02.04.2008 free
TAR PUGLIA - individuazione delle posizioni di coordinamento da attribuire al personale dell’area di comparto
A seguito della stipula del CCNL 20.9.2001, la figura storica dell’infermiere “caposala” è stata definitivamente espunta dall’ordinamento, avendo le norme pattizie inteso far confluire tutte le figure professionali riconducibili al profilo professionale di infermiere (in passato inquadrate nella categoria C – infermiere professionale – e nella categoria D – caposala) nella nuova figura del “collaboratore professionale sanitario”, inquadrata nella categoria D. Fra gli appartenenti a tale figura professionale, poi, l’Amministrazione datrice di lavoro individua le posizioni di cooordinamento, da attribuire, a seguito di selezione, ai dipendenti in possesso del profilo professionale summenzionato.
L’attribuzione dell’incarico di coordinamento non dà luogo ad un passaggio del lavoratore ad altra categoria o ad area funzionale diversa, essendo invece vero che la vicenda configura il semplice affidamento di un incarico, come tale devoluto al G.O.
Sentenza 295/08
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER
LECCE
SECONDA SEZIONE
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref. , relatore
PATRIZIA MORO Primo Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 1720/2007 proposto da:
.....
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
rappresentato e difeso da:
omissis
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
della deliberazione n. 2945 del 6 agosto 2007 con la quale
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Udito, nella udienza del 13 dicembre 2007, il relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi per le parti l’avv. Marasco in sostituzione dell’avv. Gaballo e l’avv. Rizzo in sostituzione dell’avv. Rossi;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
Violazione dei principi in materia di accesso alla funzione pubblica. Difetto di motivazione. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Falsa applicazione dell’art. 10 del CCNL e artt. 5 e 6 accordo integrativo. Contrasto con
Considerato che i ricorrenti, partecipanti al concorso per la copertura di posti di “operatore professionale capo sala”, indetto nel 1998 dall’Azienda Ospedaliera “Vito Fazzi” di Lecce ( e la cui graduatoria è stata approvava con deliberazione n. 4259 del 19.11.2004) lamentano col ricorso all’esame la illegittimità della impugnata delibera a mezzo della quale
considerato che i ricorrenti hanno altresì impugnato la delibera n. 3162 del 27.8.2007 di rettifica del primo bando nonchè la delibera n. 2595 del 30.8.2006, recante l’approvazione del regolamento per il conferimento di incarichi ex art 5 CCNL 20.9.2001, gravata nella parte in cui implicitamente esclude la possibilità di utilizzare le graduatorie esistenti relative alla figura di capo sala per la copertura dei posti di coordinatore;
considerato che a base della impugnativa i ricorrenti hanno dedotto:
Violazione dei principi in materia di accesso alla funzione pubblica, difetto assoluto di motivazione, errore sui presupposti, falsa applicazione art. 5 CCNL 20.09.01 nonchè dell’art. 10 CCNL e dell’artt. 5 e 6 accordo integrativo legge 1.2.2006 n.43;
considerato che i ricorrenti in sostanza assumono l’illegittimità degli atti gravati, sussistendo in capo all’Amministrazione l’obbligo, per il conferimento degli incarichi di coordinamento, di utilizzare a mezzo di scorrimento la graduatoria ancora in vigore approvata con deliberazione n. 4259/2004;
considerato che nel costituirsi in giudizio l’azienda sanitaria ha contestato la fondatezza del gravame chiedendone la reiezione, e prima ancora la declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione, con ogni statuizione coseguenziale in ordine alle spese di lite;
considerato che il ricorso è venuto per l’esame della istanza cautelare alla camera di consiglio del 13 dicembre 2007;
considerato che il ricorso è manifestamente inammissibile, onde può essere definito con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art.
considerato che va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’Azienda intimata, eccezione che è da ritenersi fondata e meritevole di accoglimento;
considerato che va innanzitutto precisato che, a seguito della stipula del CCNL 20.9.2001, la figura storica dell’infermiere “caposala” è stata definitivamente espunta dall’ordinamento, avendo le norme pattizie inteso far confluire tutte le figure professionali riconducibili al profilo professionale di infermiere (in passato inquadrate nella categoria C – infermiere professionale – e nella categoria D – caposala) nella nuova figura del “collaboratore professionale sanitario”, inquadrata nella categoria D. Fra gli appartenenti a tale figura professionale, poi, l’Amministrazione datrice di lavoro individua le posizioni di cooordinamento, da attribuire, a seguito di selezione, ai dipendenti in possesso del profilo professionale summenzionato (art. 5 del CCNL 20.9.2001 e art. 10 CCNL II biennio economico 2000-2001); considerato, pertanto, che l’attribuzione dell’incarico di coordinamento non dà luogo ad un passaggio del lavoratore ad altra categoria o ad area funzionale diversa, essendo invece vero che la vicenda configura il semplice affidamento di un incarico, id est si verte in materia di gestione del rapporto di lavoro;
considerato, quindi, che la controversia in esame, involge il preteso diritto dei ricorrenti ad ottenere l’affidamento dell’incarico di coordinatore, sul presupposto che essi ricorrenti risultano inseriti, quali idonei non vincitori, in una graduatoria a posti di “capo sala”. Sul piano processuale, tale prospettazione viene fondata sul fatto che la ricorrente impugna atti presupposti a quelli di conferimento degli incarichi in questione, il che sembrerebbe in linea con la riserva di giurisdizione amministrativa di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001.Tale prospettazione, però, non può essere accolta, in quanto, a seguito dei mutamenti ordinamentali del profilo professionale di “caposala” di cui si è dato conto in precedenza, la pretesa della ricorrente non può più essere inquadrata nella problematica dello scorrimento della graduatoria, sia perché la graduatoria in questione riguarda un profilo professionale non più esistente nell’ordinamento italiano, sia perché, ad ogni buon conto, i ricorrenti hanno già conseguito l’inquadramento nella categoria D (e ciò a seguito dell’accorpamento in un’unica categoria di tutte le figure infermieristiche – art. 5 CCNL 20.9.2001, parte normativa). Per aspirare all’attribuzione dell’incarico di cooordinamento i ricorrenti dovranno sottoporsi alla selezione di cui al citato art. 5, alla quale, però, potranno accedere solo nel momento in cui matureranno i relativi requisiti di anzianità di servizio. Ma questa vicenda, come detto, è pur sempre interna al rapporto di lavoro, per cui della presente controversia deve conoscere l’A.G.O.
considerato che l’art 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce che “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo….”;
che nel caso di specie non viene censurata una procedura selettiva per l’accesso a categoria o area funzionale diversa (e quindi non opera la riserva di giurisdizione di cui al successivo comma 4 dell’art. 63, secondo cui “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi“), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;
considerato, quanto alle spese di lite, che le stesse devono essere compensate integralmente fra le parti, sussistendone giusti motivi.
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2007.
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott. Giulio Castriota Scanderbeg
Pubblicata il 29 gennaio 2008