09.03.2009 free
CORTE di CASSAZIONE - PENALE - L' infermiere professionale dipendente e la iscrizione al relativo albo
L'obbligo d'iscrizione non sussiste per gli infermieri professionali che non svolgono attività autonoma e libera, ma sono legati da un rapporto di lavoro dipendente anche con una struttura privata, direttamente o indirettamente accreditata presso la Pubblica Amministrazione, considerato che in tale caso non esplicano "attività professionale mediante contratti d'opera direttamente con il pubblico dei clienti", non necessitano di una sorveglianza sulle tariffe applicate, in quanto percepiscono uno stipendio fisso, rispondono disciplinarmente al loro datore di lavoro al quale sono legati da rapporto gerarchico, devono incontrare - nello svolgimento delle loro funzioni - il gradimento e la piena soddisfazione della struttura sanitaria presso la quale lavorano, anche se quest'ultima non è pubblica ma è comunque accreditata e convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
Tale conclusione trova un preciso riferimento normativo nel D.Lgs. C.P.S. n. 233 del 1946, art. 10 che prevede per gli operatori sanitari che rivestano la qualifica di dipendenti di enti pubblici la mera possibilità dell'iscrizione all'albo, con conseguente assoggettamento alla disciplina dell'Ordine o del Collegio, "limitatamente all'esercizio della libera professione", ove questo non sia loro vietato dagli ordinamenti dell'ente dal quale dipendono.
Tale previsione deve intendersi estesa, per una coerenza del sistema, anche agli operatori sanitari che prestano la loro attività in strutture private accreditate, che per essere tali devono comunque garantire adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato o alla qualità delle prestazioni erogate.
sezione penale - Sez. VI, (ud. 04-11-2008) 13-02-2009 sentenza n. 6491
omissis
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 12/5/2008, confermava quella in data 8/10/2004 del Tribunale di Alessandria, che aveva dichiarato P.M. colpevole di concorso nel reato di abusivo esercizio della professione di infermiere, perchè, quale legale rappresentante della società a responsabilità limitata "Nuova Assistenza Cooperativa Sociale", aveva preso in appalto la gestione del servizio infermieristico presso il reparto riabilitazione della "Casa di Cura Salus s.r.l." di (OMISSIS) e aveva fatto lavorare presso tale struttura sanitaria infermieri (dipendenti della detta Cooperativa) non iscritti al relativo albo professionale.
Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, lamentando l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta necessità della iscrizione all'albo degli infermieri, adempimento questo previsto solo per gli infermieri esercenti la libera professione e non per quelli che prestano attività lavorativa per conto di una struttura sanitaria e non hanno alcun rapporto diretto di prestazione d'opera professionale con i pazienti.
Il ricorso è fondato.
Il Giudice distrettuale ha accertato, in punto di fatto, che l'imputato, nella qualità di legale rappresentante della società cooperativa innanzi citata, aveva assicurato alla "Casa di Cura Salus s.r.l.", in esecuzione del contratto d'appalto di servizio con la stessa stipulato, prestazioni lavorative di infermieri professionali, dipendenti della cooperativa, in possesso di regolare titolo abilitante ma non iscritti nel relativo albo.
Ciò posto, osserva la Corte che l'iscrizione all'albo professionale configura un atto di accertamento costitutivo, operante erga omnes, dello status di professionista ed è imposta soltanto a coloro che esercitano la "libera professione" mediante contratti d'opera direttamente con il pubblico dei clienti. L'obbligo d'iscrizione nell'apposito albo degli esercenti la libera professione di infermiere (D.Lgs. C.P.S. n. 233 del 1946, art. 8) è, in sostanza, strettamente connesso alla necessità di portare a conoscenza del pubblico quali siano le persone autorizzate ad esercitare tale professione e di garantire che le stesse siano sottoposte alla vigilanza dei competenti Collegi per eventuali aspetti disciplinari e per l'osservanza delle tariffe predisposte. Esercitare liberamente una professione significa compiere atti caratteristici della stessa, cioè a dire una persona, dotata di un corredo particolare di cognizioni tecnico-scientifiche, pone tale suo bagaglio culturale, in piena autonomia e a fine lucrativo, a disposizione della potenziale utenza con continuità e sistematicità, il che lascia intuire il notevole rilievo etico-sociale della professione medesima e la necessità che la stessa sia, per così dire, monitorata attraverso l'iscrizione dell'esercente nell'apposito albo previsto dalla legge.
L'obbligo d'iscrizione non sussiste, invece, per gli infermieri professionali che non svolgono attività autonoma e libera, ma sono legati da un rapporto di lavoro dipendente anche con una struttura privata, direttamente o indirettamente accreditata presso la Pubblica Amministrazione, considerato che in tale caso non esplicano "attività professionale mediante contratti d'opera direttamente con il pubblico dei clienti", non necessitano di una sorveglianza sulle tariffe applicate, in quanto percepiscono uno stipendio fisso, rispondono disciplinarmente al loro datore di lavoro al quale sono legati da rapporto gerarchico, devono incontrare - nello svolgimento delle loro funzioni - il gradimento e la piena soddisfazione della struttura sanitaria presso la quale lavorano, anche se quest'ultima non è pubblica ma è comunque accreditata e convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.
Tale conclusione trova un preciso aggancio normativo nel D.Lgs. C.P.S. n. 233 del 1946, art. 10 che prevede per gli operatori sanitari che rivestano la qualifica di dipendenti di enti pubblici la mera possibilità dell'iscrizione all'albo, con conseguente assoggettamento alla disciplina dell'Ordine o del Collegio, "limitatamente all'esercizio della libera professione", ove questo non sia loro vietato dagli ordinamenti dell'ente dal quale dipendono.
Tale previsione normativa deve intendersi estesa, per una coerenza del sistema, anche agli operatori sanitari che prestano la loro attività in strutture private accreditate, che per essere tali devono comunque garantire adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato o alla qualità delle prestazioni erogate.
In entrambi i casi testè citati, l'utenza fa affidamento sulla garanzia offerta dalla struttura sanitaria alla quale si rivolge, sia essa pubblica o privata convenzionata, e non instaura un rapporto diretto con il singolo operatore sanitario che in essa lavora; la prestazione di quest'anno non è espressione del libero esercizio professionale del libero esercizio professionale ma adempimento di un dovere connesso al rapporto che lo lega alla detta struttura, con l'effetto che, per l'esercizio di tale attività, non è richiesta l'iscrizione al relativo albo ma è sufficiente il possesso del titolo abilitante.
Non viene in rilievo il tipo di rapporto che lega il professionista alla struttura sanitaria, ma la prestazione di fatto offerta dal medesimo nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ente.
Dovendosi, pertanto, escludere, sulla base delle argomentazioni sviluppate, l'obbligo di iscrizione all'albo degli infermieri professionali comunque inseriti nell'organigramma della "Casa di Cura Salus s.r.l.", convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2009