernia, 16 contro - AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1, in persona del Direttore Generale pro - tempore, costiuitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Grimaldi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli, alla Via R. Bracco, 15/A;
per l'annullamento - della nota dell'Azienda sanitaria Locale Napoli 1 prot. n. 2467 del 6.3.2003; - della delibera dell'Azienda sanitaria Locale Napoli 1 n. 473 del 24.02.2003, recante l'esclusione della ricorrente dalla selezione interna per la copertura di 45 posti di dirigente sociologo; - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguenziale, e in particolare del bando di concorso. Visto il ricorso con i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio della AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1; viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; visti gli atti tutti della causa; udito, alla camera di consiglio del 12 giugno 2003, il relatore dott. Francesco Arzillo;uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale d'udienza;
ritenuto in fatto e diritto quanto segue: 1. Sussistono i presupposti per la decisione nel merito in forma abbreviata ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla L. 21 luglio 2000, n. 205. 2. L'impugnativa ha peroggetto gli atti di una procedura selettiva interna. Va preliminarmente affrontato il profilo attinente alla giurisdizione. Al riguardo, deve essere confermato l'orientamento assunto da questa Sezione con la sentenza n. 5803 del 15 maggio 2003, secondo cui: - il vigente criterio di ripartizione, introdotto con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (art. 68, d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo sostituito dall'art. 29, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 ed ulteriormente modificato dall'art. 18, d.lg. 29 ottobre 1998 n. 387 - v., ora, l'art. 63, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165), accentra nel giudice ordinario la cognizione di tutte le questioni connesse allo svolgimento del rapporto di lavoro dalla sua costituzione, fino alla sua estinzione, riservando al giudice amministrativo le sole cause riguardanti le procedure concorsuali che precedono l'assunzione; - la progressione verticale del personale costituisce una vicenda modificativa del rapporto che rientra nella giurisdizione del giudice del lavoro posto che la procedura è finalizzata non già al reclutamento, ma all'avanzamento del personale già assunto. Ne consegue che sono sottratte alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti selezioni espletate all'interno di categorie di personale gia' dipendente della p.a.. In tal senso si era già espressa la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. ex plurimis T.A.R. Campania IV, 17 giugno 2002, n. 3600; TAR Campania II, 17 settembre 2002, n. 5062). Alla stregua di tale impostazione, che risulta altresì conforme all'orientamento assunto dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ss. uu., 27/2/2002, n. 2954; ss.uu., 10/12/2001, n. 15602; ss.uu. 11/6/2001, n. 7859; ss. uu., 22/3/2001, n. 128), il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. 3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Dispone la compensazione delle spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2003, con l'intervento dei signori: Carlo d'Alessandro - Presidente Francesco Arzillo - Primo Referendario Est. Davide Soricelli - Primo referendario
sul ricorso n. 5764/03 proposto da CARLA GASPARRO, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Spagna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli, alla Via Andrea D'Isernia, 16 contro - AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1, in persona del Direttore Generale pro - tempore, costiuitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Grimaldi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Napoli, alla Via R. Bracco, 15/A;
per l'annullamento - della nota dell'Azienda sanitaria Locale Napoli 1 prot. n. 2467 del 6.3.2003; - della delibera dell'Azienda sanitaria Locale Napoli 1 n. 473 del 24.02.2003, recante l'esclusione della ricorrente dalla selezione interna per la copertura di 45 posti di dirigente sociologo; - di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguenziale, e in particolare del bando di concorso. Visto il ricorso con i relativi allegati; visto l'atto di costituzione in giudizio della AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1; viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; visti gli atti tutti della causa; udito, alla camera di consiglio del 12 giugno 2003, il relatore dott. Francesco Arzillo;uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale d'udienza;
ritenuto in fatto e diritto quanto segue: 1. Sussistono i presupposti per la decisione nel merito in forma abbreviata ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata dalla L. 21 luglio 2000, n. 205. 2. L'impugnativa ha peroggetto gli atti di una procedura selettiva interna. Va preliminarmente affrontato il profilo attinente alla giurisdizione. Al riguardo, deve essere confermato l'orientamento assunto da questa Sezione con la sentenza n. 5803 del 15 maggio 2003, secondo cui: - il vigente criterio di ripartizione, introdotto con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego (art. 68, d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo sostituito dall'art. 29, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 ed ulteriormente modificato dall'art. 18, d.lg. 29 ottobre 1998 n. 387 - v., ora, l'art. 63, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165), accentra nel giudice ordinario la cognizione di tutte le questioni connesse allo svolgimento del rapporto di lavoro dalla sua costituzione, fino alla sua estinzione, riservando al giudice amministrativo le sole cause riguardanti le procedure concorsuali che precedono l'assunzione; - la progressione verticale del personale costituisce una vicenda modificativa del rapporto che rientra nella giurisdizione del giudice del lavoro posto che la procedura è finalizzata non già al reclutamento, ma all'avanzamento del personale già assunto. Ne consegue che sono sottratte alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti selezioni espletate all'interno di categorie di personale gia' dipendente della p.a.. In tal senso si era già espressa la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. ex plurimis T.A.R. Campania IV, 17 giugno 2002, n. 3600; TAR Campania II, 17 settembre 2002, n. 5062). Alla stregua di tale impostazione, che risulta altresì conforme all'orientamento assunto dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ss. uu., 27/2/2002, n. 2954; ss.uu., 10/12/2001, n. 15602; ss.uu. 11/6/2001, n. 7859; ss. uu., 22/3/2001, n. 128), il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. 3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione. Dispone la compensazione delle spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Napoli dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2003, con l'intervento dei signori: Carlo d'Alessandro - Presidente Francesco Arzillo - Primo Referendario Est. Davide Soricelli - Primo referendario